Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2011
Regolamento di organizzazione dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;
Visto il Codice italiano delle statistiche ufficiali di cui alla Direttiva Comstat 17 marzo 2010, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2003, con il quale sono state approvate modifiche al suddetto regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2007, con il quale e' stata approvata la delibera di rideterminazione della dotazione organica del personale, fissandone la consistenza in n. 2.690 unita' distribuite come da tabella allegata allo stesso decreto;
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 4, del suddetto decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 il quale stabilisce, tra l'altro, che le deliberazioni del Consiglio dell'ISTAT che riguardano il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione e fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento organico e la pianta organica del personale sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante il regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 ed in particolare l'articolo 2, commi 8-bis e seguenti, che prevede un intervento di riduzione delle dotazioni organiche;
Vista la nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato la deliberazione del Consiglio dell'Istituto medesimo, adottata nella seduta del 30 giugno 2010, concernente, nelle more del processo di revisione organizzativa in corso, una rimodulazione della dotazione organica corrente, nonche' una riduzione di quattro unita' di personale che da 2.690 passano a 2.686, ai sensi del predetto articolo 2, comma 8-bis del nominato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igop - in data 6 settembre 2010, n. 7489 con la quale il citato Ispettorato manifesta di non avere osservazioni da formulare in merito alla rimodulazione della dotazione organica dell'ISTAT di cui alla citata nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica - UPPA - in data 17 settembre 2010, n. 41540 che, analogamente, si esprime in termini non ostativi all'approvazione della rimodulazione della dotazione organica di cui alla nominata nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010, nelle more della revisione delle funzioni dirigenziali e non dirigenziali, da operare in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 18, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, tra l'altro, e' previsto che l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e' soppresso, le relative funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie sono individuate ed assegnate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e le suddette amministrazioni, in relazione al personale effettivamente trasferito, provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche;
Visto, in particolare, l'articolo 50, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, tra l'altro, al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento delle operazioni necessarie allo svolgimento dei censimenti ivi previsti, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalita' ivi indicate;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 con il quale viene definito il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT delle funzioni, del personale e delle risorse del soppresso ISAE, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 18, del decreto-legge n.78 del 2010 che quantifica il personale trasferito all'ISTAT, con conseguente incremento della dotazione organica, in n. 7 unita' del profilo di dirigente di ricerca, n. 16 unita' del profilo di primo ricercatore, n. 9 unita' del profilo di ricercatore, n. 1 unita' del profilo di dirigente tecnologo, n. 6 unita' del profilo di primo tecnologo e n. 6 unita' del profilo di tecnologo;
Visto, in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 in cui si prevede, tra l'altro, che siano apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, secondo i criteri ivi previsti, anche tenuto conto di quanto indicato dal citato regolamento (CE) n. 223/2009, e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera g) del nominato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 che prevede una semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dal citato articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista la nota n. SP/285/2011 del 29 marzo 2011 con la quale, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso la deliberazione del Disegno organizzativo - schema di regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, adottata in pari data dal Consiglio dell'Istituto medesimo e la nuova dotazione organica, fissata nella consistenza complessiva di n. 2.660 unita';
Viste le informative dell'Istituto nazionale di statistica alle organizzazioni sindacali in data 1° febbraio 2011 e 23 marzo 2011 trasmesse dallo stesso Istituto con la suddetta nota n. SP/285/2011 del 29 marzo 2011;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 recante il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 3, che prevede, tra l'altro che l'Istituto nazionale di statistica svolga, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita' di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente;
Considerata la necessita' di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai principi ed ai criteri organizzativi dettati dal citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, in particolare dall'articolo 5, mediante l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, tenuto anche conto delle rimodulazioni della dotazione organica deliberate in data 30 giugno 2010 dal relativo Consiglio, nonche' del trasferimento del personale appartenente ai profili dei ricercatori e dei tecnologi gia' in servizio presso il soppresso ISAE, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010 e del nominato decreto ministeriale 23 dicembre 2010;
Considerata la necessita' di prevedere per l'Istituto nazionale di statistica la possibilita' di determinare la dotazione organica complessiva attraverso meccanismi semplificati in conformita' ai criteri direttivi di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
Ritenuto che tale schema di regolamento e tale proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche risultano coerenti con i criteri, gli indirizzi e le previsioni dettati dalla apposita normativa in materia;
Considerato che dall'attuazione delle modifiche previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giungo 2008 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

E' approvata la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 29 marzo 2011 concernente il Disegno organizzativo - schema di regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, e la rideterminazione della dotazione organica del personale nella consistenza di n. 2.660 unita' e nell'articolazione indicata nel nuovo regolamento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 12
 
Allegato

Disegno organizzativo dell'Istituto
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA*

* Il presente schema modifica il disegno organizzativo dell'Istituto approvato con DPCM 1° agosto 2000

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
E ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Art. 1

Principi generali di organizzazione

1. Il presente regolamento adegua l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonche' dalle norme vigenti in materia di pubbliche amministrazioni, in coerenza con le peculiarita' dell'ordinamento dell'Istat. L'ordinamento dell'Istituto si ispira altresi', per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, ai principi e alle disposizioni dettate, a livello europeo e internazionale, in materia di indipendenza scientifica, imparzialita', obiettivita', affidabilita', qualita' e riservatezza dell'informazione statistica, in particolare dal Codice delle statistiche europee di cui alla Raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria, nonche', a livello nazionale, dal Codice italiano delle statistiche ufficiali di cui alla Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010.
2. L'ordinamento dell'Istat si ispira, per i sistemi di controllo e di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance ai principi dettati dalle disposizioni normative vigenti, anche avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della performance a cio' preposto.

Art. 2
Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Istat il Presidente ed il Consiglio che esercitano le funzioni di indirizzo tecnico-scientifico-amministrativo ed ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge.
2. Il Presidente ed il Consiglio si avvalgono, ai fini istituzionali e della valutazione dei risultati, delle risultanze dell'attivita' di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e di controllo degli organismi a cio' preposti.

Art. 3
Presidente

1. Il Presidente e' nominato secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre cause previste dalla legge.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istat in ordine alle questioni di carattere generale;
b) sovrintende all'andamento dell'Istat e ne assicura il coordinamento tecnico - scientifico;
c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istat, interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 223/2009, con l'Eurostat e con gli altri organismi comunitari ed internazionali, adottando i relativi atti di competenza;
d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali e vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio;
e) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico della "Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche";
f) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' inerenti ai metodi e ai formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' delle attivita' inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;
g) stabilisce ed assegna le risorse da destinare al perseguimento delle diverse finalita';
h) verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso le risultanze dei sistemi di controllo presenti in Istituto ed eventualmente attraverso ispezioni periodiche, l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, e propone l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
i) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo;
j) provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) e degli incarichi dirigenziali di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, secondo le modalita' specificate al successivo art. 11.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessita', salvo ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico - scientifico - amministrativo ed attivita' di gestione.
4. Il Presidente si avvale, per i fini di coordinamento tecnico-scientifico e per l'innovazione, nonche', per i fini di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f):
a) di un ufficio tecnico non generale per il coordinamento tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali,
b) del Comitato di presidenza, cui partecipano il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e di ricerca. Il Comitato di presidenza, presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Direttore Generale, e' sede di coordinamento tecnico-scientifico-organizzativo tra le aree funzionali dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che se ne ravvisi la necessita'. Il Comitato puo' essere convocato prevedendo la partecipazione dei Direttori Centrali e dei dirigenti dell'Istituto la cui competenza riguardi le materie trattate. Il Presidente puo' avvalersi, per specifici progetti, della collaborazione di titolari di posizioni dirigenziali nell'Istituto, fino a un massimo di cinque e puo' istituire, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche.
5. Il Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio. Il Presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori Centrali, nonche' ai dirigenti dei Servizi ed uffici dell'Istituto stesso.

