IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'In. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2010 dall'impresa Dow Agrosciences con sede legale in Milano, via Patroclo 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BALAN contenente la sostanza attiva Benfluralin, uguale al prodotto di riferimento denominato Bonalan registrato al n.2553 con decreto direttoriale in data 23 ottobre 1976 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 novembre 2006, dell'Impresa medesima; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Bonalan registrato al n.2553; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2009 di recepimento della direttiva 2008/108/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Benfluralin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Benfluralin; Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 28 febbraio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Benfluralin in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2019, l'Impresa Dow Agrosciences con sede legale in Milano, via Patroclo 21, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BALAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 19194/95 della sostanza attiva Benfluralin, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0.5 - 1- 5 - 10. Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Dow Agrosciences S.A.S. - Drusenheim (Francia). Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Dow Agrosciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo); Althaller Italia S.r.l. - S.Colombano al Lambro (Lodi); Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo); Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi); Torre S.r.l. - Torrenieri (Fraz. Montalcino) - Siena. Il prodotto suddetto e' registrato al n.15141. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 febbraio 201
Il direttore generale: Borrello |