Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri ((sei principali)) Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo' superare la media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 117
della Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.".



 
Art. 2
Auto blu

1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
 
Art. 3
Aerei blu

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
 
Art. 4
Benefits

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne' destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione:
"Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.".
Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
117 della Costituzione, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 5

Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)).



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. (12)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 ((Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la
valutazione della perdurante utilita' degli organismi
collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale
riduzione di tali organismi fino al definitivo
trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito
di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno
esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato
articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi
collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004
che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006
venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di
cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla
base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale
da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato
articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006
riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali
ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore
del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
successive modificazioni.;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di
cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6,
lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
puo' delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica."
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248:
"29.Contenimento spesa per commissioni comitati ed
altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo
1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo."



 
Art. 6
Finanziamento dei partiti politici

1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 275 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
" 275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3
giugno 1999, n. 157, e' ridotta di 20 milioni di euro annui
a decorrere dal 2008.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento
europeo e dei consigli regionali successivo alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di
un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed
e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato
articolo 1."
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), come
modificato dalla presente legge:
"1.Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici.
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma
5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne
elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo
48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.
515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o
partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla
durata della legislatura dei rispettivi organi. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in
cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge
n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".



 
Art. 7
Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
 
Art. 8
Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche' una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.
 
Art. 9

Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello Stato

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilita', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 39 e 41 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 39 Analisi e valutazione della spesa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora
con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di
garantire il supporto per la verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia
delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle
disposte per incrementare il livello di efficienza delle
amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo
nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione
della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate la
composizione e le modalita' di funzionamento dei nuclei. Ai
predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui
al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato
supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e
alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo,
nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui
all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
istituisce e condivide con le amministrazioni centrali
dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui
all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte
le informazioni necessarie alla realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonche'
delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui
all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni
che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
procedura da definire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al
presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini
dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione."
"Art. 41 Rapporto sulla spesa delle amministrazioni
dello Stato
1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo
all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, anche sulla base delle attivita' di cui
all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle
amministrazioni dello Stato.
2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la
composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati
conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo
e quelli relativi al miglioramento del livello di
efficienza delle stesse amministrazioni.
3. Il Rapporto, in particolare, per i principali
settori e programmi di spesa:
a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa
identificando le eventuali aree di inefficienza e di
inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati
storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di risultato da adottare;
c) fornisce la base analitica per la definizione e il
monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b)
verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il
conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e
accrescere la qualita' dei servizi pubblici;
d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa,
liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa
e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica per la programmazione su
base triennale delle iniziative e delle risorse su
obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di
gestione dei risultati.
4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa e'
predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun
triennio ed e' inviato al Parlamento.
5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso."



 
Art. 10

Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa
pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti. L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. . Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo' disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la possibilita' di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")).
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita' indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.



Riferimenti normativi
La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione e' formato sulla base della legislazione
vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. . Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera
b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i
corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella
misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e,
concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni divers del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81e dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da
questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti
dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede
al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione
stessa pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito
con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le
restanti risorse sono destinate dai predetti enti
previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio
in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,
secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio
sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma
3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di
congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da
porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
Finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5.(Abrogato).
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge
13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati stipulano apposite convenzioni per la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura
ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare
in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici
integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli
logistici integrati hanno natura strumentale. Per
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di
unita' immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli
logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i
seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro
proprieta', con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
di indirizzo politico-amministrativo e gestione
amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
12. Al fine di adottare le opportune misure
organizzative, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da
stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all' articolo 3, comma 2, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti:
«2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno
2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le
parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«all'anno 2013».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle
risorse previste dal presente comma e' stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono
economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente
che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si
riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla
prima annualita' di una autorizzazione di spesa
pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa
permanenti e dei fondi del personale, del fondo
occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le
aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la
legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio successivo a quello terminale
dell'autorizzazione medesima.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa."
- Si riporta il testo dell'art. 34 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 34 Impegni
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi
demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei
limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme
le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a
disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, con salvaguardia della compatibilita' con il
fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti
delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove cio' sia indispensabile per
assicurare la continuita' dei servizi, e quando si tratti
di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
riconosca la necessita' o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per
le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali
e' consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno."
- Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 3 della
citata legge n. 244 del 2007:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, e'
quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto
residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono
conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate
all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire
negli stati di previsione delle amministrazioni medesime
per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di
quelli gia' esistenti. L'utilizzazione dei fondi e'
disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.".
- Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
"50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine
di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente.".
- Si riporta il testo del comma 250 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
"250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla
contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'
articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'
articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto
fondo sono destinate alle finalita' di cui all' Elenco 1
allegato alla presente legge, nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli
schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme
parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere
competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di
euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno
2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e'
destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse."
- Si riporta il testo dell'art. 1197 del codice civile:
"Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore
uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In
questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa
prestazione e' eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della
proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto
alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa
secondo le norme della vendita, salvo che il creditore
preferisca esigere la prestazione originaria e il
risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai
terzi.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE):
"Art. 6 Iscrizione nel Registro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.".
Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, vedasi nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
"Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
denominato: «Fondo unico giustizia», e' gestito da
Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, segue il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.".



 
Art. 11
Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 457 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa
costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro
del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei
risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo del comma 449 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2000):
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 7.Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405:
"Art. 2. Disposizioni in materia di spesa nel settore
sanitario.
1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nell'acquisto di beni e servizi, attuino i principi di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero altri strumenti di contenimento della spesa
sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge
le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori
che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle
direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, adottano le opportune
iniziative per favorire lo sviluppo del commercio
elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in
materia sanitaria.
1-bis.
2.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed
unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la
raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per
beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001,
l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria,
rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito
internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle
singole regioni si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto
sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore al
livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli
incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5. ... .
5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: «Sono
soppressi» le seguenti: «A far data dal 1° febbraio 2002».
6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2003»;
b) le parole: «dal 1° gennaio 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2004».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 22 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia
di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma
2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla
valutazione sentita la CONSIP.".
- Si riporta il testo del comma 447 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi
di pagamento emessi in forma dematerializzata, come
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi
alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di
colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e
per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165."
- Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009:
"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.".
Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165
del 2001, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dei commi 446 e 450 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
" 446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed
eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti
e dei servizi della pubblica amministrazione per il
personale e per favorire il monitoraggio della spesa del
personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad
eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro.";
" 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:
"Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante
per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli
uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le
notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma
dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.»;
b).
3-bis. Il secondo comma dell' articolo 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell' articolo 51 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta
elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con
cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via
telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di
cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono
aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia
rilasciata in formato elettronico di atti esistenti
nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono
determinati, in ragione del numero delle pagine
memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le
copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo
decreto limitatamente ai supporti che contengono dati
informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine
memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice
fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il
cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle
seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole:
«Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti
dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono
inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il codice
fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;
d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo
490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo
e' sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura
agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con
modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre
giorni prima della data fissata per l'esperimento di
vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima
del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e'
inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica
l'articolo 569, quarto comma».
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter. - (Vendite con modalita' telematiche). -
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto
le regole tecnico-operative per lo svolgimento della
vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica
nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di
competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia,
sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure
telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di
cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater. - (Ulteriori modalita' del pagamento
del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo'
essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero
con carte di debito, di credito o prepagate o con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei
circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle
stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono
affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534
del medesimo codice, al termine di ciascun semestre
trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un
prospetto informativo, redatto su supporto informatico,
riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo
con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della
tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto
dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di
disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione,
raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio
informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell' articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 3 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 26 della
citata legge n. 488 del 1999:
"4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.".



 
Art. 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa' specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa ((previsti)) all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, ((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto)) generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".



Riferimenti normativi
Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge
n. 196 del 2009, vedasi nelle note all'art. 10.
Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 78
del 2010, si veda nelle note all'art. 10.
Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"41. Istituzione del ministero e attribuzioni
1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59."
"42. Aree funzionali
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi
interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il
sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 128 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"127.Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente codice, siano stati affidati ad altri organi
istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare."
"128.Programmazione dei lavori pubblici.
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al
presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.".
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
- Si riporta il testo del comma 618 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007:
" 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non
possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per
cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
in locazione passiva, e' ammessa la sola manutenzione
ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.".
Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del
2010, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 28 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.".
Per il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge
n. 78 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico
1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi
secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i
livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello
stato di attuazione dei predetti accordi.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto,
purche' i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente
more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".



 
Art. 13
Rimodulazione di fondi

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e' ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e' ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005:
" 343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies. Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.".
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10:
"2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto
previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le
medesime finalita' al Fondo di cui all' articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dall'applicazione del precedente periodo, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per
l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'
articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta il testo dell'art. 22-ter del citato
decreto-legge n. 78 del 2009:
"Art. 22-ter Disposizioni in materia di accesso al
pensionamento
1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta'
anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano
sono adeguati all'incremento della speranza di vita
accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato
dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente.
Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In
sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta'
pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non
puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento
di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.".



 
Art. 14

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia ((delle attivita' e delle)) funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia ((e delle finanze".))
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ((ed entro)) la stessa data e' altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione)) delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.
20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia' facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita' dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico puo' delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile della Sezione e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche' delle priorita' di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.



Riferimenti normativi
Per il testo del comma 15 dell'articolo 8 del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, vedasi nelle
note all'art. 10.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
gia' citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
"3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti
consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia' citato
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
"Art. 2. Gestione.
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell'attivita' svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi
violazioni di legge afferenti la corretta gestione
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
statuto".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari):
" Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli
gestionali.
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la
medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento (14).
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti (15).
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della propria politica di
investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in
relazione alla natura e alla durata delle prestazioni
pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno
ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
dei beneficiari del fondo pensione o dei loro
rappresentanti che lo richiedano.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i
fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una
stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque
per cento del valore nominale complessivo di tutte le
azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di
fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali".
"Art. 7. Banca depositaria.
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono
depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto
legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci
della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla
COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei
fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'articolo 15-ter".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di
quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono
adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per
la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in
relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazione della base pensionabile
e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma
18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai
pensionamenti anticipati di anzianita', trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli
altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge".
- Si riporta il testo del comma 763 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale (333). In esito alle risultanze e in
attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2,
comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario
di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti
salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale
adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge".
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 29 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008):
" 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire societa' aventi per oggetto attivita' di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche
di minoranza, in tali societa'. E' sempre ammessa la
costituzione di societa' che producono servizi di interesse
generale e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e l'assunzione di partecipazioni in tali societa' da
parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
dei rispettivi livelli di competenza"
" 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti"
" 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118 (Disposizioni urgenti
per la soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e
INA", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202):
"Art. 5-bis. 1. L'Ente autonomo di gestione per il
cinema e' trasformato in societa' per azioni con le
procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale
delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica assume la titolarita' delle
relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita'
competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente
alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
di produzione, distribuzione e promozione in Italia e
all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto
metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle
singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di
programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento
del cinema nazionale ed un programma di riconversione e
restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei
propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche
per promuovere in particolare la programmazione della
cinematografia italiana ed europea. Con decreto
dell'autorita' competente in materia di turismo e
spettacolo, sulla base del programma preventivamente
approvato, vengono assegnate ed erogate le relative
sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
sulla base di una percentuale della quota del Fondo
medesimo destinata al cinema, previamente definita per
ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di
tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a
favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle
societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla data della sua approvazione.".
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo
pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse
comune".
La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.
Si riporta il titolo della tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2011):
"Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
di stabilita' ".
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche,
a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
gia' citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
"7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 7 del
gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie".
Allegato 2
(articolo 7, comma 20)

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 6 del
gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica).
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge".
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 31.Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero.
La composizione, per numero e qualificazione del
personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza
diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria
sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze
ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno
propria. Il relativo organico comprende, in base alle
diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di
ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari
esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
il caso di missione temporanea.
E' vietato il conferimento a titolo onorifico di
incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi
genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
con decreto del Ministro, su motivata proposta del
Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari,
navali ed aeronautici".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del gia' citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
Il citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006,
n. 100, S.O.



 
Art. 15

Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione
dell'attivita' dei commissari straordinari

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico.



Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedasi nelle note all'articolo 14.
Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
"Art. 20. Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8.
8-bis.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: «4.
L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione
sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad
ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni,
anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla
osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o piu'
amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso
nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione
statale procedente, d'intesa con la regione interessata,
valutate le specifiche risultanze della conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse
in detta sede, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera.
Nel caso in cui la determinazione di conclusione del
procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a
causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello
Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero
dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies. 1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
"Art. 1. Misure urgenti in materia di energia
1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della
Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi
quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la
semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri
individua, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,
connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla
produzione dell'energia e delle fonti energetiche che
rivestono carattere strategico nazionale, anche in
relazione alla possibile insorgenza di situazioni di
emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e
che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in
regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra
commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del
comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con
le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per
l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa
tra commissari straordinari, regioni e province autonome
per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di
soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel
relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate
l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti
gli enti locali interessati, emana gli atti e i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano
rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu'
brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del
comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno
o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo
decreto determina i compiti del commissario e i poteri di
controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri
competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale,
nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo'
avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico e'
conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina,
salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma
sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni
che svolgono compiti di alta amministrazione e del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui
al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del
primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia
autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il
Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1,
dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire
i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a
prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del
Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare
il Presidente della regione o della provincia autonoma
interessata. In tal caso il commissario del Governo,
nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso
agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che
delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste
a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario
dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse
pubbliche utilizzate».
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali
in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari
straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della
Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche
ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso,
detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di
continuita', fino alla data fissata nell'intesa. Il
raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini della
cessazione della materia del contendere, nei preesistenti
procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli
atti conseguenti e presupposti.
3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo
capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali
provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle
attivita' agricole o» sono sostituite dalle seguenti:
«materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato,
oppure da attivita' agricole, utilizzati nelle attivita'
agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero
ceduti a terzi, o utilizzati».
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
"Art. 4. Commissari ad acta per le regioni
inadempienti.
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio
dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato -
regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti
previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la
regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi
previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39:
"2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura".
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 38. Nomina del commissario straordinario.
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
che dichiara aperta la procedura, il Ministro
dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari
straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano
a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario
straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato
fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non
possono inoltre essere nominati commissari straordinari il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado
dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione
imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali
di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha
portato al dissesto dell'impresa. Il commissario
straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle
ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del
registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune
in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data
altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le
funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto
dall'articolo 34".



 
Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attivita' operative o missioni ((, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)).
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita' costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della
gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 70 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30
dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del gia' citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale. ». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato. ».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D. P. C. M. 5
settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo
l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere
sulle disponibilita' del soppresso Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la
societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il
15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la
somma di euro 200. 000. 000. Il residuo patrimonio del
Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto,
ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione
Elettronica REL S. p. a. in liquidazione e nel Consorzio
Bancario Sir S. p. a. in liquidazione, e' trasferito alla
Societa' Fintecna S. p. a. o a Societa' da essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle
attivita' e della situazione economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa'
trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il
proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio
del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad
alta tecnologia ad essa trasferito. La societa'
trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei
quali e' parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti
verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione del
patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti
sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con
funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S. p. a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S. p. a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai S. p.
a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 71. Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque
durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia
di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e
difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo
correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale.
2.
3.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa
vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione
delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti,
i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano
una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente,
per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5.
5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 17 del
citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78:
"23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo. ».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili".
Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
vedasi nelle note all'articolo 14.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
gia' citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 19. Criteri per la differenziazione delle
valutazioni
1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente,
sulla base dei livelli di performance attribuiti ai
valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
II del presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di
merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato
alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo'
prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per
cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non
superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa
delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle
risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di
verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in
servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni
caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance a una
percentuale limitata del personale dipendente e dirigente".
Si riporta il testo dei commi 2 e 22 dell'articolo 9
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90. 000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150. 000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150. 000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90. 000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D.
30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma"
"22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non
sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti
degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio
2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015
l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura
gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale di
cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15
per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non
opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto
personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 21, secondo e terzo periodo".
Si riporta il testo dell'articolo 2126 del codice
civile:
"Art. 2126. Prestazione di fatto con violazione di
legge.
La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro
non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi
dall'illiceita' dell'oggetto o della causa .
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme
poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
caso diritto alla retribuzione".
Si riporta il testo dell'articolo 55-septies del gia'
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
"55-septies. Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo
il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza
viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente
inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo
conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin
dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e il regime
delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, e` tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici l'assenza e'
giustificata mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3".
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 72 del
gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".



 
Art. 17
Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento ((del Servizio sanitario nazionale)) a cui concorre lo Stato per il 2013 e' incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalita' stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, e' fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Cio' al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonche', per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della ((Costituzione)), le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato con il presente decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti gia' adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' incrementato di ((105 milioni di euro)) per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al ((periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)).
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della poverta'.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute ((. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero)) della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ((ai commi 7 e 8)), e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e' modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; i requisiti di comprovata professionalita' e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennita' previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorita' nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo' rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita' informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla ((raccomandazione 2003/361/CE)).



