L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 23 giugno 2011; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 27 dicembre 2006; Rilevato che il Regolamento di cui all'allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, agli articoli 2, comma 8, 3, comma 3, e 5, comma 10, prevede, per talune ipotesi di violazione, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche, differentemente da quanto stabilito per le altre fattispecie previste dal medesimo Regolamento, assoggettate al regime sanzionatorio di cui all'art. 98, comma 16, del predetto Codice; Ritenuto, invece, opportuno assoggettare tutte le violazioni del summenzionato Regolamento al medesimo regime sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, piu' coerente rationae materiae il ricorso alla norma sanzionatoria di cui all'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni, posta a presidio delle norme a tutela dei consumatori e degli utenti contenute nel Codice; Ritenuto non necessario sottoporre la presente modifica del citato Regolamento a consultazione pubblica in quanto afferente alla semplice individuazione, in senso piu' favorevole al soggetto inciso, del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla delibera n. 664/06/CONS; Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Modifiche al Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 664/06/CONS
1. Gli articoli 2, comma 8, 3, comma 3, e 5, comma 10, del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera n. 664/06/CONS sono abrogati. 2. Il comma 2 dell'art. 7 del medesimo Regolamento e' sostituito dal seguente comma: «2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente delibera determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 16, del Codice.». La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 23 giugno 2011
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Napoli - Magri |