IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 20, comma 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 59540 del 6 maggio 2011. Vista la determina n. 100 adottata dal presidente dell'INAIL in data 19 aprile 2011, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui trattasi con decorrenza 1° luglio 2011 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2009 e il 2010, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,55%; Considerato che la suddetta delibera ha tenuto conto, come lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita'; Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2010;
Decreta:
Con decorrenza 1° luglio 2011 l'importo mensile di cui in premessa e' determinato nella misura di euro 239,16. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2011
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 320 |