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. "
Per il riferimento al testo dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, vedasi nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa
pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del
rispetto della legalita' e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei
contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, della quale fanno parte i dati previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto
legislativo, dal relativo regolamento attuativo. "
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 5. Agenzia per i servizi sanitari regionali.
1. E' istituita una agenzia dotata di personalita'
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei
servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
2. [Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinati
l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da
assicurare la composizione paritetica fra Ministero della
sanita' e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di
amministrazione].
3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione.
Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
durata quinquennale non rinnovabile.
4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
di dieci unita'.
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001).
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. "
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete. ".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159:
"5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo. ".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 11 del
gia' citato decreto-legge n. 78del 2010:
"7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a
carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei
farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
della relativa spesa, per un importo su base annua pari a
600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la
definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate
sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con
il miglior risultato in riferimento alla percentuale di
medicinali a base di principi attivi non coperti da
brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei
medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle
regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a
realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600
milioni di euro su base annua che restano nelle
disponibilita' dei servizi sanitari regionali".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del gia'
citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159:
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 22 del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle
economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia
italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e
successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore
assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010
e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a
decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il
livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo
Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. In sede di stipula del Patto per la salute
e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano riversano
all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale".
Il decreto del Ministro della Salute dell'11 giugno
2010 (Istituzione del flusso informativo per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175.
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 26. Determinazione del fabbisogno sanitario
nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario
nazionale standard e' determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata
complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata
legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le
quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale
standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122".
"Art. 27 Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura
tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente,
sulla base della procedura definita nel presente articolo,
i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131,
in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30
dicembre 2004, n. 311):
"Art. 9. Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA.
1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso
il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza
nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della
congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome"
"Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti.
1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le
finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli
adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli
articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004".
- Si riporta il testo dei commi 71, 72 e 73
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):
"71. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli
enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie
a garantire che le spese del personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per
il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004,
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b)
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono
comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per
l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati, nonche' le spese relative alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell' articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni"
"72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al
comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni, anche in connessione con i processi di
riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione
ed efficientamento della rete ospedaliera, per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dal medesimo comma:
a) predispongono un programma annuale di revisione
delle consistenze di personale dipendente a tempo
indeterminato, determinato, che presta servizio con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni,
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il
personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui
costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni
recate dall' articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l'individuazione
delle strutture semplici e complesse, nonche' delle
posizioni organizzative e di coordinamento,
rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale
del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa cosi' come
rideterminati ai sensi del presente comma"
"73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e
72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e'
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico".
- Si riporta il testo del comma 80 dell'articolo 2
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dalla presente legge:
"80. Per la regione sottoposta al piano di rientro
resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata
del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano
di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione
del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti
legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,
apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione, le necessarie misure, anche normative,
per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo
quanto previsto dall' articolo 1, comma 796, lettera b),
ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
merito alla possibilita', qualora sia verificato che il
rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano".
- Si riporta il testo del comma 88 dell'articolo 2
della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo".
- Si riporta il testo del comma 51 dell'articolo 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
modificato dalla presente legge:
"51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei
pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato
equilibrio finanziario per le regioni gia' sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore della presente
legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre
2012. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle
rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al
presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime, effettuati prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
non producono effetti dalla suddetta data fino al 31
dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono
disporre, per le finalita' istituzionali dei predetti enti,
delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto
periodo".
- Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli".
Per il riferimento al testo dell'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, vedasi in note
all'articolo 16
- Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 17 del
gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78:
"23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 26
della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio".
- Si riporta il testo del comma 67 dell'articolo 2
della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di
euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
pari a 104. 564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.
884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della
riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma
2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466
milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della
citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di
euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di cui all' articolo 22, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche'
dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita'
penitenziaria di cui all' articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi
provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo
delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 11 del
gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011".
- Si riporta il testo del comma 49 dell'articolo 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220:
"49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato -
regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
sancita nella riunione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' incrementato di 347,5 milioni di
euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della
citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno
2011".
- Si riporta il testo del comma 796 dell'articolo 1
della gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
" 796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;".
- Si riporta il testo del comma 19 dell'articolo 61 del
gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
"19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all' articolo 1, comma 796, lettera p), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.
Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente
articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
all' articolo 79, comma 1, del presente decreto, e'
incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli
anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario
regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19".
- Si riporta il testo del comma 827 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
" 827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della
salute ed il finanziamento di un progetto di
sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, da autorizzare da parte della
regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia,
della Regione siciliana e di altre regioni interessate,
finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, di un
Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della
poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e
ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di
riferimento della regione Lazio per la promozione della
salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora,
nomadi e a rischio di emarginazione, gia' operante presso
l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San
Gallicano-IFO".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 ( Ratifica ed esecuzione del Trattato
di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008):
"Art. 5 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui
all'articolo 1, pari a euro 34. 200. 200 per l'anno 2009, a
euro 74. 216. 200 per l'anno 2010, a euro 70. 716. 200 per
l'anno 2011 e a euro 1. 336. 200 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della
presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
" 34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale".
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183
(Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro):
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla
riorganizzazione degli enti, istituti e societa' vigilati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del
rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi
enti, istituti e societa' rispettivamente vigilati, ferme
restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro
attribuite, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e
della struttura amministrativa degli enti, istituti e
societa' vigilati, adeguando le stesse ai principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita'
amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le
specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e
della societa' Italia Lavoro Spa;".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica".
Il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma
dell'articolo 48, comma 13, del D. L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del gia' citato
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245:
"Art. 22. Vigilanza.
1. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro della salute puo' disporre ispezioni
anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni
impartite e richiedere al Direttore generale dell'Agenzia i
dati e le informazioni sull'attivita' svolta dalla stessa.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di
adozione dei regolamenti interni, gli atti di
programmazione, le variazioni del ruolo organico, la
determinazione del compenso dei membri degli organi di cui
agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, il
bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono
trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, li approva nei
trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il
riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i
trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si
intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il
Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni
puo' recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo
per il controllo, oppure puo' motivare in merito alle
ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente
testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti,
i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto
alla approvazione o all'annullamento degli atti.
4. Le variazioni del ruolo organico di cui al
precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 25, comma 2, del
presente regolamento, sono approvati con il concerto del
Ministero della funzione pubblica.
5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei
bilanci si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 48 del
gia' citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
"8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia".
La raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
(Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese),
e' pubblicata nella G. U. U. E. 20 maggio 2003, n. L 124.



 
Art. 18
Interventi in materia previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata dell'indennita' di disoccupazione.
((3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.))
((4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31 dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.))

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita alla data di' cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ((marzo 1983)), n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ((per le categorie)) di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e ((l'articolo 01)), comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita' attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.
((22-bis. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia' addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalita' proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater))
.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 12 del citato
decreto legge n. 78 del 2010:
"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica
fino al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per
consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza
organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere
affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale. »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato. »;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare. »;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza. »;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. ».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S. p. a. ,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del
Consiglio di amministrazione della Sogin S. p. a. e'
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione .
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico .
29. , convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4- Restano
ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194bis, comma 8, del D. L. 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita
al Ministero per lo sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell' articolo
6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'
articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in
servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite
al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'
articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. "
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011. ».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10. 000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10. 000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90. 000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90. 000 euro ma
inferiore a 150. 000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90. 000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150. 000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.
000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60. 000 euro
e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. Comma soppresso dalla legge di conversione.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale
con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La
mancata emanazione del predetto decreto direttoriale
comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2012 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al
comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta
speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in
mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti
di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento
viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai
requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo
adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita'
triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
2016 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30
giugno dell'anno 2014 il dato relativo alla variazione nel
biennio precedente della speranza di vita all'eta'
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della
popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l'adeguamento di cui al presente comma non opera in
relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184. 12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'
articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l' articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista. ".
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 41 e 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 1. Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli
commi da 1 a 40 (Omissis).
41. La disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero
inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con riassorbimento
sui futuri miglioramenti. ".
"Art. 2. Armonizzazione
commi da 1 a 25 (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
b) della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
"6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) Omissis
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge.
c) e d) (Omissis). "
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1,
lettera a) e 19, comma 10 - bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 ( Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) e b - bis) (Omissis). "
"Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga
commi da 1 a 10 (Omissis).
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di
lavoro, puo' essere erogato un trattamento di ammontare
equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai
medesimi lavoratori la normativa in materia di
disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. ".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36. "
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D. P.
R. 6 marzo 1978, n. 218 , la indennita' di mobilita' e'
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente
misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, L. 27
febbraio 1985, n. 49 . Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per
la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
le modalita' per la restituzione nel caso in cui il
lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S. p. a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un
periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del D. L. 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, L. 9
marzo 1989, n. 88 , un contributo transitorio calcolato con
riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo
integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di
aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in
misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al
versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i
periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di
aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui
all'art. 22, L. 11 marzo 1988, n. 67 , per la parte a loro
carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 .
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3,
sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115 , e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni. "
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 34. Trattamenti pensionistici e di disoccupazione
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legge 29 gennaio 1983, n. 17 ( Misure per il contenimento
del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),
convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n.
79:
"Art. 10 Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza
anticipata
Per il personale avente diritto all'indennita'
integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni, che ha presentato domanda di
pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la misura della indennita' stessa da
corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e'
determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di
servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza,
dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale
collocato in pensione con la massima anzianita' di
servizio. Qualora siano previste norme con differenti
anzianita' massime di servizio, la frazione sara' ad esso
proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in
quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
l'applicazione dell'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 885.
E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.
554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa speciale
spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro
in data 22 novembre 1982
La differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa
speciale dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio
utile ai fini di pensione, al personale cessato dal
servizio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e l'importo indicato nel comma precedente e'
conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in
sede delle successive variazioni trimestrali
dell'indennita' medesima.
Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono
attribuite per l'intero importo dalla data del
raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del
titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza
della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti.
Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma
dell'art. 42, D. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , aventi
decorrenza dalla data di entrata in vigore del del presente
decreto, la decorrenza stessa e differita al termine del
periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile
concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianita' minima,
ed in ogni caso non oltre il compimento del
cinquantacinquesimo anno di eta'.
Al personale di cui al comma precedente che ha
presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decorrenza a far tempo dalla data stessa, e' data facolta',
purche' sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo, la revoca delle
dimissioni anche quando sia divenuto efficace il
provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente
continuita' a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.
Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati
in applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo
previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 27
dicembre 1983 n. 730 ( Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1984):
"Art. 21
Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al
1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la
vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di
previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e
di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento
e' regolato dall'art. 26, L. 30 aprile 1969, n. 153 ,
dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160, , e dall'art.
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29
febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione
intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse
scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi
validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria.
Gli aumenti della pensione ai sensi del comma
precedente sono calcolati applicando all'importo della
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione, che si determina rapportando il
valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade
in tale data, all'analogo valore medio relativo al
trimestre precedente.
La percentuale di cui al comma precedente si applica
sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo
del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le
fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del
trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al novanta
per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del
trattamento minimo la percentuale e' ridotta al
settantacinque per cento.
A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate
al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai
sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori-dipendenti,
delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o
torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei
soggetti il cui trattamento e' regolato dall'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153 , dall'articolo 7 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 , e dall'articolo 14-septies
del predetto decreto-legge, e' attribuito un aumento,
rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che
deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese
della cadenza delle perequazioni trimestrali.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra
l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal
predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto
all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo
complessivo determinato ai sensi del comma precedente.
Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31
ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno determinate le percentuali di variazione
dell'indice di cui al secondo comma e le modalita' di
corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti
tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
Restano ferme le norme in materia di aumenti per
perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed
integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate
comprensive dell'indennita' stessa. Gli aumenti dovuti ai
sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennita'
integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le
modalita' che saranno stabilite con il decreto
interministeriale di cui al sesto comma.
Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione,
all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si
applica nei confronti del personale che abbia presentato
domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e
sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Per il personale che abbia presentato domanda di
dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per
l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo
comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento
della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,
n. 79.
Al personale di cui al precedente comma e' data
facolta' di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la revoca della domanda di
dimissioni. ".
- La legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti
economici al personale statale in attivita' ed in
quiescenza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 1959, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni
sulla previdenza degli enti pubblici creditizi. ):
"2. La gestione speciale assume a proprio carico, per
ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere
all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218 ,
una quota del trattamento stesso determinata secondo le
misure percentuali indicate nella tabella allegata al
presente decreto. Per i titolari di trattamenti
pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della
legge 30 luglio 1990, n. 218 , ed il 31 dicembre 1990, la
quota a carico della gestione speciale e' determinata
secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione
generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare
del trattamento stesso. ".
Legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia
di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Si riporta l' articolo 3 del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei
soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera
professione. ):
"Art. 3 Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a
livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi
od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei
componenti dell'organo statutario competente, ove previsto,
alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui
all'art. 4, avente configurazione di diritto privato
secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 , in cui convergano anche altre
categorie alle quali appartengono i soggetti di cui
all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la
medesima configurazione di diritto privato di cui alla
lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad
operare per un numero di soggetti non inferiore a 8. 000
iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la
maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo
statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la
quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza
obbligatorie gia' esistenti per altra categoria
professionale similare, per analogia delle prestazioni e
del settore professionale, compresa fra quelle di cui
all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 , a condizione che abbia conseguito la natura di
persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di
previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui
al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di
cui al comma 1, lettera d). ".
La legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita'
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1966, n.
200.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio):
"Art. 2. Compiti
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di
commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice
civile, la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti
integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini
di formazione e qualificazione professionale in favore
della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore
degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di
scioglimento del contratto di agenzia. ".
- Si riporta l'articolo 20 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria. ), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 20. Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11
gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori
di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento
economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti
al versamento della relativa contribuzione all'Istituto
medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la
loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate
e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del
comma 2 dell' articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' sostituita dalla seguente: «a) al versamento di un
contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che
costituiscono imponibile contributivo».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 1155. (84)
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le
parole: «dell'articolo 40, n. 2, del R. D. L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al
comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga
decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie
in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di
una pluralita' di domande o di azioni esecutive che
frazionano un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio, la
riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di
cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,
l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e'
dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e
grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara
la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di
proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del
comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione
non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del
convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei
titoli eventualmente gia' formatisi e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione a pena di
improcedibilita' della domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che
abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per
almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola:
«regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e
provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza
sociale mette a disposizione dei Comuni modalita'
telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative
ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi
obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al
comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi
pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986):
"Art. 31. - 1. La quota di contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i
lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e
privati, comprensiva della aliquota aggiuntiva prevista
dall'art. 4 del D. L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito,
con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, e'
fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione
imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori.
L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986
e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i
datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma,
lettera d) del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito,
con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo
istituito dall'art. 2, L. 30 ottobre 1953, numero 841,
successivamente modificato dall'art. 4, L. 6 dicembre 1971,
n. 1053 , posto a carico dei pensionati delle
amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente
Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli
stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a
decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo
soppresso.
3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti
all'applicazione del comma precedente sono recuperate
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4.
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i
soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di
malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata
tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono
applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico
dei dipendenti che per quello a carico dei datori di
lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come
individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 ,
con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o
indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da
imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di
retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ai sensi dell'art. 1 del D. L. 29 luglio 1981, n. 402 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981,
n. 537. Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e
convenzionali previste per particolari categorie di
lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e
determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
7. E' soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del D. L.
12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni,
nella L. 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi
professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e
pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello
di cui all'art. 4 del D. L. 8 luglio 1974, n. 264 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n.
386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a
quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei
redditi gia' assoggettati a contribuzione per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi
da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati
e di capitale concorrono, per la parte eccedente,
complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto
anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e'
ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende
agricole situate nei territori montani di cui al D. P. R.
29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27
dicembre 1977, n. 984 .
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti
titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non
puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma
annua di lire 648. 000 e di lire 324. 000, frazionabile per
i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le
aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili
ubicate nei territori montani di cui al D. P. R. 29
settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole
svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27
dicembre 1977, n. 984 , la misura predetta e' ridotta del
50 per cento.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della L.
23 dicembre 1978, n. 833 , nel testo modificato dall'art.
15 del D. L. 1° luglio 1980, n. 285 (58), convertito, con
modificazioni, nella L. 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito
nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai
fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il
contributo si riferisce. Il relativo versamento sara'
effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano
ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale a carico dei cittadini stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al
pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno,
hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato
ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia'
pagate come contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il
relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il
contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del
presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili
complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a
lire 40. 000. 000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino
al limite di lire 100. 000. 000 annue, e' dovuto un
contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento.
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura
contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita:
3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per
cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato
dall'articolo 6, lettera a) della legge 28 luglio 1967, n.
669 , dall'articolo 22, L. 19 gennaio 1955, n. 25 , e
dall'articolo 11, lettera a), della L. 13 marzo 1958, n.
250 .
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1,
13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle
con ordinamento autonomo o dotate di autonomia
amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti
locali con esclusione delle aziende municipalizzate,
nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70 , continuano, per l'anno 1986, a
versare il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro
carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre
1985, restando a carico del bilancio dello Stato il
versamento diretto al pertinente capitolo di entrata
dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in
via forfettaria, in lire 2. 200 miliardi. Al relativo onere
si provvede, quanto a lire 1. 200 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto
nell'allegata tabella B per «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia» e, quanto a lire 1. 000 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori
dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369
(Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e
liquidazione dei rispettivi patrimoni. ):
"Art. 43.
Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in
vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute
nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle
sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze
corporative di cui agli artt. 10 e 13 della legge 3 aprile
1926, n. 563, agli artt. 8 e 11 della legge 5 febbraio
1934, n. 163, e gli artt. 4 e 5 del R. decreto-legge 9
agosto 1943, n. 721. "
- Si riporta la voce 69626 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di
disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14,
comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246):
"Allegato 1 (Atti normativi abrogati)
69626 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE NUMERO 369
DEL 23/11/1944 SOPPRESSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FASCISTE E LIQUIDAZIONE DEI RISPETTIVI PATRIMONI. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, comma 24, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di previdenza agricola. ):
"Art. 4. Salario medio convenzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio
convenzionale, determinato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995,
resta fermo, ai fini della contribuzione e delle
prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le
singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato
da quello spettante nelle singole province in applicazione
dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale
momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
"5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica
ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto
della normativa vigente in tema di riutilizzazione
commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base
convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale
per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le
tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono
aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi
sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello
della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia
del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' attuative del presente comma. ".
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23,
lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione
generale obbligatoria, del personale degli enti che
svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1
del D. Lgs. C. P. S. 17 luglio 1947, n. 691. ), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n.
256, S. O.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari. ), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S. O.
La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Si riporta l'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ( Stato giuridico
del personale delle unita' sanitarie locali):
"Art. 75. Opzione per la posizione assicurativa in atto
Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o
ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita
nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e
degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere
esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei
ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle
unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo'
essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi
previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833 .
In favore del personale di cui ai precedenti commi e'
costituita presso l'INPS una gestione speciale ad
esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di
previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei
contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali
proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti
commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito
all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67, L. 23
dicembre 1978, n. 833 , previa integrazione dei contingenti
determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi e'
assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali
relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di
cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, L. 23
dicembre 1978, n. 833 .
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
norma del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 618 , o negli altri
ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le
disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti
fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, L. 21 dicembre
1978, n. 843 , con effetto dalla data di costituzione della
gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota
aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10, L. 3
giugno 1975, n. 160 , e' dovuta esclusivamente sulla
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa
l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui
all'art. 1, L. 31 luglio 1975, n. 364. "
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei
pensionati. ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.
- Si riporta l'articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica. ):
"9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di
prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda
di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e'
stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997 , n. 229, e'
collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego
nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129
del 1997 , nonche' quelle del personale appartenente ai
ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di
insegnamento e profili professionali nei quali vi siano
situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e
fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di
cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
e' accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale. ".
- Si riporta l'articolo 2, comma 28, della citata legge
23 dicembre 1996, n. 662 :
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 64 della legge 17
maggio 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali ):
"Art. 64 Disposizioni in materia di previdenza
integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con accordo contrattuale di comparto
saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di
previdenza complementare per il personale a rapporto
d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70 , ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , nel
rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto
decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni
attuali.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la
previdenza integrativa dell'assicurazione generale
obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1
del presente articolo nonche' la gestione speciale
costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , sono soppressi, con contestuale cessazione delle
corrispondenti aliquote contributive previste per il
finanziamento dei fondi medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2
e' riconosciuto il diritto all'importo del trattamento
pensionistico integrativo calcolato sulla base delle
normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi
che restano a tal fine confermate anche ai fini di
quiescenza e delle anzianita' contributive maturate alla
data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati
annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT,
saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici
liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri
relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati
ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei
rispettivi enti, presso i quali e' istituita apposita
evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno
altresi' carico gli oneri per i trattamenti pensionistici
erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate
le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei
medesimi fondi, nonche' il gettito del contributo di cui al
comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e'
applicato un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento
sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale
obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la
gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo
individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far
tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale
costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione
imponibile nella gestione speciale per ogni anno di
servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e
comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25
per cento per quarant'anni di servizio utile. Il
trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in
ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione
pensionabile annua presa in considerazione ai fini del
calcolo della prestazione spettante secondo la normativa
vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a
provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti
per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa
costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento
continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2
cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al
comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati
a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti
alla gestione e' riconosciuto il diritto all'erogazione
della quota di pensione integrativa calcolata sulla base
delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle
anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31
dicembre 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. ".
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33,
della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino
della disciplina della gestione «Mutualita' pensioni» di
cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1996, n. 256, S. O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303 (Regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -
ISPESL, a norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 29 ottobre
1999, n. 419):
"Art. 5. Presidente
1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti
alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e
documentata professionalita' tecnico-scientifica nelle
materie di competenza dell'Istituto, e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute. "
"Art. 8. Direttore generale
1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del
Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed e'
scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata
esperienza di direzione in materia di gestione ed
amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore
generale e' regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5,
comma 6.
2. Il Direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del
Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di
amministrazione;
c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida
indicate dal Consiglio di amministrazione;
d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente
relative alle risorse finanziarie da assegnare con
l'indicazione degli obiettivi da conseguire;
e) attua quanto previsto nel piano delle attivita',
sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
f) promuove lo sviluppo organizzativo e la
valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti,
la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo
dell'Istituto;
g) vigila sistematicamente sull'andamento della
gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget,
sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non
generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti
assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
i) adotta gli atti relativi alla gestione
dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza
del Presidente o dei vari dirigenti;
l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in
materia di servizi, lavori e forniture che superino la
soglia comunitaria.
3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli
organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico
nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di
amministrazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ( Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
"6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarieta' della
azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attivita':
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca
scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo
della prevenzione degli infortuni, e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello
Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono
un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente
lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita'
nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza e
salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita' di organismo notificato per
attestazioni di conformita' relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del
mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e
alle regioni e alle province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario
nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani
nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute
e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento
dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) puo' svolgere, congiuntamente ai servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del
Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati
derivanti dalle attivita' di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere
generale e formula pareri e proposte circa la congruita'
della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di
sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica
delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la
gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di
salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni
di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di
esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point
italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attivita' di monitoraggio del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla
applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. ):
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. ".



