IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice); Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) in materia di elenchi telefonici alfabetici del servizio universale; Visto il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.1711492) sul trattamento dei dati personali degli abbonati in caso di number portability; Visto il provvedimento del Garante del 24 febbraio 2011 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1794638) sui modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile; Considerato che, in base alle prescrizioni contenute nel provvedimento del 24 febbraio 2011, gli operatori telefonici sono tenuti a somministrare il nuovo modello di informativa e di consenso per la telefonia fissa e mobile di cui all'Allegato I al provvedimento, oltre che ai nuovi abbonati, anche a coloro che cambino operatore richiedendo la c.d. number portability; Considerato, altresi', che, ferme restando le prescrizioni di cui al provvedimento del 1° aprile 2010 sulla number portability, gli abbonati che cambino operatore, oltre a ricevere il nuovo modello di informativa e di consenso di cui sopra, nel caso in cui non rispondano o non riconsegnino tale modello, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni gia' fornite, salvo il caso di diversa espressione di volonta' da manifestarsi in qualunque momento; Viste le osservazioni di Assotelecomunicazioni-Asstel (di seguito Asstel) del 16 febbraio 2011 nelle quali, con riguardo al trattamento dei dati degli abbonati in caso di portabilita' del numero, si indicava un piano temporale delle attivita' necessarie agli operatori per adeguare il funzionamento del data base unico degli abbonati (c.d. DBU) alle disposizioni gia' dettate dall'Autorita' con il provvedimento del 1° aprile 2010; Vista la successiva nota dell'Autorita' del 2 marzo 2011 di trasmissione ad Asstel del testo del provvedimento del 24 febbraio 2011 e di contestuale richiesta di chiarimenti sullo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al citato provvedimento del 1° aprile 2010; Considerato che il provvedimento del 1° aprile 2010, nello stabilire il principio del mantenimento del consenso gia' espresso e registrato in DBU da ciascun abbonato anche nel caso di portabilita' del numero, salvo diversa scelta comunicata al nuovo operatore (c.d. recipient), ha comportato l'obbligo per tutti gli operatori di acquisire con continuita' i consensi gia' rilasciati dagli abbonati di altri operatori in caso di number portability; Viste le osservazioni contenute nella nota di Asstel del 23 marzo 2011 ed in quella successiva del 30 marzo nelle quali si evidenziavano le difficolta' di natura tecnico-organizzativa incontrate dagli operatori telefonici ed emerse anche nel corso della specifica attivita' di un costituito «Tavolo Interoperatori», nel dare compiuta attuazione alle misure prescritte dall'Autorita' con il menzionato provvedimento sulla number portability; Vista la documentazione analitica, anche di natura tecnica, prodotta da Asstel con riguardo alle cause del ritardo, da parte degli operatori aderenti, nell'applicazione delle misure previste dal provvedimento del 1° aprile 2010; Considerate, in particolare, le difficolta' emerse in ragione della circostanza che, alla data del 1° aprile 2010, i sistemi tecnici di alimentazione e di lettura del DBU non risultavano idonei a garantire, in caso di portabilita' del numero di telefonia fissa o mobile, il mantenimento nel data base unico dei consensi manifestati in precedenza dal cliente, posta la relativa predisposizione alla cancellazione automatica dei consensi in caso di cessazione del contratto con l'operatore originario (c.d. donating); Considerata, pertanto, la rappresentata necessita' di ricercare una soluzione tecnica idonea ad evitare la suddetta cancellazione e ad individuare la possibilita' per il nuovo operatore recipient di leggere il DBU in modo da acquisire le informazioni necessarie a garantire il rispetto delle scelte espresse dal cliente all'operatore donating in caso di portabilita' del numero; Valutate, altresi', ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni dell'Autorita', le rappresentate difficolta' di interoperabilita' di tutti gli operatori del mercato, soprattutto di quelli di minori dimensioni che non riescono «a leggere il DBU», essendo in esso configurati con il solo profilo di fornitore e non anche con quello di fruitore; Valutata la prospettata soluzione di incaricare un soggetto terzo della raccolta dei consensi di tutti i numeri in number portability dei diversi operatori di telefonia fissa e mobile e dell'elaborazione di un elenco completo di abbonati, oggetto di «cessione in modalita' number portability», disponibile anche per gli operatori che non leggono il DBU, evitando a questi ultimi la realizzazione di costose interfacce di comunicazione con tutti gli altri operatori e consentendo un efficace adeguamento alle prescrizioni dell'Autorita' attraverso il ricorso ad un'unica interfaccia verso tale soggetto; Rilevata, pertanto, l'individuazione del predetto soggetto nell'ISCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (organismo tecnico-scientifico che opera nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni); Considerati, inoltre, i tempi necessari per bandire la gara pubblica relativa all'individuazione, da parte dell'ISCOM, del soggetto fornitore dell'apposito software e della piattaforma tecnica necessari alla realizzazione dei suddetti servizi; Valutata la congruita' del termine del 1° novembre 2011 indicato da Asstel per la realizzazione delle misure necessarie «affinche' il sistema del DBU possa essere in grado di gestire la number portability»; Vista l'audizione tenutasi, presso l'Autorita', con Asstel ed i rappresentanti dei maggiori operatori telefonici nazionali in data 20 maggio 2011, nel corso della quale sono state evidenziate le richiamate difficolta' e ribadita la volonta' di un celere adeguamento alle prescrizioni impartite dall'Autorita'; Vista la nota del 21 giugno 2011 con la quale Asstel, nel ribadire la sussistenza dei predetti vincoli e delle individuate soluzioni tecniche, ha richiesto all'Autorita' «una sospensione dell'efficacia del provvedimento del 1° aprile 2010» sino alla data del 1° novembre 2011, al fine di pervenire alla definitiva implementazione, da parte di tutti gli operatori, delle nuove funzionalita' idonee a consentire l'adeguamento del DBU al menzionato provvedimento; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;
Tutto cio' premesso il Garante accoglie l'istanza presentata da Assotelecomunicazioni-Asstel in data 21 giugno 2011 e prescrive, ai sensi degli artt. 143, lett. b) e 154, lett. c) del Codice, a tutti gli operatori telefonici, l'adozione, entro e non oltre il termine del 1° novembre 2011, di tutte le misure necessarie per adempiere a quanto indicato nel provvedimento dell'Autorita' del 1° aprile 2010 sul trattamento dei dati degli abbonati in caso di number portability. Il mancato rispetto del presente provvedimento comportera' l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice. Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2011
Il Presidente: Pizzetti Il relatore: Paissan
Il segretario generale: De Paoli |