Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Bombino Nero» e proposta del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Bombino Nero».
Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO»
Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(base ampelografia)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bombino Nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.
All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla localita' Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Castel del Monte Bombino Nero" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e contro spalliera; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al limite di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
(etichettatura e presentazione)

Nella etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'articolo 1.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", e' obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia".

Articolo 8
(confezionamento)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino. LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE
BOMBINO NERO».
1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria;
8) Zecchiniello, Agro di Corato;
9) Piano Mangieri, Agro di Corato;
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato;
14) Pezza Regina, Agro di Corato;
15) San Giuseppe, Agro di Corato;
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato;
19) La Murgetta, Agro di Corato;
20) La Cacchiola, Agro di Corato;
21) Monte Castigliola, Agro di Corato;
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;
25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;
26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;
27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;
28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;
29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;
30) Lama di Carro, Agro di Andria;
31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;
32) Rivera, Agro di Andria;
33) Petrone, Agro di Andria.
 
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