 
Art. 19

Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e' soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita', assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilita' intercompartimentale, nonche' le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi dal 4-septiesdecies al
4-undevicies dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 225
del 2010:
"4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato
il Commissario straordinario attualmente in carica presso
l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS).
4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale
di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento
da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' riorganizzata, all'interno del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne
assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla
valutazione esterna della scuola, da effettuare
periodicamente, secondo modalita' e protocolli standard
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta
organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a
carico della finanza pubblica.
4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e formazione, con compiti di
predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione
alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150. "
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
parole: «anno 2010»;
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per
il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per
cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno
precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata
nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2015. "
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo dell'art. 459 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come ulteriormente modificato dalla
presente legge:
"Art. 459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con
funzioni vicarie.
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo
31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24
luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare
possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi,
di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di
istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
4. (Abrogato).
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni
staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra
indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto
nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi
non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1. "
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse
disponibili, all' articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a
«Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono
sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei quella relativa
al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1. 650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2. 538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3. 188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti. "
- Si riporta il testo del comma 621 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620. ".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della
citata legge n. 448 del 2001:
"2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale. ".
- Si riporta il testo dei commi 413 e 414 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
" 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non puo' superare
complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e
delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno
scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalita'
e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al
precedente periodo. Tali criteri e modalita' devono essere
definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate,
assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli
alunni diversamente abili anche attraverso opportune
compensazioni tra province diverse ed in modo da non
superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni
due alunni diversamente abili. "
" 414. La dotazione organica di diritto relativa ai
docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel
triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno
scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al
70 per cento del numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al
fine di evitare la formazione di nuovo personale precario,
all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
«nonche' la possibilita'» fino a: «particolarmente gravi,»,
fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione
degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni
vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal
comma 413 e dal presente comma. ".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
"Art. 4. Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacita' complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie
locali. ".
Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
n. 53), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n.
257, S. O.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
citata legge n. 400 del 1988:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. ".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno. ".



 
Art. 20
Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita'

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)). La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma ((, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari)).
((2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente))
.
((2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 e' sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009"))
.
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. ((Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012)). Gli enti locali ((di cui ai primi due periodi)) conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 ((e' ridotto)) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6-8. (Soppressi).
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".
((17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014)).



Riferimenti normativi
Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle note
all'art. 19.
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5. 000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4. 000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4. 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1. 000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1. 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 2. 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4. 000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4. 500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1. 500 milioni per
l'anno 2011 e di 2. 500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5. 000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari
percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo,
non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo,
per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario. La gestione commissariale ha
comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
di carattere gestionale di natura straordinaria e residui
un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a
condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti
risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire
l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di
entrata in vigore della legge con cui sono individuate le
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate
funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5. 000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque
inferiore a 3. 000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100. 000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 5000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
del Comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno
quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30. 000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30. 000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30. 000 abitanti; i comuni con popolazione
compresa tra 30. 000 e 50. 000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno. »;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010. "
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 21
della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione):
"3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e
di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche'
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale. ".
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147.
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le
regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa
finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di
cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con
la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il
corrispondente risultato, e con la relativa quota del
proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da
126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza sia
in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti
dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai
commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma
38 opera nel limite di 200 milioni di euro. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17
della citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 17 (Coordinamento e disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo)
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con
riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) - b) (Omissis).
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza
pubblica da parte delle regioni che possono adattare,
previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel
proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti
dal legislatore nazionale, differenziando le regole di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in
relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti nelle diverse regioni;
d)- e) (Omissis). ".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come
modificato dalla presente legge:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai
fini del computo della percentuale di cui al periodo
precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente
periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento
delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del
20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera
b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. "
- Si riporta il testo del comma 32 dell' articolo 14
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come
modificato dalla presente legge:
"32. Fermo quanto. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30. 000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime. ".
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo
120 della Costituzione della Repubblica:
"Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
" Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. " .
La citata legge n. 42 del 2009, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita'
stabilite ai sensi del comma 7. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
1. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province
dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il
Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,
comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
18, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in coerenza con la determinazione dei
fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata
legge 5 maggio 2009 n. 42 :
" Art. 13 Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con
riferimento all'entita' e al riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi,
uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e
delle citta' metropolitane, alimentati da un fondo
perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita'
generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione
del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in
misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione
dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del
medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16,
tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma
2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento
del criterio della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene
periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui alla
lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli
enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di
cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),
avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato
come differenza tra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate
considerate ai fini della standardizzazione per la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota
standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali, per
le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da
quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono
diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali,
tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di
una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica
in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e
della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni,
sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti
locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane
inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie
valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette
risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo
perequativo per i comuni e per le province e le citta'
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione
agli enti di competenza entro venti giorni dal loro
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale
termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote
del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
secondo le modalita' previste dalla lettera g), applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai
decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente
legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non puo'
comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione
non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui
all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in
base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. ".
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 78 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come
modificato dal presente decreto :
"6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione,
per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data
di emanazione del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo
248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31
dicembre 2007. ".



 
Art. 21
Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilita' interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'.
4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ((in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche')) ai principi di equita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto su rotaia al quale ((si applica)), ed e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione e' dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.";
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta e' previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.
9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi celebrativi di carattere internazionale"
11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalita' di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 74 e 75 del 3
dell'articolo 24 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.
102 :
"74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1. 250
unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti
delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 .
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. "
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
7 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125:
" Art. 7 bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3. 000 unita' .
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale. "
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009 n. 2:
" Art. 24. Attuazione della decisione 2003/193/CE in
materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il
recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi conseguente
all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi
pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuato
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,
con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46,
secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento
e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il
recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta
definizione in base agli istituti di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e
integrazioni.
1-bis. In sede di determinazione della base imponibile,
ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte
non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono
rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni
straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma 1.
Ai fini della corretta determinazione della base
imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle
entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati
in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In
deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base
agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di
tali accertamenti.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1,
calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002,
in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto
e' stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di
quanto gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n.
46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli
avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere
somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si
procede, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo
a titolo definitivo della totalita' delle somme non
versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie
comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti
della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede
amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in
base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento
(CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione
europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato
C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25
gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e'
il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente
prevista per il versamento di saldo delle imposte non
corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli
1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. ".
Il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 (Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003,
n. 170, S. O.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 38
della legge 1 agosto 2002 n. 166 (Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti ):
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. ".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1 bis dell'articolo
37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
(Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria), come modificato dalla presente legge:
" Art. 37 Organismo di regolazione
1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30
della direttiva 2001/14/CE e' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso
vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari
e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo,
giuridico, decisionale e della strategia finanziaria,
dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di
accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti,
conformandosi ai principi di cui al presente articolo. E'
inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita'
competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di
servizio pubblico.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge
le funzioni di organismo di regolazione e' dotato di
autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle
risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio
riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.
".
La direttiva 2007/58/CE (Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa
alla ripartizione della capacita di infrastruttura
ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria), e'
Pubblicata nella G. U. U. E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
- Si riporta il testo dei commi 1 - 6 dell'articolo 19
del citato decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165:
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6 .
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5
(Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009 n. 33:
"Art. 7-quinquies. Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 80 della
Costituzione della Repubblica:
" Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi. ".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47
della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti
e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
"2. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. ".
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S. O.
- Si riporta il testo del comma 250 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010):
"250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla
contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'
articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'
articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto
fondo sono destinate alle finalita' di cui all' Elenco 1
allegato alla presente legge, nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli
schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme
parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere
competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di
euro per l'anno 2010, di 1. 991 milioni di euro per l'anno
2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e'
destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. "



 
Art. 22
Conto di disponibilita'

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente:
1. (("Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini)) dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al ((periodo precedente)) e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.
5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidita', nonche' per monitorare l'efficacia degli stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'((articolo 17 e seguenti)) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117 - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. ".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17. Oggetto
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
10. 000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis).
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22 dicembre
1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D. L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. ".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997:
"5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , del
Ministro delle finanze, nonche' le penalita' per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
stessa e la misura del compenso per il servizio svolto
dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del
costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli
presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in
esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere
e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 46 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"5. In caso di mancato rispetto della disposizione di
cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti
l'obbligo del versamento al bilancio statale degli
interessi legali calcolati per un giorno sull'importo
versato. ".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997:
"5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , del
Ministro delle finanze, nonche' le penalita' per
l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
stessa e la misura del compenso per il servizio svolto
dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del
costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli
presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in
esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere
e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata"
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 46 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"5. In caso di mancato rispetto della disposizione di
cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti
l'obbligo del versamento al bilancio statale degli
interessi legali calcolati per un giorno sull'importo
versato. ".



