IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale; Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, il comma 1 che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo, nonche' i commi 4 e 5 che modificano, rispettivamente, l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, il quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, riconosce ai predetti enti una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso; Visto l'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, rinviando, peraltro, all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la definizione delle modalita' di recupero delle somme attribuite in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; Visto il comma 9 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento; Visto, altresi', il comma 7 del predetto art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, nonche' le relative modalita' di attribuzione; Visto il decreto 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, adottato dal Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 7 del citato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010; Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto 23 marzo 2011, in base al quale, per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalita' di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato art. 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, e' attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle societa', sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonche' alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto 23 marzo 2011, che statuisce l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto anche ai tributi individuati dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dall'attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate, disciplinando, in particolare, la tempistica relativa alle erogazioni ai comuni delle quote inerenti alle somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 nonche' a quelle definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010; Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23 marzo 2011 il quale prevede che il calcolo delle somme di cui al comma 1 e' effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, che stabilisce la tempistica relativa all'invio dei dati relativi alle riscossioni definitive conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del Territorio e dell'INPS al Dipartimento delle Finanze ed alla successiva comunicazione da parte del predetto Dipartimento al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'importo netto da erogare ai comuni agli effetti della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonche' della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, il quale dispone, altresi', che i criteri da seguire per il calcolo del suddetto importo netto sono determinati con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Considerato di dover provvedere, in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, alla determinazione dei criteri in base ai quali calcolare l'importo netto della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 marzo 2011, comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, da riconoscere ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo, al fine di consentirne la relativa erogazione a favore dei comuni medesimi;
Decretano:
Art. 1
1. I criteri per la determinazione dell'importo netto della quota delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo, da erogare ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalita' di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riportati nella tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 luglio 2011
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |