Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 luglio 2011
Autorizzazione, alla societa' LLOYD'S REGISTER EMEA, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita';
Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza acquisita in atti il 9 novembre 2010 al n. 0160420 con la quale la societa' Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, IA /112 - 16124 Genova, ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione, e successive integrazione pervenute in data 23 maggio 2011 al prot. n. 97050;
Considerato che la societa' Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Ritenuta la documentazione acquisita idonea a quanto prescritto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, nonche' alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 prima citata;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, e' autorizzata, in conformita' all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:
Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;
Modulo B - esame CE del tipo;
Modulo B 1 - esame CE della progettazione;
Modulo C1 - conformita' al tipo;
Modulo D - garanzia qualita' produzione;
Modulo D1 - garanzia qualita' produzione;
Modulo E - garanzia qualita' prodotti;
Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti;
Modulo F - verifica su prodotto;
Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;
Modulo H - garanzia qualita' totale;
Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.
2. La societa' Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, e' altresi' autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo 93/2000.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1 A /112 - 16124 Genova; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.
7. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' Lloyd's Register Emea, con sede legale in via Sottoripa, 1A /112 - 16124 Genova, per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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