 
Art. 23
Norme in materia tributaria

1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa' capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;
b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;
c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"))
.
b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa, ((approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono soppresse;
((b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 34,20
b) con periodicita' semestrale euro 17,1
c) con periodicita' trimestrale euro 8,55
d) con periodicita' mensile euro 2,85
2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 70,00
b) con periodicita' semestrale euro 35,00
c) con periodicita' trimestrale euro 17,5
d) con periodicita' mensile euro 5,83
3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 240,00
b) con periodicita' semestrale euro 120,00
c) con periodicita' trimestrale euro 60,00
d) con periodicita' mensile euro 20,00
4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 680,00
b) con periodicita' semestrale euro 340,00
c) con periodicita' trimestrale euro 170,00
d) con periodicita' mensile euro 56,67
5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 230,00
b) con periodicita' semestrale euro 115,00
c) con periodicita' trimestrale euro 57,50
d) con periodicita' mensile euro 19,17
6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 780,00
b) con periodicita' semestrale euro 390,00
c) con periodicita' trimestrale euro 195,00
d) con periodicita' mensile euro 65,00
7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicita' annuale euro 1.100,00
b) con periodicita' semestrale euro 550,00
c) con periodicita' trimestrale euro 275,00
d) con periodicita' mensile euro 91,67"))
.
8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.".
((10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente e' pari all' 1 per cento".))
11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali,all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno" sono soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, ((n. 471,)) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio".
b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:
a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente lettera: "((d-ter) )) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((le disposizioni)) contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.
34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilita':
a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a: "data,";
b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214. ((. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo.")).
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' differito alla data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attivita' ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole: "esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalita' complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
((50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione".
50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75))
.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 26-quater. Esenzione dalle imposte sugli
interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in
Stati membri dell'Unione europea - 1. Gli interessi e i
canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti
di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile
organizzazione, situata in un altro Stato membro, di
societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da
ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme
previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali,
nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza
fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle
societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel
territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di
regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa',
di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al
comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano
inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa
(114).
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni
hanno diritto all'esenzione se:
a) la societa' che effettua il pagamento o la societa'
la cui stabile organizzazione effettua il pagamento,
detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25
per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione
riceve il medesimo pagamento;
b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la
cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene
direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento
dei diritti di voto nella societa' che effettua il
pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione
effettua il medesimo pagamento;
c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale
non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella
societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui
stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella
societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui
stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c),
detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio
dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea
ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis
del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di
voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute
ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi
natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, comprese le pellicole
cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o
per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di
qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in
particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni
e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai
suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o
dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
f), del predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e
109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche
per la quota che non comporta la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il
creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in
cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono
disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali
il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di
cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma
3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono
beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle
forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali
in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di
una Convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di
regimi di esonero, ad una delle imposte indicate
nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non
residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una
delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e
le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro
di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono
beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a
tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di
interessi o di canoni:
1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in
qualita' di beneficiario finale e non di intermediario,
quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito,
il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i
pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano
effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti
interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse
sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad
una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio,
all'«impôt des non-residents/belasting der
niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la
Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o
sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in
sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni
e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e'
controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto
che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi
i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,
da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e'
superiore al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al
comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore
normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al
comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale
risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso
di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile
organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti
autorita' fiscali dello Stato in cui la societa'
beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in
cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una
dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che
attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e
4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di
cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del
pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti
per un anno a decorrere dalla data di rilascio della
documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere
conservata fino a quando non siano decorsi i termini per
gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso
alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e
comunque fino a quando non siano stati definiti gli
accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite
specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di
appositi modelli .
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B
conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria. »;
c) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la
ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti»;
d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis)
e' aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e
canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti
siano effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4,
lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a
soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri
proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996 e successive modificazioni e integrazioni; b)
garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che
corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero da altra societa' controllata dalla
stessa controllante. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Determinazione dell'imposta - 1. L'imposta e'
determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
b) all'articolo 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per
cento";
c) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per
cento;
d) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per
cento. "
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento. .
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ".
Si riporta l'articolo 13 della Tariffa approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992
(Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), come
modificato dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi,
vaglia del tesoro ed altri
titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in
modo virtuale al momento
dell'emissione degli stessi. Per le quietanze
rilasciate dalle conservatorie
dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici
erariali, dagli uffici del registro,
dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta
e' riscossa dagli uffici
stessi
Note
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico
atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica
per ciascun percipiente.
2. L'imposta non e' dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150. 000, a meno che
si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per
somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione
di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate
per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti
gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita
dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e
dei biglietti delle lotterie nazionali.
3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al
pagamento di spese di condominio negli edifici.
3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona
fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della
periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di euro
26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione
di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle
societa' fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una
persona fisica.
3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per
tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti
dalle banche nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane,
relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto
corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati
nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto,
compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli,
si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel
corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti
dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo
per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della
predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono
altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative ai
depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle
cartolari e comunque oggetto di successiva
dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o
di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o
inferiore a mille Euro.

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 25. Contrasto di interessi - 1. A decorrere dal
1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S. p. a.
operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 84. Riporto delle perdite - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
misura non superiore all'ottanta per cento del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non
ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti. La perdita e` diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per
la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5.
Detta differenza potra' tuttavia essere computata in
diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla
fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle
eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) .
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 107. Altri accantonamenti - 1. Gli accantonamenti
a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e
revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei
limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra
l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa
complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o
e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine
il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e
dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese
subconcessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo
scadere della concessione e delle altre spese di cui al
comma 6 dell'articolo 102. La deduzione e' ammessa, per
ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del
costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto
l'ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le
imprese concessionarie di costruzione e gestione di
autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all'1 per cento. Se le spese sostenute
in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo
l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei cinque successivi. L'ammontare degli
accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito
dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili
in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano distinti per
esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a
carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del
valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali
differenze rispetto a tale valore costituiscono
sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non
utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a
quello di formazione concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti
diversi da quelli espressamente considerati dalle
disposizioni del presente capo. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Riallineamento e rivalutazione volontari di
valori contabili- 1. Le modifiche introdotte dall'articolo
1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli
successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti
valgono anche ai fini della determinazione della base
imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le
disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al
comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con
effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto
distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del
primo esercizio di adozione dei principi contabili
internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in
sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, nonche' quelli che sono derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della
soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109,
comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero,
comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi' come
modificate dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244
del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e
dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore
e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e
6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato sulla totalita' delle
differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con
aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile complessivo. L'imposta e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera a), puo' essere attuato, tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole
fattispecie si intendono i componenti reddituali e
patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai
fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi
rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di
riallineamento e' assoggettato ad imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con
aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo
negativo non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva
e' versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali
disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo
unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali
operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5,
in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a ciascuno dei soggetti interessati
all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma
3, lettera b), puo' essere attuato tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro
il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze
derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le
disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi
da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini
dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili
IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione
dei principi contabili effettuata successivamente al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico.
10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di
avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
nel consolidamento ai sensi dell'articolo 24, e seguenti,
del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili
internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per
partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi delle relative previsioni.
L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai
fini del valore fiscale della partecipazione stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili
anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
di impresa e altre attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite
nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di
partecipazioni.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche
per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In
questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta
sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo
a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per tali operazioni sia stata gia'
esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47,
della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a
riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera
validamente esercitata anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto
dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC
della dichiarazione dei redditi.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza
nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o,
ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono
stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina
altresi' le modalita' applicative degli istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV
del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al
presente comma previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 13 destinano a una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla
differenza tra i valori registrati in applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato
alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
13, 14 e 15, le imprese di cui all' articolo 210, commi 1 e
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della
verifica della solvibilita' corretta di cui al capo IV del
titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino
al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito
destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi
o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, puo' essere reiterata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma
non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita'
corretta .
15-ter. Le imprese di cui all' articolo 210, commi 1 e
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la
permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie
corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente
all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con
regolamento modalita', condizioni e limiti di attuazione
del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza
con altri benefici che direttamente o indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilita' corretta.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non
adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli
immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al
31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in
una speciale riserva designata con riferimento al presente
decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che
ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di
imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato con l'applicazione in capo alla societa' di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da
versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal quinto esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli
immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo
a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20
devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di
cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le
altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso
di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento
annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 6. Cause di non punibilita' - 1. Se la violazione
e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e'
responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa.
Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei
valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e
le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima
non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si
considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni
estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate
dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se
differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il
cinque per cento.
2. Non e' punibile l'autore della violazione quando
essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da
indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei
modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile
d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il
pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto
denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile
esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non
si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo e non incidono sulla determinazione della base
imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
citata legge n. 212 del 2000:
"Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente - 1. I rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non
determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullita' del contratto. ".
Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, reca
"Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina
del gruppo creditizio".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1973,
n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):
"Art. 6. Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche - L'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti
soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione
compete a condizione che abbiano personalita' giuridica. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10-bis
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una
ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti
dalle societa' e modificazioni della disciplina della
nominativita' obbligatoria dei titoli azionari):
"Art. 10-bis. - Gli utili spettanti a persone
giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta
sulle societa', che hanno esclusivamente scopo di
beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca
scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista
dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il
rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre
dell'anno precedente quelli in cui e' deliberata la
distribuzione degli utili, abbia presentato al competente
Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la
distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto
che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza
dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere
vistate dall'autorita' governativa che esercita il
controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente.
L'Ispettorato compartimentale trasmette alle societa'
emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che
hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero
delle azioni in essa comprese.
L'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla
ispezione della contabilita' degli enti che hanno
presentato la distinta con le modalita' stabilite dagli
articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della
contabilita' l'importo della ritenuta, in misura pari al
trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in
esonero da essa, e' iscritto a ruolo a nome dell'ente,
insieme con una soprattassa del dieci per cento, a norma
degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di
falsita' dell'attestazione di cui al comma precedente,
fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente
legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le
pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.
L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si
applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo
d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre
che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di
ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e
l'attestazione di cui al primo comma. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Adempimenti successivi - 1. Il versamento
delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione
dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una
banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio
di riscossione competente in base all'ultimo domicilio
fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo
della prima rata e' versato entro il termine indicato nel
comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di
perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo
dovuto a titolo di tributo.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di
cui ai commi 1 e 2. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Perfezionamento della definizione - 1. La
definizione si perfeziona con il versamento di cui
all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della
prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Conciliazione giudiziale - 1. Ciascuna delle
parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo'
proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
della controversia.
2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla
commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito
d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a
titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione
ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
rate trimestrali se le somme dovute superano i 50. 000
euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento,
entro il termine di venti giorni dalla data di redazione
del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero
della prima rata. Per le modalita' di versamento si applica
l'articolo 5 del D. P. R. 28 settembre 1994, n. 592. Le
predette modalita' possono essere modificate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. .
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 applicata in misura doppia, sul residuo importo
dovuto a titolo di tributo.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la
conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della
prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una
proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in
camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in
pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione
alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se
l'istanza e' presentata prima della fissazione della data
di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto
tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il
decreto e' comunicato alle parti ed il versamento
dell'intero importo o della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa
la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni
dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura del 40 per cento
delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del
tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni
caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore al
40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un terzo se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme dovute.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso
di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto
dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali che consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 articolo:del
citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti, effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge::
"Art. 35. Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I. V. A.
che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo
e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di
cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla
data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo'
emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a
effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono stabilite le modalita' di diniego o
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50. 000 euro.
15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le
modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento
(CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.
15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA
e' revocata d'ufficio qualora per tre annualita'
consecutive il titolare non abbia esercitato l'attivita'
d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla
presentazione della dichiarazione annuale in materia
d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti
alle Commissioni tributarie. ".
Il testo dell'articolo 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' riportato
nelle note al comma 22 del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 417 del 1997 :
"Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. Se la violazione riguarda la
dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 4-bis.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del
minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni
dall'invito dell'ufficio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 32. Poteri degli uffici - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo articolo 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra
che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito
soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso
fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come
ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture
contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi
nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le
richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da
verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo
rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo
della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad
avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica, agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13
dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in
un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto - Gli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate
e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella
a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente
nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto
terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per
cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Accessi, ispezioni e verifiche - Per la
esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D. P. R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. "
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Applicazione degli studi di settore - 1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere
conto degli andamenti economici e dei mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta
successivo a quello della loro entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore degli studi. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai
fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto compresa quella periodica non e' redatta in
conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni. Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti
nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50. 000. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 39. Redditi determinati in base alle scritture
contabili - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b).
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
d-ter) quando viene rilevata l'omessa o infedele
indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, nonche' l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione si applica a
condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma
2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
".
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario), come modificato dalla presente legge:
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuate nei confronti dei contribuenti che
dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori al livello della congruita', ai
fini dell'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50. 000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette - 1. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
2-bis. 1: La misura della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2-bis. .
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. Se la violazione riguarda la
dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 4-bis.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del
minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni
dall'invito dell'ufficio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. Violazioni relative alla dichiarazione - 1.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta
dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non e'
dovuta imposta, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
2. Se nella dichiarazione e' indicato un imponibile
inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta
inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione
amministrativa da una a due volte l'ammontare della
maggiore imposta dovuta.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile,
accertato a seguito della corretta applicazione degli studi
di settore, non e' superiore al 10 per cento di quello
dichiarato.
2-ter: La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2-bis.
3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 600 , come sostituiti dall'articolo 13, comma 1,
del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni 1.
La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono
irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.
7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle
deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Irrogazione immediata- 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3. ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29 del
citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
: "Art. 29. Concentrazione della riscossione
nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a
partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui
ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato;
b-bis) In caso di richiesta, da parte del contribuente,
della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai
sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b)
e' sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento
che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di
notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al
periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Remunerazione del servizio - 1. L'attivita'
degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio,
pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse e dei relativi interessi di mora e che e' a carico
del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a
ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono
essere rideterminate con decreto non regolamentare del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite
in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base
di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita'
di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a
carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di
inesigibilita'.
b) del debitore, negli altri casi.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6,
lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e'
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di
mancata erogazione, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
novembre di ciascun anno.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della
riscossione spetta un compenso per l'attivita' di
esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita'
di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto
previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute
indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono
a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione
commi da 1 a 11 (Omissis).
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009
alle societa' partecipate dalla Riscossione S. p. a. ai
sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2012.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dei commi 4-quinquies e 4-sexies
dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione
commi da 1 a 4-quater (Omissis).
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma
12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, si interpretano nel senso che le societa' che hanno
aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la
maggioranza del cui capitale sociale e' stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono
presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il
30 settembre 2012, le comunicazioni di inesigibilita'
relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre
2009 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le
comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi
ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita',
anche integrative, il cui termine di presentazione e'
fissato al 30 settembre 2012, il termine previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2012.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Discarico per inesigibilita' - 1. Ai fini del
discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario
trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una
comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene
redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto
del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, prima del
decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e,
nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il
terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli;
la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva,
diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
risultava dal sistema informativo del Ministero delle
finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore
pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonche' sui
nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata
dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del
potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota. ".
- Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali
1. - 366. (Omissis).
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, provvede alla gestione del credito, mediante
le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il
titolare dell'ufficio competente delega uno o piu'
dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli. ".
- Si riporta il testo del comma 215 dell'articolo 2
della ciata legge 23 dicembre 2009, n. 191 , come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni diverse
commi 1. - 212. (Omissis).
213. (Abrogato).
214. (Abrogato).
215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti
relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213
nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, previa verifica della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della
giustizia e destinate al finanziamento di un piano
straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al
potenziamento dei servizi istituzionali
dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso
l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione
emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare,
inoltre, la piena operativita' dei relativi servizi, il
Ministro della giustizia e' autorizzato all'assunzione di
personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici
consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del
comma 212 e nei limiti delle risorse di cui al precedente
periodo.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2752 del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti
locali - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore
i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute
secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta
regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui
redditi.
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2776 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili - I
crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto
ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i
crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso
di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli
immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,
ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo
comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente,
in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma
precedente. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 512 del codice di
procedure civile:
"Art. 512. Risoluzione delle controversie - Se, in sede
di distribuzione, sorge controversia tra i creditori
concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di
uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di
prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo
comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione
della somma ricavata. ".
- Si riporta il testo degli articoli 98 e 99 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 98. Impugnazioni - Contro il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta
opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o
revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti
su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda
sia stata accolta in parte o sia stata respinta;
l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia
stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del
creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al
procedimento partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di
accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che
essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per
causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda e'
stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la
domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento
partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del
creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte
interessata. "
"Art. 99. Procedimento - Le impugnazioni di cui
all'articolo precedente si propongono con ricorso
depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in
caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del
documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e
del fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha
dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la
trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza
di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di
decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti con le modalita' per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte
del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva
sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto
motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il
deposito di memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso
per cassazione. ".
Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l'economia), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale):
"9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge e'
obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le
prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da
esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo
e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non
tenuti all'obbligo della emissione della fattura. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 84. Locazione senza conducente- 1. Agli effetti
del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.



