Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2011 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 5 luglio 2011
Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi a pagamento (Diritti ed obblighi delle parti).


IL GOVERNATORE

L'articolo 31 del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 - che recepisce in Italia la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento - rimette alla Banca d'Italia l'emanazione di misure di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, riguardanti diritti ed obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento.
Alla luce di detta previsione, l'accluso provvedimento, che tiene conto anche delle osservazioni formulate nell'ambito di un'apposita procedura di consultazione pubblica, fornisce indicazioni a contenuto vincolante per i prestatori e per gli utilizzatori di servizi di pagamento: dal comportamento di entrambi dipende infatti il conseguimento delle finalita' di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, di sicurezza ed efficienza dei servizi, di tutela degli utilizzatori alle quali e' indirizzata la normativa.
La realizzazione di detti obiettivi, propri delle competenze esercitate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario e nell'ambito dell'Eurosistema, e' legata anche al corretto funzionamento delle piattaforme tecniche, delle procedure e delle regole interne al sistema dei pagamenti. Per questo motivo, le norme del Titolo II del decreto e le relative disposizioni di attuazione costituiscono un vincolo anche per i gestori di circuiti di pagamento nonche' per i fornitori di servizi di supporto alla prestazione di servizi di pagamento.
Il Provvedimento e' articolato in sette Sezioni che seguono l'iter dispositivo definito dalla normativa primaria e dettano norme riguardanti l'ambito di applicazione della disciplina, le spese, l'autorizzazione e l'esecuzione delle operazioni nonche' la responsabilita' delle parti di un'operazione di pagamento, oltre a disposizioni transitorie finali.
Al provvedimento e' allegato il documento «Tipologie di strumenti di piu' elevata qualita' sotto il profilo della sicurezza»: i prestatori di servizi di pagamento che decidano di osservare i requisiti di sicurezza ivi indicati possono chiedere alla Banca d'Italia che i relativi strumenti siano inclusi in una lista pubblica. Al fine di incentivare il ricorso a modalita' di pagamento connotate da elevati profili di affidabilita', in caso di utilizzo indebito degli strumenti inclusi nella lista pubblica la clientela puo' giovarsi di forme di responsabilita' attenuata.
L'accluso provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.bancaditalia.it; al fine di assicurare ai prestatori di servizi di pagamento un congruo periodo di tempo per la realizzazione dei necessari adeguamenti organizzativi e tecnici, esso entrera' in vigore il 1° ottobre 2011.
Roma, 5 luglio 2011

Il Governatore: Draghi
 


Parte di provvedimento in formato grafico


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