Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 giugno 2011
Riconoscimento, al sig. Wallnöfer Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Wallnöfer Thomas, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «med. Masseur/Masseurin» - mit Fahigkeitsausweis - conseguito in Svizzera il 16 settembre 2005 presso il «Bündner Medizinische Massagefachschule Davos BMMD» - Centro di formazione riconosciuto dallo Stato - di Davos (Svizzera), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Acquisito, nella seduta del giorno 14 aprile 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1

Il titolo di studio «med. Masseur/Masseurin» - mit Fahigkeitsausweis - conseguito in Svizzera il 16 settembre 2005 presso il «Bündner Medizinische Massagefachschule Davos BMMD» - Centro di formazione riconosciuto dallo Stato - di Davos (Svizzera), con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «med. Masseur/Masseurin» a partire dal 30 settembre 2005 dal sig. Wallnöfer Thomas nato a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 7 maggio 1980, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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