 
(continuazione)



3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno,
e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e
le modalita' per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1. 596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI . ".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 21. Fatturazione delle operazioni - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili, o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente,
ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della
fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il
soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da
almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati
notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o
di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le
modalita', i contenuti e le procedure telematiche della
comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto
della sua trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine
progressivo per anno solare e contiene le seguenti
indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o
domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione,
del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti e,
relativamente al cedente o prestatore, numero di partita
IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o
ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta
in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione
della relativa norma;
f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o
committente, per le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
della Comunita';
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente
ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni
effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso
di piu' fatture trasmesse in unico lotto, per via
elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico
fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
ogni fattura sia accessibile la totalita' delle
informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice
eseguibile, e' consentita previo accordo con il
destinatario. L'attestazione della data, l'autenticita'
dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante
l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture
del riferimento temporale e della firma elettronica
qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i
predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
in lingua straniera devono essere tradotte in lingua
nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta
purche' l'imposta sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
in formato cartaceo e' compilata in duplice esemplare di
cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna o spedizione e contiene
anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura
per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra
le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo
periodo la fattura puo' essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, il
cessionario o il committente deve emettere la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggette all'imposta, nonche' per
le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette
al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le
operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.
In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione
dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non
imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del
margine, con l'indicazione della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relativi sono indicate in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo. ".
- Si riporta il testo degli articoli 182-bis e 182-ter
del citato regio decreto n. 267 del 1942:
"Art. 182-bis Accordi di ristrutturazione dei debiti -
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita'
dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo
corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente
valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta
sono in corso trattative con i creditori che rappresentano
almeno il sessanta per cento dei crediti e da una
dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in
corso trattative o che hanno comunque negato la propria
disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui
al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese
e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione
delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di
acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per il regolare pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano
applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma. "
"Art. 182-ter. Transazione fiscale - Con il piano di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore
aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la
proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo e'
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado
di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in
classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu' favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il
consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non
oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante
l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del
debito derivante da atti di accertamento ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia
dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli
adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e
dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio
competente a ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonche' a
rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato e' approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di
adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell'ufficio, previo conforme parere della competente
direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di
cui al primo comma.
Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla
proposta di transazione e' espresso relativamente ai
tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati
al concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del
direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del concessionario su indicazione
del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione
.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo
182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 dell'ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2011
n. 3947 (Ulteriori disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso
di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa):
"Art. 3. - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1218 del codice civile, per i soggetti residenti
nel territorio dell'isola di Lampedusa, il grave disagio
socio economico derivante dallo stato di emergenza in atto
costituisce causa di forza maggiore e autorizza i mutuatari
a richiedere agli istituti di credito e bancari la
sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle rate dei
finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata
o quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli
istituti di credito e bancari informano i mutuatari della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi,
nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per
l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza
della comunicazione da parte degli istituti di credito e
bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono
sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri aggiuntivi
per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta
data. Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti tra
Societa' di leasing e soggetti locatari.
2. Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori
autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel
territorio dell'isola di Lampedusa alla data della
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' concessa
fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei
lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
3. Nei confronti delle persone fisiche, anche in
qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 12
febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di
Lampedusa sono sospesi, fino al 16 dicembre 2011, i termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano,
altresi', nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il
domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di cui al
comma 3.
5. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro
domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai
commi 3 e 4, non operano le ritenute alla fonte. La
sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi
degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360. Le ritenute gia' operate dai sostituti non
aventi il domicilio fiscale nel comune di cui al comma 3
devono comunque essere versate.
6. Per agevolare la ripresa del tessuto ricettivo
connesso con le specificita' paesaggistico-ambientali del
comune di Lampedusa, i contratti di locazione o comodato
stipulati per finalita' turistiche per il periodo dalla
data della dichiarazione dello stato di emergenza fino al
31 dicembre 2011 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per
i contratti di cui al presente comma, gia' stipulati alla
data di emanazione della presente ordinanza, il termine per
la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 settembre
2011. Il relativo reddito imponibile derivante al
proprietario dell'immobile locato e' ridotto del 30%. Il
locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del
contratto di locazione o comodato nonche' quelli della
denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.".
- Si riporta il testo dei commi da 340 a 343
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296
:
" 340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita'
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30. 000. Per le finalita' di cui
al periodo precedente, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del
comma 342. L'importo di cui al periodo precedente
costituisce tetto massimo di spesa.
341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attivita' economica
nelle zone franche urbane individuate secondo le modalita'
di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolante:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi
cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta
successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al
60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro 100. 000 del reddito derivante dall'attivita' svolta
nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per
ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.
000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo
indeterminato, residente all'interno del sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a
concorrenza di euro 300. 000, per ciascun periodo di
imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a
decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli
immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse
imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni
di attivita', nei limiti di un massimale di retribuzione
definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non
inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30
per cento degli occupati risieda nel sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque al 60
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono
l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno
avviato la propria attivita' in una zona franca urbana
antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle
agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime
agevolativo le imprese operanti nei settori della
costruzione di automobili, della costruzione navale, della
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, saranno
determinati le condizioni, i limiti e le modalita' di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
a 341-ter
342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e
la selezione delle zone franche urbane, sulla base di
parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla
concessione del finanziamento in favore dei programmi di
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero
dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i
nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede
al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli
interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione
annuale sugli esiti delle predette attivita'. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
citata legge 23 agosto 1988 n. 400:
"Art. 17. Regolamenti- 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale - Il numero di codice fiscale deve essere
indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi
delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto,
relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma
del presente articolo, degli atti da registrare in termine
fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari
degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonche', per
gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente
ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella
allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha
facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco
atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici
indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai
quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di
capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione
del numero di codice fiscale nelle richieste di
registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture
private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di
trascrizione da prodursi al pubblico registro
automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico
registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli
azionari, relativamente alla societa' emittente, ai
soggetti da cui provengono se diversi dalla societa'
emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo,
nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e'
richiesta nel modello di comunicazione approvato con
decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale nelle
comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari
che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni
effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme
concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla
fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da
cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o
indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e'
prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati
nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi
certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e'
limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la
ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste
di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
e relative certificazioni degli uffici finanziari,
limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle
dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei
certificati e negli elenchi non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e'
cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non e'
obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le
somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo
precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di
conto corrente postale per i versamenti diretti alle
esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui
redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i
versamenti; bollettini di conto corrente postale per il
pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo,
relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di
delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di
pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente
ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli
uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art.
36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati;
domande e note di voltura catastale, relativamente ai
soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del
numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura
relative ad atti pubblici formati ed a scritture private
autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni
e relativi allegati, da presentare agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti
da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati.
Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare
alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei
contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi
dell'articolo 6 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633,
anteriormente al 1° gennaio 1978; distinte e dichiarazioni
di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero
delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei
tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione
dei documenti; denunce di successione, relativamente al
dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria
l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa
se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978;
dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art.
18, sesto comma, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643,
relativamente ai soggetti interessati; note di
trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di
quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con
proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note
relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima
infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in
medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite
analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di
stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche,
idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o
licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze
di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
domande per licenze di pubblico esercizio; domande per
licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle
investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni
per conto di privati; domande per licenze di esercizio di
rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli
preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche;
domande per concessione del permesso di ricerca mineraria;
domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed
utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze,
autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
di merci, per servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per
concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non
statali; domande ad amministrazioni statali per la
concessione di contributi e di agevolazioni; domande per
altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto
entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi;
e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo
sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di
costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai
progettisti dell'opera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e
cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che
esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro
aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le
concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla
precedente lettera e), relativamente ai soggetti
beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero
di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di
domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi
dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,
in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti
le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di
lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al
beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da
vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei
giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 30 del D. P. R. 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di
quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla
assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
contraenti; contratti di somministrazione di energia
elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e
satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente
agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in
giudizio, con la modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze;
g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti
di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o
a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la
chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del
termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere
adempiuto, possono rivolgersi direttamente
all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi
telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo
4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione
del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia'
attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione
dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il
domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o
negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel caso in cui
non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati
nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si
riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono
richiedere l'attribuzione di un codice numerico
all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo
accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del
numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4
deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera
c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli
possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute
ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano
comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione
finanziaria.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli
organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in
conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro
per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte
nei modelli stessi.
Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo'
individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere
indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta
giorni prima della sua entrata in vigore. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,n.
131, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Richiesta di registrazione degli atti scritti
- 1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, deve
essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati
forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti
di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare,
oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia
certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c)
dello stesso articolo devono presentare unicamente
l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che
importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni
immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o
costituzione dei diritti stessi deve essere presentata
anche una copia in carta libera.
3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da
quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio
del registro due originali ovvero un originale e una
fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali,
il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e
richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui
al comma 4 dell'art. 16.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10,
devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera
a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente
in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso
articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un
perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme
con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio del registro competente la traduzione e'
effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente
del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti
che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono
presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato
nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua
straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche
per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione
dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono
parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie,
disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a
registrazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Stock options ed emolumenti variabili - 1. In
dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente
distorsivi propri delle forme di remunerazione operate
sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo
titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la
qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota
addizionale del 10 per cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta
al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni
in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 28
giugno 2011, n. 77579 (Aliquote di accise applicabili sulle
benzine e sul gasolio usato come carburante):
"Art. 1. - 1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato
come carburante sono stabilite nelle misure di seguito
indicate:
a) dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 611,30 per mille
litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 470,30 per mille
litri;
b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre
2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 613,20 per mille
litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 472,20 per mille
litri.
2. In base all' art. 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
26 maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai
predetti aumenti dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato
come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall' articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti
dei soggetti di cui all' articolo 5, comma 1, limitatamente
agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
(Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo):.
"Art. 1. Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura - 1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ".



 
Art. 24
Norme in materia di gioco

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E' corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono ((aggiudicate)), tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, ((n. 773)).
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu' intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma ((dei monopoli)) di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma ((dei monopoli)) di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo.



Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
(Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66
(Regolamento per la semplificazione degli adempimenti
relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs. 23 dicembre
1998, n. 504):
"Art. 2. Documentazione delle operazioni mediante
ricevute o schede - 1. I soggetti d'imposta che per gestire
la raccolta delle scommesse si avvalgono di sistemi
informatici per il collegamento in tempo reale al
totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle
finanze documentano le operazioni effettuate mediante la
ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate
con D. M. 19 giugno 1998 pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno
1998, e D. M. 21 ottobre 1999, del Ministero delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999, e contenenti solo
dati di carattere anonimo.
2. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici
non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale
del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in
via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a
tutte le operazioni inerenti all'esercizio della funzione
di raccolta delle scommesse secondo modalita' e specifiche
tecniche stabilite con provvedimento dell'Amministrazione
finanziaria.
3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi
informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a
vidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle
entrate o dell'Ufficio I. V. A. , recanti, a stampa, la
numerazione progressiva ed i dati identificativi del
soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di
scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna
delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed
il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa;
il numero della gara; il nome ed il numero dell'evento
oggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da
pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio
della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di
carattere nominativo.
4. Le operazioni relative ai concorsi pronostici
soggetti all'imposta unica sono documentate mediante le
schede di partecipazione recanti i contrassegni di
validazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17. Oggetto - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10. 000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D. P. R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633
, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) .
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22 dicembre
1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124
;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D. L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. ".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 504 del 1998:
"2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in
tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta
dovuta e' punito con una sanzione amministrativa pari al 30
per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"Art. 28. Escussione delle garanzie prestate a favore
della p. a - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze
fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di
propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta
milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei
presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al
garante un invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni
o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di
garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti
crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del
debitore principale e dello stesso garante, entro trenta
giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento
contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle
disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo
sono soggetti al giudizio di responsabilita' dinanzi alla
Corte dei conti. ".
- Il Titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), e' rubricato
"Riscossione coattiva".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma
dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se
l'importo complessivo delle rate successive alla prima e'
superiore a cinquantamila euro, il contribuente e' tenuto a
prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme
dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena, dedotto l'importo della prima rata, per il periodo
di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno,
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,
ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva
dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa
alle predette garanzie, l'ufficio puo' autorizzare che sia
concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva
proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio
delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura piena, dedotto l'importo della prima rata. A tal
fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. Il valore dell'immobile puo' essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei
periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non
e' assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In
tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta
la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per
imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto
quanto versato, e' iscritto a ruolo. Se e' stata prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei
suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso
garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi
non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e'
eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle somme da versare a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo previsto.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al
presente articolo non e' ammessa la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997:
"Art. 20. Decadenza e prescrizione - 1. L'atto di
contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di
irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine
previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli
stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei
quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini
previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori
dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il
termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del
provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione,
che non corre fino alla definizione del procedimento. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
"Art. 28. Prescrizione - Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1998:
"Art. 4. Aliquota 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed
a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento
della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli:
3. 1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.
850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.
150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.
500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.
000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3. 5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.
500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 6. Istanza del contribuente - 1. Il contribuente
nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni
o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 , puo' chiedere all'ufficio, con apposita
istanza in carta libera, la formulazione della proposta di
accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, non
preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, puo' formulare
anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la
commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico.
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e
quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza del contribuente;
l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte
accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 , e' effettuata, qualora ne
ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del
termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta
rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza
di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o
telematicamente, formula al contribuente l'invito a
comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha
formato oggetto di accertamento. All'atto del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma
2 perde efficacia.
Art. 7. Atto di accertamento con adesione - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero, quando la procura e' rilasciata ad
un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa
deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro. ".
- Il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n.
218 del 1997, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note all'articolo 23.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 39-quater
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici):
"Art. 39-quater Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico - 1. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo
38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo
erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua
identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi
titolo dei medesimi apparecchi o congegni. E' responsabile
in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a
qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile
l'identificazione dei soggetti che hanno commesso
l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui
al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
titolo i locali in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
gia' debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procedono all'accertamento della base
imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli
apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura
dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli
stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non
siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in
modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate
sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto
importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo
accertato ai fini della determinazione del prelievo
erariale unico e' posto a base delle rettifiche e degli
accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive eventualmente applicabili al
soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza
comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni
rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo
in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza
dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai
sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e' subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita' e i termini di
comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai
commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati
negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare con proprio decreto,
l'accertamento e i controlli in materia di prelievo
erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed
editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
e di controllo, affidate con la convenzione di cui al
periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 39-quinquies del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39-quinquies. Sanzioni in materia di prelievo
erariale unico - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al
prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in
denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni
muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione
amministrativa dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.
000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti
o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera
e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8. 000. ".
- Si riporta il testo del comma 70 dell'articolo 1
della citata legge 13 dicembre 2010, n. 230, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle
commi da 1 a 69 (Omissis).
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono
adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il
contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia
conseguente a gioco compulsivo.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di
apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata
dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti
specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo
deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo
della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140. 000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso
i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) .
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
8. (Abrogato).
8-bis. (Abrogato).
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1. 000
a 6. 000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3. 000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4. 000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3. 000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3. 000 euro per ciascun apparecchio.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168 (.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 533 e 533-ter
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Art. 1.
commi 1. - 532. omissis
533. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero
detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali
di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, per i quali la predetta
Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di
cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al
decreto del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento
che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali
di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso
fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base
di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui
alle medesime lettere, attivita' relative al funzionamento
e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla
raccolta e messa a disposizione del concessionario delle
somme residue e comunque qualsiasi altra attivita'
funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. (omissis).
533-ter. I concessionari per la gestione della rete
telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali
funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con
soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al
comma 533. In caso di violazione del divieto e' dovuta la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10. 000 da parte
di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e' risolto
di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva,
della medesima violazione nell'arco di un biennio determina
la revoca della concessione per la gestione della rete
telematica.
(Omissis). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Validita' e ambiti soggettivi della
documentazione antimafia - 1. La documentazione prevista
dal presente regolamento e' utilizzabile per un periodo di
sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri
procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito
all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui
all'articolo 3, in corso di validita' conseguita per altro
procedimento, anche in copia autentica.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in
avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la
documentazione prevista dal presente regolamento, di data
non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i
pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono
perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione.
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa'
e consorzi, la documentazione prevista dal presente
regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle societa';
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le societa' consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
societa' consorziate;
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
3-bis. Per le societa' di capitali di cui al comma 3,
lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
la documentazione prevista dal presente regolamento deve
riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3,
lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono,
anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
citata legge 31 maggio 1965, n. 575:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-bis. 1. Dal termine stabilito per la presentazione
delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente
legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956,
n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.
1 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La
stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta
conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva
alla misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis. 1 e
se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve
risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del
soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del
1998:
"Art. 10. Informazioni del prefetto - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490 , fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al
comma 2 del predetto articolo, le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di
cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui
al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o
erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 , il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere
e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal
prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono fornite le relative
informazioni, non possono stipulare, approvare o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni.
3. Le informazioni del prefetto, sono richieste
dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il
valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del
certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato
della apposita dicitura antimafia. Nel caso di societa'
consortili o di consorzi, il certificato e' integrato con
la indicazione dei consorziati che detengono una quota
superiore al 10% del capitale o del fondo consortile,
nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'
consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di
costruzioni il certificato e' integrato con l'indicazione
del direttore tecnico.
4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al
comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione del legale
rappresentante recante le medesime indicazioni.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di
informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1.
6. La richiesta puo' essere effettuata anche dal
soggetto privato interessato o da persona da questi
specificamente delegata, previa comunicazione
all'amministrazione destinataria di voler procedere
direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare
da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere
esibita unitamente ad un documento di identificazione
personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le
informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal
richiedente.
7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai
tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli
articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione
di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter,
3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai
prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra
provincia.
8. La prefettura competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle
informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai
fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come
successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n.
486, non si applicano alle informazioni previste dal
presente articolo, salvo che gli elementi o le altre
indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte
salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni
in vigore in materia di appalti, comprese quelle di
recepimento di direttive europee. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 416,
416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale:
"Art. 416. Associazione per delinquere - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma. "
"Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche
straniere - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso. "
"Art. 648. Ricettazione- Fuori dei casi di concorso nel
reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da euro 516 a euro 10. 329.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della
multa sino a euro 516, se il fatto e' di particolare
tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a
tale delitto. "
"Art. 648-bis. Riciclaggio - Fuori dei casi di concorso
nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni
o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 1. 032 a euro 15. 493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. "
"Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita- Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni
o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
1. 032 a euro 15. 493.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. ".
- Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge
n. 575 del 1965, e' riportato nelle note al comma 25 del
presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 88 del
citato regio decreto n. 773 del 1931:
"Art. 88. - 1. La licenza per l'esercizio delle
scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di
organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a
soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o
autorizzazione. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi da 11 a 26
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008) :
"11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la
tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore
dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
discriminazione, necessita', proporzionalita' e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra
i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e'
introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della
predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla
definizione delle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della
posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto
forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa
variazione in funzione dell'andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da
corrispondere in caso di organizzazione indiretta del
gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
imposte, nell'ambito della misura massima prevista per
ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono
gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per
la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla
data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono titolari unici di concessione per la gestione e lo
sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere
g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato
licenza con la previsione di un aggio non inferiore a
quello percepito dai titolari di punti di vendita dei
medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di
raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al
comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al
rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad
euro 1. 500. 000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di
una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai
soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non
inferiore ad euro 1. 500. 000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli
amministratori e dei procuratori dei requisiti di
affidabilita' e professionalita' richiesti alle
corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata
della concessione e a titolo di contributo spese per la
gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di
monitoraggio e controllo, pari ad euro 300. 000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50. 000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma
17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che
chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi
per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio e
alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al
comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300. 000, per i concessionari del gioco
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma
11, lettere da a) ad e);
b) euro 50. 000, per i concessionari di esercizio a
distanza dei giochi di cui all' articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all' articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relativamente a domande di concessione riferite al gioco di
cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350. 000, per i concessionari di rimanenti
giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta a distanza,
relativamente a domande di concessione riferite ai giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il
cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto
richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito
web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub
registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia
dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai
concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al
gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali
di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale
attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai
prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli
di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi
ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di
gioco di titolarita' dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro
novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di
tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
incompletezza della domanda ovvero della relativa
documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in
caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla
loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai
requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non
possono essere attestati nella forma
dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
termine per l'istruttoria senza l'adozione di un
provvedimento conclusivo espresso da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di
conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e'
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
la relativa esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun
giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di
un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate
altrui, improduttivita' di frutti del conto di gioco per il
giocatore, nonche' gratuita' della relativa utilizzazione
per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le
operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione
al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque
non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del
verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo
specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di
un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore
alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati
personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai
movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono
essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la piu' corretta informazione dei giocatori,
anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con
particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera
e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi
del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai
quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono
l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All' articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «E' punito altresi' con la
reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione,
organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalita' e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5. 000».
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inadempimento da parte del concessionario delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche'
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la
revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
alla data in cui il concessionario non ottemperi alle
prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso
in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni
successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per
la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento
delle medesime disposizioni, la sospensione della
concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la
revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione
dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24
sono ridotti a meta' in caso di nuovo inadempimento
rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
notifica del primo. In caso di terzo inadempimento
nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto
dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale
decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai
commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge. ".
- Si riporta il testo vigente del comma 32
dell'articolo 81 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 113:
"32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di
giochi - 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota ;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi ;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all' articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15. 000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7. 500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50. 000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 (Imposta sugli spettacoli):
"Art. 14-bis. Apparecchi da divertimento e
intrattenimento- 1. Per gli apparecchi e congegni per il
gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e
3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita'
stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione per gli apparecchi e
congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del
citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il
gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110,
comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1°
gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito
modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta,
per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale
pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle
forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei
requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal
caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del
21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla
e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al
rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In
caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo
e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano
soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del
relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione
telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di
10. 000 euro per l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario
annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino
all'anno 2003:
a) di 1. 500 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4. 100 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004
e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1. 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2. 500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1. 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli
stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni
degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per
gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione
alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 77 e 78
dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010 :
"77. Per assicurare un corretto equilibrio degli
interessi pubblici e privati nell'ambito
dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici,
tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342,
nonche' dei principi, anche dell'Unione europea, in materia
di selezione concorrenziale validi per il settore,
concorrendo altresi' a consolidare i presupposti della
migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto
della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia,
della tutela dei consumatori, in particolare minori di
eta', dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco
minorile e le infiltrazioni della criminalita' organizzata
nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto
gia' stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7
luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo
di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e
la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete
fisica, dei giochi pubblici.
78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in
particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che,
dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati
identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che
detengono direttamente o indirettamente una partecipazione
al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento,
siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a),
nonche' accettino di sottoscrivere convenzioni accessive
alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e
termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di
cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli
altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente
al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della
relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli
altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede
legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore, nel
corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla
data di presentazione della domanda, all'importo di 2
milioni di euro;
3) possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale,
non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal
capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica
sottoscritta da soggetto indipendente, nonche' rilascio
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una
garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e
di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni
di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle societa'
concessionarie di idonee misure atte a prevenire i
conflitti di interesse degli amministratori e, per gli
stessi nonche' per il presidente e i procuratori, di
speciali requisiti di affidabilita', onorabilita' e
professionalita' nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle
tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita'
oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri
Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per l'intera durata della concessione,
dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su
richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale
sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo
aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo
delle attivita' e delle funzioni in concessione lo
richieda;
4) mantenimento, per l'intera durata della concessione,
del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore
a quello stabilito con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro
approvazione, del bilancio d'esercizio e delle
rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla
societa' concessionaria e a quella dalla stessa
controllata, necessariamente accompagnate da apposita
relazione di certificazione redatta da una primaria
societa' di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia' prestati
alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva
alla concessione e salvo che non sia strettamente
finalizzato a ottenere indirettamente, tramite
finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a
condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali
all'esercizio di attivita' rientranti nell'oggetto sociale
del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione,
divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore
di societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o
controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per
le societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, operanti nel settore delle
infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento
dei requisiti di solidita' patrimoniale di cui al numero 4)
della lettera a) del presente comma; in ogni caso,
tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie
prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi
solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente
adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente
quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio
richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena
di decadenza dalla concessione, delle operazioni che
implicano mutamenti soggettivi del concessionario,
intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il
concessionario ogni operazione, posta in essere dal
concessionario, di fusione, scissione, trasferimento
dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto
sociale, scioglimento della societa', escluse tuttavia
quelle di vendita o di collocamento delle azioni del
concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di
controllo, detenute dal concessionario suscettibili di
comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona
l'operazione, una riduzione dell'indice di solidita'
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo
del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena
di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di
capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al
ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data
di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a
un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi
seguenti:
10. 1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per
tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante
dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato,
almeno pari all'importo determinato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel
capitale del concessionario;
10. 2) sede sociale, o residenza in caso di persona
fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e
territori a regime fiscale privilegiato individuati ai
sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
10. 3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della
concessione, assicurare il mantenimento nel territorio,
anche a fini fiscali, della sede del concessionario,
nonche' il mantenimento nel medesimo territorio delle
competenze tecnico-organizzative del concessionario,
impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i
mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti
dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa
allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie
possibilita';
10. 4) composizione dell'organo amministrativo, nella
misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso
dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi
altresi', ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilita'
previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla
sottoscrizione della convenzione accessiva alla
concessione, del documento attestante l'avvenuta
certificazione di qualita' dei sistemi di gestione
aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con
espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per
l'intera durata della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le
informazioni utili a valutare le modalita' di
organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete
di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle
funzioni di customer service e di logistica distributiva,
relativamente alle attivita' di produzione, stoccaggio e
distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso
al gioco da parte di minori, nonche' per l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco
gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attivita' di
commercializzazione esclusivamente mediante il canale
prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco
di attivita' strumentali o collaterali a quella di gioco
nonche' valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle
infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli
stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e
solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva
sono altresi' sottoposti gli schemi di atti, anche
negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina
dell'esercizio delle predette attivita';
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati
alle attivita' oggetto di concessione della
extraprofittabilita' generata in virtu' dell'esercizio
delle attivita' di cui al numero 6) solo previa
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni
al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di
esercizio e gestione delle attivita' oggetto di concessione
rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i
casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni, dei dati e delle contabilita' relativi
all'attivita' di gioco specificati con decreto direttoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica,
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del
quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,
tecnici e gestionali delle societa' concessionarie
specificato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti
o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a
fronte di casi di inadempimento delle clausole della
convenzione accessiva alla concessione imputabili al
concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle
penali in funzione della gravita' dell'inadempimento e nel
rispetto dei principi di proporzionalita' ed effettivita'
della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e
del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla
scadenza del periodo di durata della concessione, di
proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attivita'
di gestione ed esercizio delle attivita' di raccolta del
gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della
gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della
devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e
raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di
durata della concessione, esclusivamente previa sua
richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di
tale scadenza ovvero comunicata in occasione del
provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
".
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4
dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale):
"2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7. 000, di cui almeno il
30 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200. 000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200. 000
abitanti a una distanza non inferiore a 1. 600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200. 000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200. 000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111» . "
"4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10. 000, di cui almeno il
5 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) .
g) .
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. ".
- Si riporta il testo del comma 287 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
" 287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7. 000, di cui almeno il
30 per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) .
g).
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro cinquantamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. ".
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come
modificato dalla presente legge, e' citato nelle note
all'articolo 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
24 giugno 2009, n. 77:
"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di
giochi- 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore ;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all' articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all' articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15. 000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7. 500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50. 000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente. ".
- Il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 400
del 1988 e' riportato nelle note all'articolo 23 della
presente legge.



 
Art. 25
Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale,";
2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un uso piu' efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8";
3) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate puo' essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso. "



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 8 a 14 dell'articolo
1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
modificati dalla presente legge:
"8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione
di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare
a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga
banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre
risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In
coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro
dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione
delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre
risorse eventualmente disponibili ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la
loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non
oltre il 31 dicembre 2012. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione competente procede senza
ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli
impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e
delle comunicazioni ai sensi dell' articolo 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di
indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz,
dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva
liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi
diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo
periodo del presente comma hanno diritto a percepire un
importo pari agli interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e
delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che
non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle
frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico
puo' sostituire le frequenze gia' assegnate nella banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni
dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono
adeguati alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2011, in
favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche
di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara
di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento
degli introiti della gara stessa e comunque per un importo
non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al
volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.
Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse
di cui al primo periodo che residuino successivamente
all'erogazione delle misure economiche di natura
compensativa di cui al medesimo periodo possono essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di
indennizzi eventualmente dovuti.
10. Prima della data stabilita per la definitiva
cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica
analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione
dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la
trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione
definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli
abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo
15, comma 1, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e
dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente
all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti
privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal
compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con
il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di
violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle
radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica
analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente
autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico
comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto
illecitamente attivato, la sospensione temporanea del
diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un
anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del
medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli
ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle
radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente dello
spettro e della valorizzazione e promozione delle culture
regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi
stabiliti ai sensi del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma
3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze
precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in
tecnica digitale in mancanza del necessario titolo
abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita'
editoriale si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio
blocco di diffusione un fornitore di servizi di media
audiovisivi privo di titolo abilitativo e' soggetto alla
sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa
assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano
proventi stimati non inferiori a 2. 400 milioni di euro. Le
procedure di assegnazione devono concludersi in termini
tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente
comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da
definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento,
delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello
stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per
misure di sostegno al settore, da definire con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota
del 10 per cento delle predette maggiori entrate puo'
essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9.
In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro
ivi previsto.
13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,
n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale
del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse
nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle
frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati
nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non
comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al
pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi
derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in
cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui
al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la
necessaria flessibilita' gestionale, per effettive,
motivate e documentate esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative
tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono
essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni
diverse. Resta preclusa la possibilita' di disporre
maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per
disaccantonare spese correnti. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico- 1. Il termine per stabilire, con le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione
televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre
2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso
relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei
criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a 12
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche', per quanto concerne le frequenze radiotelevisive
in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica
o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito
locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti
criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio
2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in
tecnica digitale, il Ministero
dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei
diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo
periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1°
gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione
in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico
rende disponibili le frequenze di cui al citato primo
periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di
diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862
Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive
graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle
bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le
condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari
dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della
capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non
inferiore a due programmi, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle
graduatorie di cui al presente comma, a condizione che
procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate
e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che
sulla base delle medesime graduatorie non risultino
destinatari di diritti d'uso. ".



 
Art. 26
Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.
 
Art. 27

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. ((Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta')).
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 96, 99 e
105 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai
commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le
persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000
euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti
o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita'
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di
esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di
cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato
acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15. 000 euro. "
"99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a societa' di persone o associazioni di cui
all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui
all'articolo 116 del medesimo testo unico. "
"105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si
applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e
delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per
cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche. ".
- Si riporta il testo del comma 117 dell'articolo 1
della citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"117. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo
5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
"Art. 22. Tenuta e conservazione delle scritture
contabili - Fermo restando quanto stabilito dal codice
civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma
dell'articolo 14, devono essere tenute a norma
dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e
nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere
eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre
leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del
detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici,
elettronici e similari devono essere conservati fino a
quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati
stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede
contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle
scritture rilevanti per la risoluzione della controversia
in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'. ".
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100 (Regolamento recante norme per la
semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.



 
Art. 28
Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500».
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete - 1.
E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per
la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti nel quale confluiscono i fondi residui
disponibili nel conto economico avente la medesima
denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n.
18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e
modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su
ogni litro di carburante per autotrazione (benzine,
gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di
distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di
concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai
titolari di autorizzazione o concessione, secondo le
condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 7
agosto 2003, pubblicato nella G. U. 25 settembre 2003, n.
223 (Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti):
"Art. 1. - 1. Il Fondo per la razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la
Cassa conguaglio G. P. L. , di seguito denominato Fondo, e'
integrato per l'anno 2002 attraverso un contributo
calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione
(benzina, gasolio e G. P. L. ) venduto nello stesso anno
negli impianti di distribuzione carburanti della rete
ordinaria nella misura di 0,0003 euro a carico dei soggetti
titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei
gestori. ".
- Il decreto del Ministro delle attivita` produttive in
data 31 ottobre 2001, pubblicato nella G. U. 30 novembre
2001, n. 279, reca "Approvazione del Piano nazionale
contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287
(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi):
"1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i
pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti
in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione. ".
- Si riporta il testo vigente degli articolo 64, commi
5 e 6, e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno):
"5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla
conformita' del locale ai criteri sulla sorvegliabilita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in
caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al
rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. "
"Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle
attivita' commerciali - 1. Non possono esercitare
l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice
penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II,
Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di
frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a
misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna
per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume,
per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine,
per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del
comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si
applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena
sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere
sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande,
anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge,
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2
della legge 25 agosto 1991, n. 287. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ( Riordino del sistema
di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Definizione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica - 1. Il sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto
il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non
esclusivi.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al
rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a
carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo
3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione e'
rilasciata nel rispetto dei piani comunali di
localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto
vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri
punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo
4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di
vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13
aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e'
rilasciata di diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno
effettuato la sperimentazione, sono autorizzati
all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo
successivamente alla presentazione al comune
territorialmente competente di una dichiarazione di
ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13
aprile 1999, n. 108.
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere
stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli
non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della
popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali
delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e
periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di
accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non
esclusivi. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma
3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati):
"3. In conformita' alle prescrizioni dettate dal
regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22
dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari
di autorizzazione, concessione, o fornitori e le
associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione dei carburanti sono regolati secondo
modalita' e termini definiti nell'ambito di specifici
accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare
di autorizzazione, concessione, o fornitore e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di
vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di
predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi
aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici
inerenti le attivita' aggiuntive a quella di distribuzione
dei carburanti. Gli accordi definiscono altresi' le
modalita' per esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie individuali. ".



 
Art. 29

Liberalizzazione del collocamento ((, dei servizi e delle attivita'
economiche))


1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' ((la cancellazione)) dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
((1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato sara' libero.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano))
.
2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi ((e delle attivita' economiche)). Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia
3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ".



 
Art. 30
Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocita' di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% « al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico - privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato 25
marzo 1957):
"Art. 106 - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme dei trattati,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da
101 a 109 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati,
e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in
cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento,
in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. ".
- La delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011,
pubblicata nella G. U. 7 aprile 2011, n. 80, reca
"Obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle
risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed
attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e
2007-2013. ".



 
Art. 31

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di 36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 44. Redditi di capitale - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b) .
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del
citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 108 - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un
aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti
di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non
si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo. ".



