Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 luglio 2011
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marche».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2007, e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini "Marche" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalle seguenti Associazioni di categoria della Regione Marche: CIA, Copagri, Coldiretti, Fedagri, Legacoop, Assivip, Vinea, dal Consorzio tutela vini piceni e dall'Istituto marchigiano tutela vini, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Marche" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra citata domanda di modifica;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.10 del 14/2/2011;
Vista altresi' l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dalla Ditta Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop ed altri, intesa ad ottenere la deroga per la vinificazione fuori dalla zona delimitata di cui all' articolo 5 del disciplinare di che trattasi;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;
Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra citata istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT "Marche" in conformita' ai pareri espressi dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a IGT «Marche», riconosciuto con decreto ministeriale 24 maggio 2007 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a IGT «Marche», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Marche», di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Marche" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2011

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
ANNESSO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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