Gazzetta n. 175 del 29 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 giugno 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flint Max Al»


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4 del sopra citato decreto legislativo concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 80 del sopra citato regolamento concernente «Misure transitorie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 26 maggio 2008 presentata dall'impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato «T & TAL» contenente le sostanze attive tebuconazolo e trifloxystrobin;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Universita' degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredato di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione;
Vista la valutazione dell'Universita' degli studi di Milano - MURCOR, in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011, prot. n. 14305, con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;
Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa «Bayer CropScience S.r.l.» ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Flint Max AL»;
Ritenuto di autorizzare il prodotto «Flint Max AL» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tebuconazolo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato FLINT MAX AL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 400 - 500 - 750 e litri 1.
Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: «IRCA Service S.p.a.», in Fornovo San Giovanni (Bergamo), «Bayer CropScience S.r.l.», in Filago (Bergamo), importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «Bayer CropScience AG», in Dormagen (Germania).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14410/PPO.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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