 
Art. 32

Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle
infrastrutture

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del ((Ministro delle infrastrutture)) e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto , non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del ((presente decreto)) non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche' all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 232, 233 e 234
dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n.
191:
"232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati specifici progetti
prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi
costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente,
a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il
CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo
da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio
della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE,
subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o
dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del
costo complessivo dell'opera; in casi di particolare
interesse strategico, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito
l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche
in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o
private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno
il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve
essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il
cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i
connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione
dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo
lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori
deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa
risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa
anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di
terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i
quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo,
il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare
l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i
successivi lotti costruttivi fino al completamento delle
opere, tenuto conto del cronoprogramma.
234. Il Documento di programmazione
economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da'
distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e
233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233. ".
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S. O.
- Si riporta il testo vigente del comma 512
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il
relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli
stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute
a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla
Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare»".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128
(Interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle
attivita' cinematografiche e dello spettacolo):
"Art. 3. Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo «Arcus S. p. a. » - 1. In attesa
dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua i
limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi
finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota
del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata
legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in
termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
approvato il programma degli interventi da finanziare con
le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo'
ricomprendere anche interventi a favore delle attivita'
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione
sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il
termine di cui al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S. p. a.
», ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i
criteri e le modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre
1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole:
«Ministro per i beni e le attivita' culturali», sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti». ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201
(Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997):
"Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi - 1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi
nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro
il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni
percentuali su base semestrale, in aumento o in
diminuzione, superiori all'otto per cento, relative
all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione
dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di
cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata
d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni
dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora
il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera,
ovvero il responsabile del procedimento, riscontri,
rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' subordinata
alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di
mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
laddove l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti
definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal
responsabile del procedimento.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano
per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai
sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle
risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute
dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della
rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali
a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede,
fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro,
che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
cui al comma 11.
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite misure volte a compensare gli
effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali
da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della
plastica.
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non
rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati
in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure
di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e
forniture. La condizione prevista dal periodo precedente
deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione
obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la
progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le
procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente: «7-bis. I lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100. 000 euro e inferiore a 500. 000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero».
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni
di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse .
11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e
11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei
settori speciali di cui alla parte III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali
sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di
adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta
fermo quanto contrattualmente previsto. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi - 1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei
prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi
nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro
il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni
percentuali su base semestrale, in aumento o in
diminuzione, superiori all'otto per cento, relative
all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si
fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione
dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di
cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta,
eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno
2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza,
l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza
di compensazione entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata
d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni
dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora
il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera,
ovvero il responsabile del procedimento, riscontri,
rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei
lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' subordinata
alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di
mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte,
laddove l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti
definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal
responsabile del procedimento.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano
per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai
sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli
anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni
rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle
risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute
dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della
rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali
a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede,
fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro,
che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
cui al comma 11.
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite misure volte a compensare gli
effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali
da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della
plastica.
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non
rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati
in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non
usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici
di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure
di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e
forniture. La condizione prevista dal periodo precedente
deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione
obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la
progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel
settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le
procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente: «7-bis. I lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100. 000 euro e inferiore a 500. 000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero».
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni
di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse .
11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e
11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei
settori speciali di cui alla parte III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali
sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di
adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta
fermo quanto contrattualmente previsto. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88:
"Art. 6 Contratto istituzionale di sviluppo- 1. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo puo' prevedere, tra le modalita' attuative, che le
amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di
organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari
requisiti di competenza e professionalita'.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003):
"Art. 60. Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e
segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione
negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere
diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La
diversa allocazione, limitata esclusivamente agli
interventi finanziati con le risorse di cui sopra e
ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della presente legge, e' effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito
alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e
le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi
i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma
delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili
sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste
dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative
e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le
autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal
presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine
provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita'
produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la
destinazione della quota percentuale di cui al precedente
periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.
CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001, n.
123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni. ".
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 2008, pubblicato nella G. U. 26 novembre 2008,
n. 277, reca "Interventi necessari per la realizzazione
dell'EXPO Milano 2015. ". L'Allegato 1 individua le "opere
essenziali".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 41-septies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
"Art. 41-septies. Fuori del perimetro dei centri
abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze
minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire
dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri
per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto
alla natura delle strade ed alla classificazione delle
strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente
comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni
di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo
le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati
e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o
manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla
meta' della larghezza stradale misurata dal ciglio della
strada con un minimo di metri cinque. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 aprile 1968, n.
1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765. ):
"Art. 4. Norme per le distanze - Le distanze da
osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della
strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono cosi'
da stabilire:
strade di tipo A) - m. 60,00;
strade di tipo B) - m. 40,00;
strade di tipo C) - m. 30,00;
strade di tipo D) - m. 20,00.
A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta
alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di
espropriazione risultanti da progetti approvati. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
"Art. 28. Fasce di rispetto per l'edificazione nei
centri abitati - 1. Le distanze dal confine stradale
all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti
ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al
comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le
distanze dal confine stradale da rispettare nei centri
abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei
centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o
consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere
inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non
sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini
della sicurezza della circolazione. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 125 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
"Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche - 1. Nei
giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell' articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l' articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all' articolo
140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ".



 
Art. 33

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e' costituita una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidita' necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e' sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni ((di cui ai)) commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 31. Consorzi - 1. Gli enti locali per la gestione
associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114,
in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare
altri enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
aziende speciali. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge::
"Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali - 1.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di
Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso i propri
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle
Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e'
comunque richiesta e deve essere effettuata entro un
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento
urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per
cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare
mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di
legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo
per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell' articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso
individuare forme di valorizzazione alternative, nel
rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi,
anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli
elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo` essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. ".
- Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, reca
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. "
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85:
"Art. 3 Attribuzione e trasferimento dei beni- 1. Ferme
restando le funzioni amministrative gia' conferite agli
enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli
altri Ministri competenti per materia, adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio
idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo
quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul
territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze
nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze.
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della
lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entita' delle
risorse idriche che insistono sul territorio della
Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla
medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province,
sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le
singole Province sul cui territorio insistono i medesimi
beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata
conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo
conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle
singole Province, attraverso l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono
individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti
appartenenti ad uno o piu' livelli di governo territoriale
mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni
e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base
delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo. I beni possono essere individuati
singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da
adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato
giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle
entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti
locali che intendono acquisire i beni contenuti negli
elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita
domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le
specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
la relativa tempistica ed economicita' nonche' la
destinazione del bene medesimo sono contenute in una
relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli
elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni
compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le
finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni
e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante
l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei
beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella
relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere
sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore
utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al
patrimonio vincolato di cui al comma 6.
6. I beni per i quali non e' stata presentata la
domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al
comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio
vincolato affidato all'Agenzia del demanio o
all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede
alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni,
d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati,
sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di
intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel
patrimonio vincolato, i beni per i quali non si e'
proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero
dei protocolli d'intesa rientrano nella piena
disponibilita' dello Stato e possono essere comunque
attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. ):
"Art. 4 Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare - 1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da
quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non
territoriali, individuati con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le
procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione
della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per
il collocamento delle quote del fondo e i criteri di
attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle
quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto. ".
- Il decreto legislativo 17 marzo1995, n. 174, reca
"Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita. ".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita. ".
- Il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio1996 reca
"Disposizioni in materia di copertura delle riserve
tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita. ".
- Il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio1996 reca
"Disposizioni in materia di copertura delle riserve
tecniche dell'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita. ".
- Il provvedimento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011,
reca "Regolamento concernente le linee guida in materia di
investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche
di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3,
42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale):
"Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
" Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese- 1.
All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle
norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono
soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317».
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle piccole e medie imprese per finalita' di
sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono
essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500. 000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma 4-ter. 1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1,
comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 34. Accordi di programma. - 1. Per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 112
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 12. Verifica dell'interesse culturale - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della
presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. "
"Art. 112. Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101
e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni.
Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85:
"Art. 5. Tipologie dei beni - 1. I beni immobili
statali e i beni mobili statali in essi eventualmente
presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al
loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai
sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice
civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle
amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
in uso al Ministero della difesa che possono essere
trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi
tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti
riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa
vigente.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto
legislativo, nell'ambito di specifici accordi di
valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani
strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i
contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento
alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi
dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e
delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.
5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai
sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal
trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono
stabiliti termini e modalita' per la cessazione
dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti
sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
non trova applicazione qualora gli accordi o le intese
abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e
disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi. ):
"Art. 14-bis. Fondi istituiti con apporto di beni
immobili - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14,
commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, neanche
indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene
conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del
tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal
Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento
dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto. [Periodo soppresso].
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 3 e 4
del citato decreto- legge n. 351 del 2001:
"Art. 1. Ricognizione del patrimonio immobiliare
pubblico - 1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
anche in funzione della formulazione del conto generale del
patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3
aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri
decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti
della documentazione esistente presso gli archivi e gli
uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni
demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile
e disponibile.
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello
Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione
del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.
6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S. p. A. o delle
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e
dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati e
valorizzati da Ferrovie dello Stato S. p. A. , o dalle
societa' da essa controllate, direttamente o con le
modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui
al presente comma sono effettuate con esonero dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale
degli stessi beni. Le previsioni di cui ai primi due
periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato al momento dell'alienazione e valorizzazione dei
beni.
6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello
Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformita' alla legge vigente al momento
della loro edificazione. Indipendentemente dalle
alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione
allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la
dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e
documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che
sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non
riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In
nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate e' attribuita la stessa facolta', ma la somma
da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra
indicata.
6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che
siano ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione
degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli
enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle
aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli
immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di
utilita' pubblica sono parametri di valutazione per la
stima del valore di vendita. "
"Art. 3. Modalita' per la cessione degli immobili - 1.
I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso
residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.
000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, con applicazione del medesimo canone di locazione in
atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie
con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti
disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22. 000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto (24).
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti
locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1
della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la
proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici
non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto
nel terzo periodo del presente comma non si applica agli
enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni
immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere
ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e
1-bis del presente articolo se le stesse non siano state
gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere. "
"Art. 4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare - 1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da
quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non
territoriali, individuati con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le
procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione
della societa' di gestione, per il suo funzionamento e per
il collocamento delle quote del fondo e i criteri di
attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle
quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto. ".



 
Art. 34
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e' notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.».



Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, S. O.



 
Art. 35
Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche,
semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e
interventi di riduzione del costo dell'energia

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'((Asse prioritario 1)) - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'((articolo 14)) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.



Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, reca "Regolamento del Consiglio relativo al
Fondo europeo per la pesca".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109
del citato Testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 61. Interessi passivi - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15. "
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183:
"Art. 5. Fondo di rotazione - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici. - 1. L'installazione di infrastrutture per
impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di
inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli
Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui
all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle
relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,n. 36. Gli
Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 87-bis del
citato decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259:
"Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti- 1. Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento della
rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di
apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici
preesistenti o di modifica delle caratteristiche
trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei
valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di
quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e'
sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un
parere negativo da parte dell'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la
denuncia e' priva di effetti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.):
"Art. 14. Controlli - 1. Le amministrazioni provinciali
e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione
della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di
lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale - 1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti
e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di
apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale
e festiva, nonche´ quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita` turistiche o citta`
d'arte;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5-bis. Riconversione di impianti di produzione di
energia elettrica - 1. Per la riconversione degli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati ad olio
combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile
solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di
legge nazionali e regionali che prevedono limiti di
localizzazione territoriale, nonche' che condizionino o
limitino la suddetta riconversione, obbligando alla
comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra
combustibili diversi o imponendo specifici vincoli
all'utilizzo dei combustibili, purche' la riconversione
assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il
50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi
impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della
parte II dell'allegato II alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. ".



 
Art. 36
Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;
3) ((in alternativa a quanto previsto al numero 1),)) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ((all'articolo 23)) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a..
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato.
((10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"))
.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 8. L'ordinamento- 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
- 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A. N. A. S. ;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992:
"Art. 23. Esame di qualificazione- 1. Le
amministrazioni cui il personale di cui all'articolo 12,
comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le
procedure appartiene per lo svolgimento di corsi di
preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti
esami di idoneita' per l'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12,
comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per
il proprio personale, le province per il personale delle
province stesse ed i comuni per il personale di
appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i
requisiti per l'espletamento dei servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le
modalita' e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi
ed il contingente di personale da qualificare. Sono
richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida
di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e
l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione
interessata da almeno tre anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento
della conoscenza delle norme in materia di circolazione
stradale, con particolare riguardo alle norme di
comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione
delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonche'
alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il
controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 e' rilasciata
apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del
servizio conforme al modello allegato che fa parte
integrante del presente regolamento (fig. I. 1); essa ha
validita' quinquennale, con conferma annuale mediante
l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di
validita'.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui
al comma 4 e' consentita la libera circolazione sui
trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici
di linea nell'ambito del territorio di competenza della
amministrazione di appartenenza. ".
- Si riporta il testo vigente del comma 1020
dell'articolo 1 della citata legge 296 del 2006:
"1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non
vi siano specifiche professionalita' interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in
essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2383 del
codice civile:
"Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori - La
nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta
eccezione per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo e salvo il disposto degli articoli
2351, 2449 e 2450 .
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la
rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 23. Pubblicita' sulle strade e sui veicoli - 1.
Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione
con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresi',
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e'
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le
dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche'
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario
della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
decreto di cui al periodo precedente, cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni
del periodo precedente.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita'
fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1. 596.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1. 376,55 a euro 13. 765,50 in via solidale con il
soggetto pubblicizzato.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo
pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4. 455 a
euro 17. 823; nel caso in cui non sia possibile individuare
l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli,
le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei
cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette
la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater. 1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'autore della
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal
comma 13-quater.
13-quinquies. ".



 
Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ((a tre volte l'importo)) previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"))
;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
((1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"))
;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e' sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi' subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
"Art. 45. Temporaneita' delle funzioni direttive - 1.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a
16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata
di quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo'
essere confermato, previo concerto con il Ministro della
giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale
periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In
caso di valutazione negativa, il magistrato non puo'
partecipare a concorsi per il conferimento di altri
incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza
di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in
ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle
funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in
soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo
titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha
esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio
presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente
assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne'
direttive ne' semidirettive. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127):
"Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni
legali - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui
all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
puo' essere articolato sulla durata di un anno.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127 . Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 15. Segreto d'ufficio - 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o conclusione,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle
sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento. ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
S. O.
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 13, 14, 18,
131 e 158 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Contributo unificato - 1. E' dovuto il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione nel
processo amministrativo e nel processo tributario, secondo
gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto
previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di
lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti
che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1. "
"Art. 10. Esenzioni. - 1. Non e' soggetto al contributo
unificato il processo gia' esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di
rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di
assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del
codice di procedura civile.
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate
secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. "
"Art. 13. Importi- 1. Il contributo unificato e' dovuto
nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1. 100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.
100 e fino a euro 5. 200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro
5. 200 e fino a euro 26. 000 e per i processi contenziosi
di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro
26. 000 e fino a euro 52. 000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro
52. 000 e fino a euro 260. 000;
f) euro 1. 056 per i processi di valore superiore a
euro 260. 000 e fino a euro 520. 000;
g) euro 1. 466 per i processi di valore superiore a
euro 520. 000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2. 500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1. 500;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il contributo dovuto e' di euro 4. 000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.
582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2. 582,28 e fino a euro 5. 000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5. 000 e fino a euro 25. 000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25. 000 e fino a euro 75. 000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75. 000 e fino a euro 200. 000;
f) euro 1. 500 per controversie di valore superiore a
euro 200. 000. "
"Art. 14. Obbligo di pagamento- 1. La parte che per
prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito (33).
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge
intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore
della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito. "
"Art. 18. Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel
processo penale e nei processi in cui e' dovuto il
contributo unificato - 1. Agli atti e provvedimenti del
processo penale non si applica l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e
provvedimenti del processo civile, compresa la procedura
concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo
amministrativo e nel processo tributario, soggetti al
contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica,
inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive,
degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle
parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono
tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti,
necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per
le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da
terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre
che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai
processi di cui al comma 1. "
"Art. 131. (Effetti dell'ammissione al patrocinio) - 1.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente
alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17,
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e
all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a
domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non
e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della
quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte
ammessa, per vittoria della causa o per revoca
dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli
onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai
magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali
giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti
del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel
processo civile;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a
testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e
ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei
provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o
per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi
dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o
le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
parte. "
"Art. 158. Spese nel processo in cui e' parte
l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito e recupero delle stesse - 1. Nel processo in cui e'
parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito,
se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di
trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario
sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre
spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla
rifusione delle spese in proprio favore. ".
- Il decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. ), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S. O.
- Si riporta il testo del primo comma, dell'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni
spesa e tassa per i giudizi di lavoro), come modificato
dalla presente legge:
"Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della
massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza
limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare
delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,
nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di
concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa.
. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano
alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma
2-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e',
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di
condanna - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel sito
internet del Ministero della giustizia. La durata della
pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura
non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di
quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 729 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 729. Pubblicazione della sentenza - La sentenza
che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere
inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero
della giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri
mezzi di pubblicita'.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di
qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia
della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato
l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione
sull'originale. ".
- La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge
5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 16. Potenziamento del monitoraggio attraverso
attivita' di revisori e sindaci - 1. Al fine di dare
attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui
all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla
normativa vigente, e' assicurata la presenza di un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici
territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati,
fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del
collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei
verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente
legge e da direttive emanate dalle amministrazioni
vigilanti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati
trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle
tabelle infradistrettuali):
"Art. 1. Trasferimento d'ufficio - 1. Ai fini della
presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni
tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia
stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia
manifestato il consenso o la disponibilita', e che
determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui
al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100
chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di
cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario
per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso
nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento
dell'organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con
delibera, su proposta del Ministro della giustizia,
individua annualmente le sedi disagiate, in numero non
superiore a ottanta.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati
d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
abbiano conseguito almeno la prima valutazione di
professionalita', in numero non superiore a centocinquanta
unita'. Il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle
sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera
con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle
sedi disagiate. ".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 9-bis e 13
del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
"Art. 9-bis. Assegnazione di sede al termine del
periodo di tirocinio - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il
Consiglio superiore della magistratura, previo parere del
consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno
ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede
provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di
professionalita', con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, previo parere del consiglio
giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13,
commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici
giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso
Consiglio superiore della magistratura. "
"Art. 13. Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa - 1.
L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti,
giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini
preliminari o di giudice dell'udienza preliminare,
anteriormente al conseguimento della prima valutazione di
professionalita'.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio
di cui al presente comma puo' essere richiesto
dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco
dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni
di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e'
disposto a seguito di procedura concorsuale, previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale,
e subordinatamente ad un giudizio di idoneita' allo
svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio
superiore della magistratura previo parere del consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio
giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore generale presso la
medesima corte a seconda che il magistrato eserciti
funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio,
possono acquisire anche le osservazioni del presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli
elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la
valutazione di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni
giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di
legittimita', e viceversa, le disposizioni del secondo e
terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio
giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, nonche' sostituendo al presidente della corte
d'appello e al procuratore generale presso la medesima,
rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita' di cui
all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a
quelle relative alla sede di destinazione, anche per le
funzioni di legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello
stesso articolo 10, che comportino il mutamento da
giudicante a requirente e viceversa.
7. ".
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita'
del sistema giudiziario):
"Art. 3-bis. Disposizioni in materia di attribuzione di
funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine
del tirocinio - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione
delle sedi ai magistrati nominati con il decreto
ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura
superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1,
comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo
modificato dal presente decreto, puo' attribuire
esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'
articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni
requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente
al conseguimento della prima valutazione di
professionalita'.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di
professionalita', l'esercizio dell'azione penale in
relazione a reati per i quali e' prevista l'udienza
preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al
comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore
della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro
magistrato appositamente delegato ai sensi dell' articolo
1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.
106.
3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con
apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso
scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede
nelle forme del giudizio direttissimo mediante
presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del
dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale
giudizio.
4. - 5. (Omissis). ".



