Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2011
Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale».


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i.;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009 s.m.i., recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i.;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 s.m.i.;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103-septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) 1975/2006;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'art. 5 (Condizionalita');
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Vista la nota della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea Ref. Ares(2010) 938724 - 13/12/2010, che rileva che il regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103-quater regolamento (CE) n.1234/2007), non stabilisce per i beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l'esclusione dei pagamenti agroambientali erogati o da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la condizionalita';
Ritenuto necessario modificare talune disposizioni applicative in materia di condizionalita' e aggiornare i relativi riferimenti normativi;
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 aprile 2011

Decreta:

Art. 1
Disposizioni generali

Il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e' modificato come segue:
ogni riferimento nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 al regolamento (CE) n. 1975/2006 e' sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.
 
Art. 2

Modifiche alle premesse ed al capo I e II del decreto ministeriale 22
dicembre 2009 n. 30125

Il sesto «visto» viene modificato nel seguente modo: e' eliminata la frase conclusiva «e l'art. 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo»;
la lettera d), al comma 2 dell'art. 1, e' soppressa;
la lettera l), all'art. 2, e' modificata come segue: «l'impegno pertinente di condizionalita': impegno di condizionalita' chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 36, lettera a), punto iv) e v) e lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni o per un particolare regime di aiuto;»
all'art. 3 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Ogni beneficiario di pagamenti diretti o degli aiuti comunitari di cui all'art. 1 comma 2 lettere a), b) e c) del presente decreto, ottempera ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali specificati dalle regioni e Provincie Autonome ai sensi dell'art. 22 comma 1, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 comma 3, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto;»
«l'ultima frase del comma 5 dell'art. 3 che legge: «o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'art. 103 quater di quest'ultimo regolamento» nonche' l'ultima frase della lettera f) del comma 6, che legge «o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'art. 103 quater di quest'ultimo regolamento» sono soppresse;
 
Art. 3

Modifiche al capo III del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n.
30125

Il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e' sostituito dal seguente:
«I requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci ed i relativi obblighi, ove non individuati dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 8».
L'art. 15 e' modificato come segue:
«1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o piu' impegni cui e' subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 lettera a) punti iv) e v) e lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, sia di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario e' escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorita' competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 65/11, con le conseguenze previste dall'art. 16 del presente decreto.».
 
Art. 4

Modifiche al capo IV del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n.
30125

1. L'art. 22 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento 73/2009, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti:
per l'anno 2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2 del presente decreto. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.
per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli allegati 1 e 2 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2, ove modificati. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.
2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita' con le disposizioni del presente decreto, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.
3. Per l'anno 2010, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano, a livello di azienda agricola e a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Per le annualita' successive, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle eventuali modifiche agli Allegati 1 e 2 al presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli Allegati medesimi.
4. AGEA invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Province Autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.».
2. L'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e' modificato come segue:
Il terzo trattino del comma 1 e' sostituito dal seguente: « i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari».
3. L'art. 26 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e' modificato come segue:
l'ultima frase del 4 comma e' sostituita dalla seguente: «per quanto attiene agli impegni di cui al comma 3, il termine e' al 31 dicembre 2011».
Gli allegati 1, 2, 3, 4, e 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 214
 
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