IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 recante la proroga, fino al 31 luglio 2011, dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria); Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento; Considerato, altresi', che permane la necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna; Vista la nota in data 6 luglio 2011 con cui il Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attivita' finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria); Tenuto conto della oggettiva necessita', allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; D'intesa con la Regione Piemonte; Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2011
Il Presidente: Berlusconi |