Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 luglio 2011 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro "Regione Toscana, Settore Servizio fitosanitario regionale, Servizi agroambientali, di vigilanza e controllo" ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al centro «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze, dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3762 del 23 febbraio 2010; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 16 dicembre 2010 presso il centro «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia» - 50121 Firenze; Vista la nota del 1° marzo 2011 con la quale il centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze a «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze; Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 4 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Il centro «Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale - Arsia», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 3762 del 23 febbraio 2010, modifica la propria ragione sociale in «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze. 2. Il centro «Regione Toscana, Settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», con sede legale in via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze, e' riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture ornamentali; Colture orticole; Diserbo; Entomologia; Nematologia; Patologia vegetale; Zoologia agraria; Vertebrati dannosi. |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero. 2. Il centro «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. 4. Il centro «Regione Toscana, settore servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali, di vigilanza e controllo», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti. 5. I costi sono a carico del centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2011
Il direttore generale: Blasi |
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