Art. 4
Consiglio

1. Il Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Consiglio, previa programmazione delle sedute, e' convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. Il preavviso della convocazione e' di dieci giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il Consiglio puo' essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non inferiore a tre, i quali singolarmente possono richiedere, altresi', l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno. Nell'ambito del Consiglio possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.
3. Il Consiglio, ferme restando le competenze previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
a) definisce gli obiettivi strategici ed operativi e i rispettivi indicatori idonei a consentire la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla Direzione Generale e ai Dipartimenti di produzione e ricerca;
b) adotta la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto;
c) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonche' lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale e la gestione del bilancio;
d) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, attraverso la verifica di rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati, proponendo l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
e) definisce le procedure ed i criteri di valutazione comparativa rilevanti per conferire gli incarichi di Direttore di Dipartimento, di Direttore Centrale delle direzioni di produzione e ricerca, nonche' quelle in base alle quali il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca nominano i responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali.
4. Il Consiglio, su proposta del Presidente:
a) delibera nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del presente regolamento, adottando i conseguenti atti organizzativi generali: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonche' le strutture organizzative previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici progetti, apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca o ai Servizi giuridici amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti numerici previsti dal presente regolamento; le specifiche competenze della Direzione Generale e delle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, dei Dipartimenti di produzione e ricerca e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca; i termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili; l'esercizio del diritto di accesso;
b) individua, nell'ambito delle tipologie organizzative previste dal presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa, gli uffici costituenti centri di responsabilita' cui e' attribuita, di norma, la gestione delle unita' previsionali di base del bilancio;
c) determina la dotazione organica complessiva attraverso meccanismi semplificati in conformita' ai criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con possibili rideterminazioni, senza oneri aggiuntivi, della ripartizione del personale non dirigenziale per livello, secondo criteri di flessibilita' organizzativo-funzionale e di ottimale utilizzazione delle risorse in relazione alle esigenze istituzionali dell'ente. Le modifiche deliberate dal Consiglio sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;
d) approva i piani ed i programmi dell'Ente e verifica la compatibilita' finanziaria degli obiettivi e programmi definiti in collaborazione con il Presidente;
e) esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
f) determina il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni Centrali di produzione e ricerca con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonche' i parametri del trattamento del Direttore Generale e dei dirigenti di prima fascia della Direzione Generale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca per i soggetti preposti agli uffici dirigenziali di prima fascia. Ai soggetti preposti agli uffici dirigenziali di seconda fascia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca.
5. Il Consiglio viene informato dal Presidente sull'attivita' e sul funzionamento dell'Istituto e puo' richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni.
6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale, che ne e' Segretario.

Art. 5
Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento
dell'informazione statistica

1. Il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, delibera:
a) l'adozione, su proposta dei Presidente, del Programma statistico nazionale;
b) le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
c) gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (Sistan).
2. Proposte di direttive e di atti di indirizzo possono essere formulate da singoli membri dei Comitato, previa comunicazione al Presidente che curera' la necessaria istruttoria da parte dell'Istat.
3. Il Comitato e' convocato dal Presidente, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita' anche in relazione alle richieste delle amministrazioni e degli enti rappresentati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, nonche' a seguito delle richieste formulate da un terzo dei componenti il Comitato stesso. Nell'ambito del Comitato possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.

Art. 6
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri dei collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.
2. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Puo' disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici dell'Istituto al fine di accertare la regolarita' amministrativa e contabile.
3. Le verifiche di regolarita' devono rispettare i principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili all'Istituto.

TITOLO II
UFFICI DIRIGENZIALI
Art. 7
Strutture organizzative

1. Costituiscono uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 la Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi, nonche' gli Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, denominati "Uffici Territoriali", in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre.
2. La Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca e le rispettive Direzioni Centrali sono destinatari, negli ambiti di rispettiva competenza, delle direttive emanate dagli organi di governo.
3. La Direzione Generale e le Direzioni Centrali giuridiche e amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia. La Direzione Generale svolge funzioni di natura giuridica e amministrativa e cura il coordinamento e i rapporti istituzionali, per gli aspetti di tale natura, delle attivita' dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca. L'organizzazione interna e l'assegnazione di risorse alle Direzioni centrali afferenti la Direzione generale sono stabilite con provvedimento del Direttore generale, nei limiti delle risorse assegnate dagli organi di governo. Gli uffici dirigenziali di prima fascia possono essere articolati in Servizi giuridici amministrativi, che costituiscono uffici dirigenziali di seconda fascia. L'organizzazione interna e l'assegnazione e la ripartizione di risorse ai Servizi giuridici amministrativi sono stabilite con provvedimento del Direttore centrale competente. Resta comunque confermata, in ragione delle relative professionalita' specifiche e per specifiche esigenze, l'assegnazione del personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e tecnologo, nonche' agli altri profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171, alla Direzione generale e alle strutture ad essa afferenti, nonche' l'eventuale attribuzione, allo stesso, di responsabilita' di strutture tecniche e progetti ai sensi del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
4. I Dipartimenti di produzione e ricerca e le Direzioni Centrali di produzione e ricerca sono strutture organizzative tecniche preposte a settori omogenei di attivita', costituiscono uffici tecnici generali e possono essere articolati in Servizi tecnici di produzione e ricerca, che costituiscono uffici tecnici non generali. I Dipartimenti di produzione e ricerca curano la produzione e la ricerca statistica, la definizione degli standard tecnici, la predisposizione del Programma statistico nazionale e le verifiche circa la sua attuazione, la promozione e il coordinamento degli uffici di statistica del Sistan, il coordinamento degli Uffici Territoriali dell'Istituto, la gestione dei servizi tecnici di interesse comune dell'Istat e del Sistan, nonche', ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' il coordinamento di modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici. Gli Uffici Territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e sono sedi periferiche dell'Istituto operanti sul territorio.
5. Nell'ambito del numero massimo degli uffici dirigenziali definito al comma 1, per ragioni di carattere organizzativo, ed al fine di realizzare progetti di particolare rilevanza, possono essere costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), strutture di carattere temporaneo equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca con una durata massima di 24 mesi.
6. I responsabili degli uffici dirigenziali compongono la Conferenza dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni di natura tecnica, scientifica organizzativa ed amministrativa. La Conferenza e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto e, in sua assenza, dal Direttore Generale.

Art. 8
Attribuzioni e valutazione dei
responsabili degli uffici dirigenziali

1. I responsabili degli uffici dirigenziali dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati nell'ambito del ciclo della gestione della performance. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale, adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi istituzionali secondo i principi di cui all'art. 1. In particolare, i responsabili degli uffici dirigenziali preposti alle attivita' di produzione e ricerca rispondono della correttezza e della tempestivita' dei dati prodotti.
2. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate; sono responsabili della gestione e dei risultati. Essi individuano ed istituiscono opportune forme e modalita' di controllo e di gestione della performance secondo la normativa vigente, anche allo scopo di assicurare l'integrita' e la trasparenza delle attivita'.
3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi indicati dagli organi di governo, alle direttive generali da questi emanate, al piano della performance e ai programmi.
4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie di livello professionale, possono essere attribuite funzioni ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole strutture organizzative in cui si articola l'Istituto, purche' il soggetto preposto ad esse sia di livello pari o superiore.
5. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, la valutazione dei dirigenti, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Istituto, e' effettuata avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
6 La valutazione del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori Centrali e' effettuata dal Presidente sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione della performance. Il Presidente riferisce al Consiglio degli esiti della valutazione.
7. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, a fornire gli elementi necessari alla valutazione dei Direttori Centrali. I Direttori Centrali provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, alla valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali coordinati. Per la valutazione del personale non dirigenziale si applicano le disposizione in materia di valutazione e misurazione della performance previste dalla normativa vigente.

Art. 9
Uffici dirigenziali: Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, Direttori Centrali e Dirigenti dei Servizi e degli Uffici
Territoriali

1. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8 e nell'ambito delle rispettive competenze:
a) sono responsabili del settore cui vengono preposti e sovrintendono agli uffici in esso ricompresi, curando la relativa organizzazione e coordinando l'attivita' dei Direttori Centrali e dei dirigenti dei Servizi, a cui trasmettono le direttive e gli atti di indirizzo del Presidente e del Consiglio;
b) attuano i piani della performance e gli altri programmi definiti dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro assegnate tra i responsabili degli uffici dirigenziali titolari di centri di responsabilita' con contestuale definizione degli obiettivi da perseguire e dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
c) promuovono, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale, l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e di ricerca;
d) prepongono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, i responsabili dei Servizi;
e) esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi;
f) valutano risultati e responsabilita' dei responsabili degli uffici dirigenziali che afferiscono alla struttura di competenza;
g) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di governo;
h) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso;
i) gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le relazioni sindacali, tenendo conto degli indirizzi degli organi di governo;
j) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei Direttori Centrali;
k) possono assumere, su incarico del Presidente, la responsabilita' di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza.
2. I Direttori Centrali e i dirigenti dei Servizi, fatti salvi i compiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni per i preposti alle strutture giuridiche e amministrative, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) attuano le delibere degli organi dell'Istituto, per gli aspetti di propria competenza, adottando gli atti e i provvedimenti necessari;
b) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate, coordinano le loro attivita' e sono responsabili dei risultati conseguiti;
c) promuovono l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e di ricerca;
d) formulano proposte e forniscono pareri al Direttore Generale e ai dirigenti preposti ai Dipartimenti di produzione e ricerca, nonche' agli organi di governo;
e) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso;
f) possono assumere, su incarico del Presidente, del Direttore Generale o dei Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca competenti per materia, la responsabilita' di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza.
3. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca determinano con propri atti, nel rispetto della normativa vigente, degli atti organizzativi generali e degli indirizzi degli organi di governo, l'esercizio delle attribuzioni dei titolari dei Servizi e degli Uffici Territoriali.
4. Il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici, rispettivamente, ad uno dei Direttori Centrali e ad uno dei titolari dei Servizi appartenenti alla struttura di competenza.
5. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici ad uno dei dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III del proprio Servizio o Ufficio Territoriale.

