Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salsiccia di Calabria»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di Tutela dei salumi di Calabria a D.O.P., via Roberta Lanzino, 33 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Salsiccia di Calabria» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 
Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALSICCIA DI CALABRIA»
Art. 1.
Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» e' riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

L'elaborazione della «Salsiccia di Calabria» deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della regione Calabria.

Art. 3.
Materie prime

La «Salsiccia di Calabria» deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini nati nel territorio delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nel territorio della regione Calabria dall'eta' massima di quattro mesi. Le fasi di macellazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.
Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.
I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:
Apulo-Calabrese;
Large White e Landrace Italiana cosi' come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;
Suini figli di verri della razza Duroc, cosi' come migliorate dal Libro genealogico italiano;
Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purche' detti verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.
Per contro, sono espressamente esclusi:
Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS);
Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.
I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.
Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.
I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualita' «suino allevato in Calabria» che puo' essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.
I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.
Non e' consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.
Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.
Per avere carni piu' compatte per l'ingrasso e' vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.
Nella preparazione dell'impasto per la «Salsiccia di Calabria» e' ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie e aromi naturali.
Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.
Metodi di elaborazione

Il prodotto denominato «Salsiccia di Calabria» e' ricavato dall'impasto, ben amalgamato, delle carni della spalla, nella misura non inferiore al 50%, della carni della coscia, nella misura non superiore al 15%, e/o del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. Sono esclusi gli animali congelati.
Le carni ed il lardo vengono lavorati quando la temperatura interna e' compresa tra 0° e 3 °C.
La percentuale di lardo contenuto nell'impasto deve essere compresa tra il 6 ed il 20 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata.
L'impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella caratteristica forma ad «U».
Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, e' consentito usare per l'insacco il budello di collagene edibile e realizzare il prodotto avente forma cilindrica dritta, della lunghezza compresa tra 40 e 80 cm.

Art. 5.
Stagionatura

La stagionatura della «Salsiccia di Calabria» deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di trenta giorni.

Art. 6.
Caratteristiche

La «Salsiccia di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche.
La forma e' cilindrica intrecciata nella caratteristica forma a catenella di lunghezza che varia da 40 a 80 cm o legata nella caratteristica forma ad «U».
Al taglio risulta a grana media, con il grasso ben distribuito, di colore rosso naturale o rosso vivace a seconda dell'utilizzo nell' impasto di pepe nero, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante o dolce, il vino, le spezie e gli aromi naturali.
Il profumo e' piu' o meno intenso naturale, la sapidita' e' equilibrata o piu' intensa (piccante).

Art. 7.
Organismo di controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura e' l'Organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in corso Meridionale n. 6 - 80143 Napoli, tel. 081/5636647 - fax 081/5534019 - e-mail: info@ismecert.com

Art. 8.
Designazione e presentazione

La designazione della Denominazione d'origine protetta «Salsiccia di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'Origine Protetta».
Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Puo' inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.
Per il prodotto destinato ai mercati internazionali puo' essere utilizzata la menzione «Denominazione d'Origine Protetta» nella lingua del paese di destinazione.
Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al marchio della denominazione della «Salsiccia di Calabria» che e' il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:
a) carattere del testo: Friz Bold Maiuscolo;
b) colori pantone:
Pantone 152 CVC;
Pantone 209 CVC;
c) colori in quadricromia:



Cyan = 0 Cyan = 0 Magenta = 51 Magenta = 83 Yellow = 100 Yellow = 34 Black = 0 Black = 51.



Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso puo' essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con Pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il Pantone n. 152 CVC.
Nell'etichetta possono essere indicati i valori nutrizionali.
Nell'etichetta possono essere indicate, alternativamente, le parole «piccante», «dolce», o «bianca», se per la produzione della «Salsiccia di Calabria» vi e' stato, rispettivamente, utilizzo di peperoncino/peperone (genere Capsicum L) rosso piccante, rosso dolce o nessun utilizzo di peperoncino/peperone.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.
La «Salsiccia di Calabria» puo' essere immessa al consumo in pezzi singoli, cosi' come descritto all'art. 6, ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.
Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2 al fine di garantire il giusto grado di consistenza del prodotto ed evitare il suo eccessivo indurimento.

Art. 9.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.
Legame

L'area geografica di produzione e' compresa nel sud dell'Italia ed e' caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio e' prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.
La «Salsiccia di Calabria» e' ottenuta dall'impasto delle carni suine della spalla, nella misura non inferiore al 50% e del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. L'impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella caratteristica forma ad «U». La particolare composizione dell'impasto della «Salsiccia di Calabria» unitamente alle altre regole di produzione determina caratteristiche uniche per questo prodotto.
I requisiti della «Salsiccia di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.
L'area interessata alla produzione e trasformazione della «Salsiccia di Calabria» e' caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.
L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero, peperoncino) che influenzano le qualita' organolettiche dei relativi prodotti. La «Salsiccia di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.
 
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