Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 giugno 2011
Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che i trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui allo stesso art. 2, comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al successivo comma 4 e al netto del gettito di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 2;
Considerato che l'applicazione del richiamato art. 2, comma 6, concernente l'accisa sull'energia elettrica, decorre dall'anno 2012 e, quindi, si tratta di disposizioni che non trovano efficacia nell'anno 2011;
Visti i prospetti agli atti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), da ultimo quella relativa alla seduta del 19 maggio 2011, che individuano le singole voci, nonche' il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, da fiscalizzare, - ovvero - non fiscalizzabili, in conformita' alle disposizioni recate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;
Considerato che i predetti prospetti quantificano, complessivamente in euro 11.264.914.591,29 le risorse da fiscalizzare e in euro 610.568.756,46 quelle non fiscalizzabili;
Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dispone che la percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista, e' fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quindi nella misura di complessivi euro 2.889.000.000, come risulta dall'applicazione della metodologia di cui all'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 giugno 2011 con il quale sono state stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2011, che e' stato determinato in euro 8.375.914.591,29;
Considerato che in applicazione dell'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'interno ha corrisposto, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 e che detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 2009;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011;
Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere all'emanazione del previsto decreto;

Decreta:

Art. 1
Riduzione dei trasferimenti erariali

1. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, sono ridotti nella misura complessiva di euro 11.264.914.591,29, in corrispondenza del totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, per compartecipazione I.V.A. e per fondo sperimentale di riequilibrio.
2. Ai fini della riduzione di cui al comma 1, si terra' conto dell'avvenuta anticipazione, ai comuni, delle somme corrisposte a titolo di acconto in applicazione dell'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di cui in premessa.
 
Art. 2
Trasferimenti erariali non fiscalizzati
e relativi pagamenti

1. I trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati, d'importi complessivi pari a euro 610.568.756,46, continuano a essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2002.
 
Art. 3
Variazioni di bilancio

1. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 247
 
Allegato A
Compartecipazione al gettito IVA in misura finanziariamente
equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito IRPEF
Nota metodologica
Ai fini della determinazione dell'importo complessivo della compartecipazione IVA (equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito IRPEF) da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di Federalismo fiscale municipale, e' stata adottata, per il 2011, la metodologia di calcolo indicata nella tabella seguente (in milioni di euro):



-----------------------------------------------------------
Bilancio dello Stato: capitolo 1023 IRPEF -
attivita' ordinaria di gestione -----------------------------------------------------------
2011 ----------------------------------------------------------- totale Irpef (Unita' di voto 1.1.1) - D.M. 21.12.2010 (s.o. G.U. 29.12.2010) 181.658,5 ----------------------------------------------------------- di cui entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione 166.000,5 -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- effetto riduttivo Irpef per cedolare secca (v. RT art. 3) -2.412,0 -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- differenza 163.588,5 ----------------------------------------------------------- di cui regioni a s.o. (88,3% media 2008-2011 v. RT art. 2) 144.468,1 -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- importo della compartecipazione IVA (equivalente al 2% IRPEF) 2.889 -----------------------------------------------------------


Dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, approvato con la legge 13 dicembre 2010, n. 221, risulta iscritta sull'unita' di voto 1.1.1 (Imposta sui redditi) una previsione di gettito complessiva di 181.658,5 milioni di euro. Il successivo decreto ministeriale 21 dicembre 2010 concernente "Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013", indica, con riferimento alla stessa unita' di voto, la quota di entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione in 166.000,5 milioni di euro. Dalla suddetta previsione e' stato detratto l'importo di 2.412 milioni di euro, relativo alla perdita di gettito IRPEF correlata all'introduzione della cedolare secca sugli affitti (art. 3 del citato decreto legislativo n. 23), come quantificata nella relazione tecnica al provvedimento. Sulla differenza, pari a 163.588,5 milioni di euro, e' stata applicata la quota percentuale del gettito IRPEF riferita alle regioni a statuto ordinario (88,3%), ottenendo un ammontare di gettito IRPEF relativo alle Regioni a S.O. di 144.468,1 milioni di euro. Su tale ammontare e' stata applicata la percentuale di compartecipazione IRPEF del 2 per cento, determinando cosi' l'importo della compartecipazione IVA per il 2011 pari a 2.889 milioni di euro.
 
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