Art. 10
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, fatti salvi i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, cura il coordinamento, per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle attivita' dell'Istituto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti, fatti salvi i poteri di organizzazione delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti.
2. Il Direttore Generale, oltre alle competenze di cui al precedente articolo 9, svolge i seguenti compiti:
a) promuove ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto;
b) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di carte dei servizi interni;
c) formula, di concerto con i Direttori di Dipartimento, proposte agli organi di governo in materia di amministrazione, di assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche;
d) fornisce agli organi di governo dell'Istituto le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei Dipartimenti;
e) promuove e resiste alle liti;
f) convoca e presiede, in assenza del Presidente, il Comitato di presidenza e la Conferenza dei dirigenti;
g) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 11
Accesso, conferimento degli incarichi, selezione, preposizione e trattamento economico del Direttore Generale, dei Direttori di
Dipartimento, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti dei Servizi e
degli Uffici Territoriali

1. Il Direttore Generale e' scelto e preposto all'incarico in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e l'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166. All'incarico di Direttore Generale puo' essere preposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale, al quale e' corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, nel rispetto del limite degli importi previsti dalla contrattazione collettiva nell'ambito della pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali. Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine e' riammesso nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione. L'incarico di cui al presente comma e' conferito dal Presidente, sentito il Consiglio, con contratto della durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste dalla legge, ed e' rinnovabile, nonche' revocabile secondo le disposizioni normative vigenti.
2. I Direttori delle Direzioni centrali giuridiche ed amministrative sono scelti e preposti agli uffici in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e all'art.5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n.166. Qualora venga nominato Direttore di una Direzione centrale giuridica o amministrativa un dipendente di ruolo dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con contratto della durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste dalla legge, e sono rinnovabili, nonche' revocabili secondo le disposizioni normative vigenti. Ai dirigenti preposti alle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili.
3. I dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi sono scelti tra i dirigenti amministrativi o gli altri soggetti da individuarsi secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e il conferimento del relativo incarico avviene a norma del medesimo decreto, in quanto compatibili. Essi sono nominati dal Direttore Generale, sentito il titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono conferiti con contratto della durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, e sono rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi giuridici e amministrativi compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili. Qualora venga nominato dirigente di un Servizio giuridico o amministrativo un dipendente di ruolo dell'Istituto non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili.
4. L'anzianita' maturata dal personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore, e' considerata requisito utile ai fini delle partecipazione alle procedure concorsuali di cui al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. I Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca sono selezionati attraverso una valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale tra dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ovvero esperti della materia. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con apposito contratto individuale di lavoro di durata non superiore a tre anni rinnovabili e retribuiti mediante un compenso da determinarsi secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 lettera f), con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza nell'area della ricerca.
6. Qualora venga nominato Direttore di Dipartimento o responsabile di una delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca un dipendente di ruolo dell'Istituto, il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Al termine e' riammesso nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a Direttore di Dipartimento o di Direttore Centrale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.
7. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali sono selezionati tra gli appartenenti al primo e secondo livello professionale dell'Istituto e sono nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono conferiti per un massimo di tre anni e sono rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi di produzione e ricerca compete il trattamento economico in conformita' alle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili.

Art. 12
Scuola Superiore di Statistica
e di Analisi Sociali ed Economiche

1. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche", nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettati dal regolamento CE n. 223/2009 ed al fine di assicurare statistiche armonizzate e comparabili a livello internazionale provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
a) alla formazione dei responsabili di uffici dirigenziali dell'Istituto, attraverso l'organizzazione delle attivita' di reclutamento, in raccordo con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", e di corsi di formazione iniziale e avanzata diretti alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei responsabili di uffici dirigenziali. I corsi di formazione per la preposizione alle posizioni dirigenziali di prima fascia e tecniche generali possono prevedere lo svolgimento di periodi all'estero la cui durata, che non puo' comunque eccedere i 6 mesi, anche non continuativi, nell'arco di un triennio, e' collegata al progetto applicativo concernente l'innovazione nel settore della statistica ufficiale o in materie collegate;
b) all'attivita' di formazione e qualificazione professionale del personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni, degli operatori e degli addetti al Sistema statistico nazionale, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche" fornisce annualmente apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" del proprio piano di formazione ed opera in collegamento con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", con altre Scuole per la formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonche' con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali. L'attivita' formativa della Scuola e' organizzata anche tenendo conto dei programmi e gli indirizzi degli altri Istituti di statistica dell'Unione europea e internazionali e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e comma 3, l'accesso alla qualifica dirigenziale per la preposizione alle strutture giuridiche ed amministrative e' disciplinato dagli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attraverso le attivita' di reclutamento organizzate dalla Scuola ai sensi del presente articolo e consistenti in corso-concorso ovvero in prove teorico-pratiche volte all'accertamento delle qualita' gestionali richieste.

Art. 13
Consulenti esterni - Gruppi di lavoro - Commissioni

1. Gli organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di alta qualificazione per progetti di importanza strategica per l'Istituto o per lo studio di particolari problemi, quando non sia possibile servirsi del personale interno, secondo procedure stabilite dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs 165/2001. Resta ferma la facolta' di avvalersi di professionisti esterni per specifici incarichi professionali.
2. Il Presidente puo' costituire con proprio provvedimento gruppi di lavoro e commissioni, comprese quelle per il reclutamento, chiamandone a far parte esperti esterni.
3. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse assegnate, hanno facolta' di affidare, per motivate ragioni, specifici incarichi di consulenza.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative in materia di finanza pubblica.

Art. 14
Entrata in vigore - Norme di prima attuazione
e transitorie - Abrogazioni

1. In sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto e al successivo comma 3 del presente articolo, nonche' dei vincoli dettati dalla pianta organica allegata al presente regolamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede:
a) ai fini del primo inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai Servizi giuridici e amministrativi, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove teorico-pratiche e colloquio volte all'accertamento delle specifiche professionalita' richieste con particolare riguardo alle necessarie competenze gestionali in ambito giuridico, amministrativo e contabile con riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata di almeno tre anni nel medesimo settore. Ai fini della valutazione dei titoli, sono valutabili i soli titoli attinenti alle funzioni del profilo professionale oggetto di concorso, nonche' quelli riguardanti il funzionamento dei settori giuridico-amministrativi e scientifici di interesse istituzionale dell'ente. Sono ammessi a sostenere gli esami i soli candidati che abbiano conseguito, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito dal bando di concorso. Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il quintuplo dei posti messi a concorso, l'Istat potra' procedere ad una preselezione consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata riguardante le materie delle prove concorsuali;
b) ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente, e della loro preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove scritte e una prova orale volte all'accertamento delle specifiche professionalita' richieste. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, alle procedure concorsuali possono partecipare, oltre ai soggetti di cui al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore.
2. L'Istituto provvede ad assumere i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), comma 1 del presente articolo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del presente articolo. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte in conformita' alla vigente normativa in materia di finanza pubblica e di turn-over considerati, ai fini del calcolo, i soli differenziali retributivi nel caso di assunzione di personale vincitore gia' di ruolo dell'Istituto.
3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 lettere a) e b), il Presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, cui corrisponde un trattamento giuridico ed economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12 mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali. Qualora vengano preposti a tali strutture dipendenti di ruolo dell'Istituto, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio; al termine sono riammessi nei ruoli del personale dell'Istituto.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il conferimento degli incarichi di cui all'art. 11 comma 5 avviene secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il preesistente regolamento di organizzazione con annesso disegno organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo all'articolo 3 comma 4, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, operato dall'articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 e' da intendersi riferito all'articolo 4, comma 4 lettera f) del presente regolamento.
6. Il presente regolamento con la relativa pianta organica allegata, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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