Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 giugno 2011 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Georgiana Claudia Buzatu Neagoe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Georgiana Claudia Buzatu Neagoe; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul national de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 novembre 2009, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - Celi 5 Doc presso il centro per la valutazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione didattico - pedagogico; Visto il Decreto direttoriale n. 4811 del 25 giugno 2010 con il quale il titolo sotto indicato e' stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 71/A - Tecnologie e disegno tecnico; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'il giugno 2010, indetta ai sensi deil'art.16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n. 5191, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota datata 26 maggio 2011- prot. n. 13962 con la quale l'Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
l. Il titolo di formazione professionale: «Diploma de Licenta' in profilul inginerie manageriala' i tecnologica, specializarea tehnologia constructiilor de marini» serie P nr. 0008837 (titolo di Ingegnere, profibingegneria manageriale e tecnologica, specializzazione Tecnologia delle costruzioni delle macchine) rilasciato dall' «Universitatea din Craiova, facultatea de Mecanica» (Romania) il 2 luglio 1999, comprensivo della formazione di «Psiho-pedagogie», posseduto dalla cittadina romena Georgiana Claudia Buzatu Neagoe nata a Craiova (Romania) I11 aprile 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 33/A - Tecnologia. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2011
Il direttore generale: Palumbo |
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