Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011
Attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.26;
Visto in particolare, l'art. 12 del sopra citato decreto legge n. 195/2009, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinare le modalita' di recupero dei crediti della struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, convertito con legge n. 123 del 2008, nei confronti dei comuni della Regione Campania;
Visto il decreto n. 674 del 15 settembre 2010 del capo dell'Unita' stralcio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito con legge n. 26 del 2010, avente ad oggetto la certificazione dei predetti crediti;
Ritenuto che le modalita' previste dal presente decreto non debbono applicarsi alle somme gia' recuperate ovvero che saranno recuperate dalla stessa Unita' stralcio secondo modalita' concordate con i comuni interessati;
Sentiti i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le modalita' di recupero dei crediti della struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modifiche, nei confronti dei comuni della Regione Campania; quali certificati con decreto n. 674 del 15 settembre 2010 del capo dell'Unita' stralcio di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito con legge n. 26 del 2010. Le modalita' stabilite dal presente decreto non si applicano alle somme gia' recuperate ovvero che saranno recuperare dalla stessa Unita' stralcio secondo modalita' concordate con i comuni interessati; a tal fine, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unita' stralcio comunica al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei predetti comuni interessati, nonche' gli importi delle somme gia' recuperate e delle somme che saranno recuperate su base volontaria.
2. I crediti di cui al comma 1 sono recuperati mediante riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei singoli comuni, a qualsiasi titolo dovuti, inclusi i trasferimenti delle somme spettanti in base alla compartecipazione all'IRPEF.
3. Ai fini del comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua il soggetto cui il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, deve versare direttamente gli importi trattenuti, corrispondenti ai crediti di cui al comma 1; il Ministero dell'interno da' immediata comunicazione dell'avvenuto versamento al comune interessato ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Resta ferma la procedura di recupero di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2008, n. 3657.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2011

Il Presidente
Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 339
 
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