Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 luglio 2011 |
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Catalanesca del Monte Somma» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la domanda della Regione Campania, presentata in data 22 novembre 2010, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 94 del 23 aprile 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010/2011. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2010, i vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario viticolo. |
| Art. 3
1. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. |
| Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Catalanesca del Monte Somma» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2011
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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