 
Art. 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., ((presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore)), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'((articolo 196,)) con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione. »;
2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((5. A decorrere)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529.
((6.)) Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".
((7.)) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
((8.)) All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".



Riferimenti normativi
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
221.
- Si riporta il testo dell'articolo 310 del codice di
procedura civile:
"Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo-
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non
le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e
le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma
dell'articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle
parti che le hanno anticipate. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 152 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 152. Termini legali e termini giudiziari- I
termini per il compimento degli atti del processo sono
stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice
anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette
espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne
che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
A tale fine la parte ricorrente, a pena di
inammissibilita` di ricorso, formula apposita dichiarazione
del valore della prestazione dedotta in giudizio,
quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto
introduttivo. ".
- Si riporta il testo dei commi da 35 a 35-quater
dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto
2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
), come modificato dalla presente legge:
"35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di
prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie
connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che determinano
l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le
modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi
di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento
di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA
ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma,
la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli
esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle
compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone
fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La
raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui
al presente comma e' considerata di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle
dogane procede all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 5. 000 euro ad un
massimo di 10. 000 euro, oltre alle misure di sospensione e
revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli
operatori inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono
obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle
entrate copia dei contratti di acquisizione delle
prestazioni professionali degli atleti professionisti,
nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati
dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa'
percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle
Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1°
ottobre 2006 (158).
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente:
«121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31
dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36
per cento nei limiti di 48. 000 euro per abitazione»
35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze
e altri compensi in favore dei procuratori legalmente
costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle
medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il
procuratore della parte e` tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla
struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio conto corrente
bancario e non puo` procedere alla notificazione del titolo
esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 47. Esauriti i ricorsi in via amministrativa,
puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita'
giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del
codice di procedura civile - Per le controversie in materia
di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo'
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni dalla data di comunicazione della decisione del
ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o
dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al
precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa,
gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi
dovute.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto
ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi
causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla
domanda di prestazione, i gravami che possono essere
proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro
quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i
presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione
giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si
applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o
il pagamento di accessori del credito. In tal caso il
termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale
della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. ".
- Il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949
(Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli
agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le
associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per
l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la
nuzialita' e natalita' per l'assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la
corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per
l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. ), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1941, n. 34.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-quinquies
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale):
"Art. 9-quinquies. Accertamento delle giornate di
lavoro nel settore agricolo - 1. Per l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli
operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla
base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375 , a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli
elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e successive
modificazioni. Provvede, altresi', alla compilazione di
elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle
giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di
lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni
della manodopera occupata, mediante affissione per giorni
quindici all'albo pretorio del comune di residenza del
lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' compilato e
pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso
contiene l'indicazione delle giornate complessivamente
attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto
delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della
sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e
d'ufficio, alle risultanze dell'attivita' ispettiva e di
controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai
lavoratori interessati mediante affissione per giorni
quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della
pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a
cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso
di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla
diretta notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo
annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle
commissioni circoscrizionali per il collocamento in
agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta
compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le
giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco
nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di
riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del predetto elenco, una informazione
circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non
riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del
datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni
lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
adotta modalita' e tempi di intervento idonei a tutelare
l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul
mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad
inviare alle commissioni circoscrizionali per il
collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre
successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui
l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento
in agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco
nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per
giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai
sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base
delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del
lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal
lavoratore nella predetta informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e
previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti
familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di
cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ,
provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco
annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del D. Lgs. 11 agosto 1993,
n. 375 .
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui
al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3
e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , deve
essere corredata da copia autenticata del contratto
registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in
concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare
delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei
valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun
capo di bestiame.
14. In presenza di contratti di piccola colonia e di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla
vigenza delle norme contenute nella L. 3 maggio 1982, n.
203 , compresi i contratti in regime di proroga, la
dichiarazione prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, del D.
Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 , in assenza di contratto
registrato, puo' essere corredata da dichiarazione
personale di responsabilita' resa ai sensi della L. 4
gennaio 1968, n. 15 , che attesti la sussistenza di un
accordo per la coltivazione dei terreni.
15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
su conforme parere della commissione centrale per la
riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
proposta delle commissioni provinciali della manodopera
agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche
fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione
dei terreni e di allevamento e governo del bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna
provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame.
16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15,
valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per
l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.
17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno
determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte
delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo
1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini
sopraindicati si provvede con il solo parere della
commissione centrale.
18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere
sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con
riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono
accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e
seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi
trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del
D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 .
20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro
nel settore agricolo e della formazione degli elenchi
anagrafici principali e suppletivi trimestrali,
limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano
confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e successive
modificazioni, nonche' l'articolo 7 del D. L. 3 febbraio
1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 11
agosto 1993, n. 375. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria. ), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Trasferimento all'I. N. P. S. di competenze
in materia di invalidita' civile e certificazione di
regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari - 1. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I. N. P. S. ) subentra nell'esercizio delle
funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita'
civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e
disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia
e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle
commissioni mediche di verifica dei medici nominati in
rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
data di effettivo esercizio da parte dell'I. N. P. S. delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane,
strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2
conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento
fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non
economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire.
A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in
maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero
dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono
trasferite all'I. N. P. S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al
comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la
data di effettivo esercizio da parte dell'I. N. P. S. delle
funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del
predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati
dipendenti dall'I. N. P. S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da
parte dell'I. N. P. S. delle funzioni trasferite gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento
reso in detti giudizi devono essere notificati all'I. N. P.
S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali
dell'I. N. P. S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente comma l'I. N. P. S. limitatamente al giudizio di
primo grado, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi
a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel
caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico
d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale
dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal
giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni
antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in
via telematica, apposita comunicazione al direttore della
sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato.
Alla relazione peritale e` allegato, a pena di nullita`, il
riscontro di ricevuta della predetta comunicazione.
L'eccezione di nullita` e` rilevabile anche d'ufficio dal
giudice. Il medico legale dell'ente e` autorizzato a
partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma
primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al
predetto componente competono le facolta' indicate nel
secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura
civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a
ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico
del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo
in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di
consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede
comunque l'INPS.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. ".



 
Art. 39
Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta' del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ((in servizio o a riposo)) ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo;
c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.
2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro ((che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,)) le attivita' individuate nella lettera i) ((del comma 1)) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. ((All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria)). ";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e' aggiunta la seguente: "giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente: "2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola: "ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale giudicante".
3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', i giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. ((Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate)). I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);
c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentiti il DIgitPA)) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il piu' generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.



Riferimenti normativi
Comma 2:
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, reca
"Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. "
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 8, 9, 15, 17
e 24 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, come modificati dalla presente legge:
"Art. 4. I giudici delle commissioni tributarie
provinciali- 1. I giudici delle commissioni tributarie
provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili, in servizio o a riposo, e gli avvocati e
procuratori dello Stato, a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno
prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due
in una qualifica alla quale si accede con la laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o altra
equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla
posizione di servizio permanente effettivo prestato per
almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e
dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci
anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in
qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto
per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita'
nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro
dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili
ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione
all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o
tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque
anni attivita' di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate
nell'articolo 5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti
industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei
periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni. "
"Art. 5. I giudici delle commissioni tributarie
regionali- 1. I giudici delle commissioni tributarie
regionali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili, in servizio o a riposo e gli avvocati e
procuratori dello Stato, a riposo;
b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole
secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie
giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in
servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in
possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio
o altra equipollente, che hanno prestato servizio per
almeno dieci anni in qualifiche per le quali e' richiesta
una di tali lauree;
d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di
finanza cessati dalla posizione di servizio permanente
effettivo;
e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori
tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di
servizio;
f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi
professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori
commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni;
g) coloro che sono stati iscritti negli albi
professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e
dei periti commerciali ed hanno esercitato attivita' di
amministratori, sindaci, dirigenti in societa' di capitali
o di revisori di conti. "
"Art. 8 Incompatibilita' - 1. Non possono essere
componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 , nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti
o come componenti di organi collegiali, concorrono
all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) (soppressa);
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m) (soppressa).
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali,
elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati
nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni.
1-bis. Non possono essere componenti di commissione
tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti
fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro
che, iscritti in albi professionali, esercitano anche in
forma non individuale, le attivita' individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province
confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi',
essere componenti delle commissioni tributarie regionali i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi
professionali, esercitano anche in forma non individuale le
attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
regione dove ha sede la commissione tributaria regionale
ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento
della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste
nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed
affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni
tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza. "
"Art 9. Procedimenti di nomina dei componenti delle
commissioni tributarie - 1. I componenti delle commissioni
tributarie sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa
deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine
di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.
2. Il consiglio di presidenza procede alle
deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi
formati relativamente ad ogni commissione tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno
comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti
da conferire sono attribuiti in modo da assicurare
progressivamente la presenza in tali commissioni di due
terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, in servizio o a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
3. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico
deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza
ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed
il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la
dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'art. 8.
4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 e'
fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi
punteggi indicati nella tabella E e sulla base della
documentazione allegata alla comunicazione di
disponibilita' all'incarico.
5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio
decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la
formazione degli elenchi di cui al comma 2.
6. La esclusione dagli elenchi di coloro che hanno
comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza
essere in possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con
decreto del Ministro delle finanze, su conforme
deliberazione del consiglio di presidenza.
Art. 15. Vigilanza e sanzioni disciplinari - 1. Il
presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la
vigilanza sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna
commissione tributaria segnala alla Direzione della
giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, per i
provvedimenti di competenza, la qualita' e l'efficienza dei
servizi di segreteria della propria commissione. Il
presidente di ciascuna commissione tributaria regionale
esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle
commissioni tributarie provinciali aventi sede nella
circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
2. I componenti delle commissioni tributarie, per
comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del
proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) ammonimento, per lievi trasgressioni;
b) censura, per il mancato deposito di una decisione
dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre
trasgressioni di cui alla lettera a);
c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a
sei mesi, per tardivo deposito piu' di tre volte in un anno
delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine
fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo
l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni,
per omissione da parte di presidente di sezione di
convocazione del collegio giudicante per un periodo
superiore ad un mese senza giustificato motivo o di
fissazione per piu' di tre volte da parte di presidente di
commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo
di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico
e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del
collegio giudicante o verso il pubblico;
d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in
trasgressioni di cui alla lettera c). "
Art. 17. Composizione - 1. Il consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e' costituito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle
finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici
componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati
alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno dodici anni.
2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno
un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
carica, non possono esercitare attivita' professionale in
ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
di interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono rieleggibili.
4. "
Art. 24. Attribuzioni - 1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento
riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della relazione
del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2,
anche in ordine alla produttivita' comparata delle
commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione
delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione
dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
in sezioni;
h) promuove iniziative intese a perfezionare la
formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni
tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero
delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13,
comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione
di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno (58);
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita
dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento
dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie
e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale
giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi
componenti. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 11. Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento - 1. La nomina a una delle
funzioni dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione
della medesima commissione per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo
incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di
sezione, di vice presidente e di componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e'
annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a
conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano all'incarico devono presentare
domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla
lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli
aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i
criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E
e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo
conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie,
indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti,
non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi
prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi
nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica
il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a
coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
citato testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 11. Determinazione dell'imposta- 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15. 000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15. 000 euro e fino a 28. 000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28. 000 euro e fino a 55. 000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55. 000 euro e fino a 75. 000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75. 000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.
500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per
un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche'
in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo
165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a
quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 2. La composizione delle commissioni tributarie -
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e
regionali e' preposto un presidente, che presiede anche la
prima sezione.
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza
o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non
giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore
anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
3. Il presidente di commissione con oltre quindici
sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali
ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
comma 2.
4. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un
vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal
presidente della sezione o dal vice-presidente e giudica
con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per
costituire il collegio giudicante, il presidente della
commissione designa i componenti di altre sezioni. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 13. Trattamento economico - 1. Il Ministro delle
finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del
tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai
componenti delle commissioni tributarie.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Comunicazioni e notificazioni - 1. Le
comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria
della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne
rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del
servizio postale in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero
delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte
mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno
dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo.
L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto
difensivo. .
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all'ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente
locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del
messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto. ".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca
"Codice dell'amministrazione digitale. ".
- Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedasi
nelle note all'articolo 37 .
- Per il testo vigente dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 23 .
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 29 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"Art. 29 Concentrazione della riscossione
nell'accertamento - 1. Le attivita' di riscossione relative
agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a
partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono
potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme
dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento
della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista
dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui
ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato;
b-bis) In caso di richiesta, da parte del contribuente,
della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai
sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b)
e' sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento
che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di
notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al
periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. »;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie. ».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima. ».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni. ».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.
".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 della
citata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
"Art. 16. Chiusura delle liti fiscali pendenti - 1. Le
liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado
del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti
somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2. 000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.
000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,
alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in
cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50. 000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli
atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa
all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.
7.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31
dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve
essere depositata nella segreteria della commissione o
nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31
dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione,
oltre ad essere comunicato alla segreteria della
commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari,
viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta
giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale
presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la
definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'articolo 27,
primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il
Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un
membro della Commissione a dichiarare cessata la materia
del contendere, mediante emissione di ordinanze di
estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza
alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di
trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5. ".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e'
soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I. N. P. S.
) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S. p. a. », con un capitale iniziale di 150
milioni di euro , di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S. p.
a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S. p. a. , anche avvalendosi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I. N. P. S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali,
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro
societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino
entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia
delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi
connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme
di collaborazione con la Riscossione S. p. a. , secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S. p. a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S. p. a. , previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S. p. a. ; il rapporto proporzionale tra
i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S. p. a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S. p. a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
(Omissis). ".
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato. ".



 
Art. 40
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di ((2.850 milioni di euro per l'anno 2012)). Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo. ((1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014))
.
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'((articolo 21, commi 1, 3 e 6)), dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, ((articolo 37, comma 20)), articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a ((1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a ((1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011)), a ((1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012)), a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al ((2016)), l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2. 215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1. ".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220:
"13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano
proventi stimati non inferiori a 2. 400 milioni di euro. Le
procedure di assegnazione devono concludersi in termini
tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente
comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da
definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento,
delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello
stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per
misure di sostegno al settore, da definire con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota
del 10 per cento delle predette maggiori entrate puo'
essere anche utilizzata per le finalita' di cui al comma 9.
In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro
ivi previsto".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della gia'
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete".



 
Art. 41

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato C-bis
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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