Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 luglio 2011
Conto disponibilita' intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze con Banca d'Italia per il servizio di tesoreria statale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di modifica alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario;
Visto l'art. 46 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che «Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui all'art. 47 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, concernente la «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia del 22 marzo 2011, relativa alle condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, di seguito Convenzione;
Considerato che la Convenzione prevede che al di sopra del limite del conto di disponibilita' definito all'art. 1 della stessa Convenzione, la liquidita' disponibile non sara' remunerata dalla Banca d'Italia, per cui la stessa disponibilita' dovra' essere investita sul mercato in modo da assicurare la redditivita' e nello stesso tempo garantire le risorse necessarie per effettuare i pagamenti;
Considerato che la modifica della disciplina della gestione delle disponibilita' liquide del Tesoro richiede un'attivita' di programmazione finanziaria di breve/medio periodo affinche' le previsioni giornaliere dei flussi di cassa che transitano attraverso la tesoreria dello Stato siano sempre piu' affinate e consentano quindi di determinare con sufficiente margine temporale l'importo degli impieghi sulla liquidita' eccedente da effettuare sul mercato a tassi remunerativi;
Considerato che con la nota dell'8 marzo 2011 la Banca d'Italia ha fatto presente che la Banca Centrale Europea, in merito alla suddetta Convenzione, ha comunicato che l'entrata in vigore della Convenzione dovra' avvenire entro la fine del mese di luglio 2011;
Considerata l'opportunita' di limitare l'obbligo di comunicare le informazioni disciplinate dal presente decreto agli enti che movimentano, su base giornaliera, nell'ambito della tesoreria dello Stato importi ritenuti significativi per la stima giornaliera del conto disponibilita';

Decreta:

Art. 1
Programmazione finanziaria dei Ministeri

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa dei Ministeri sono tenuti ad inviare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i pagamenti previsti per l'anno successivo, il capitolo di bilancio, gli importi e le date - giorno, mese, anno in cui si prevede che il pagamento sia esitato - distinguendo tra i pagamenti di natura ricorrente e quelli aventi natura non ricorrente, nonche' tra quelli effettuati a beneficiari esterni alla tesoreria dello Sato e quelli con accredito su conti della tesoreria statale.
2. In prima applicazione le amministrazioni effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 per il 2012 entro il 31 dicembre 2011.
3. Entro il giorno 10 di ciascun mese, a partire dal mese di ottobre 2011, i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni centrali dello Stato sono tenuti a comunicare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la distribuzione giornaliera dei pagamenti per il mese in corso e quello successivo, nonche', eventualmente, a rimodulare la distribuzione mensile dei pagamenti di cui ai commi precedenti.
4. Ai fini del presente provvedimento, per pagamenti di natura ricorrente si intendono quelli effettuati ripetutamente nel corso di piu' esercizi finanziari con scadenze previste da norme o in esecuzione di obbligazioni giuridiche.
5. I pagamenti di natura non ricorrente, pur non avendo una cadenza prevista da leggi o obbligazioni giuridiche, dovranno essere oggetto di comunicazione nel caso in cui siano comunque prevedibili e pianificabili dai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
6. L'obbligo di cui ai precedenti commi si riferisce ai pagamenti che cumulativamente superino nel mese l'importo di 50 milioni di euro a carico di un singolo capitolo di spesa ovvero relativamente a pagamenti aventi la stessa natura economica, indipendentemente dallo strumento con cui viene effettuato il pagamento (mandato, anticipazioni e sospesi di tesoreria). Le amministrazioni non sono tenute a comunicare l'ammontare dei pagamenti effettuati con mandati commutabili in quietanza di entrata al bilancio dello Stato, ovvero regolazioni contabili di pagamenti effettuati con anticipazioni o sospesi della tesoreria dello Stato.
7. Qualora la cadenza dei pagamenti non sia determinabile al momento dell'invio della comunicazione ai sensi del presente articolo, il dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa dovra' indicare comunque la tipologia di pagamento e l'evento che ne vincola la cadenza temporale e fornira' le dovute informazioni ai sensi di quanto previsto nei commi precedenti.
8. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, al dirigente responsabile della comunicazione, sara' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
 
Art. 2
Programmazione finanziaria
delle amministrazioni pubbliche

1. Le agenzie, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le articolazioni periferiche delle amministrazioni statali, titolari di conti presso la tesoreria dello Stato anche ai sensi dell'art. 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunicano entro il giorno 25 di ogni mese, relativamente al mese successivo, la stima su base giornaliera dei movimenti finanziari che nella singola giornata superino l'importo di 10 milioni; la stima viene aggiornata settimanalmente entro la giornata del venerdi' per la settimana successiva. Per i movimenti su conti di tesoreria deve essere indicata la sezione di tesoreria e la tipologia di conto.
2. Sono tenute alle comunicazioni indicate nel comma precedente le amministrazioni che, nell'esercizio 2010 hanno effettuato presso la tesoreria dello Stato, in termini giornalieri, movimenti finanziari superiori a 10 milioni almeno 5 volte.
3. Per gli enti previdenziali e per gli agenti della riscossione le comunicazioni non devono essere relative ai conti accesi alle singole gestioni o sedi territoriali, ma devono riferirsi in maniera accentrata all'importo complessivo giornaliero relativo rispettivamente a ciascun ente e ad Equitalia S.p.A.
4. Le amministrazioni esonerate dalle comunicazioni ai sensi del comma 2, sono tenute comunque a comunicare eventuali movimenti finanziari che prevedono di effettuare per importi che nella singola giornata superino i 30 milioni, con le stesse modalita' e termini previsti dal presente articolo.
5. In prima applicazione le comunicazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate per il mese di ottobre 2011 entro il 25 settembre 2011.
6. Le amministrazioni non sono tenute a comunicare i prelevamenti che danno luogo a versamenti all'entrata del bilancio statale e ad altri conti aperti presso la tesoreria statale (girofondi).
7. La comunicazione e' posta a carico dei dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
8. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, al dirigente responsabile della comunicazione, sara' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
 
Art. 3
Monitoraggio

1. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera da parte degli enti.
 
Art. 4
Modalita' di comunicazione

1. I dirigenti responsabili dovranno inviare telematicamente le informazioni previste dal presente articolo con le modalita' che saranno definite con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale sara' individuato ogni dettaglio necessario per la trasmissione.
Roma, 13 luglio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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