Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 127
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per il 1991) e in particolare l'articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 98/81/CE" che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14, comma 7, lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) e' organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio superiore di sanita' - della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale,ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e - in particolare - l'articolo 170-bis, comma 1, nel quale il Comitato e' individuato quale organo consultivo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilita' delle invenzioni biotecnologiche;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all' approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale, e, in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i quali il Comitato e' stato individuato quale organo di garanzia per "l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio";
Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilita' della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta' religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha, conclusivamente, ritenuto che "mentre e' ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al piu' tardi dopo una proroga biennale della loro attivita' (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni" (articolo 68, comma 1);
Considerato che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha, altresi', ricondotto l'istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra 1'Italia e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso nell'Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che e' da escludere in radice la possibilita' di soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente;
Considerato che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e' stato istituito in adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;
Considerato che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di competenza del tutto precipui e specialistici e di elevato livello scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, non fosse gia' all'epoca dovuto poiche' il presente organismo era da ritenersi sottratto all'operativita' dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in adempimento di obblighi comunitari e internazionali;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) in cui e' menzionato il Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza Generale del 2 dicembre 2010, n. 5632;
Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) e' soppressa.
2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Il testo del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
Il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
e' il seguente:
"Art. 29. Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi. - 1. Fermo restando il divieto previsto
dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo. ".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 84, (Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248), e' il seguente:
"Art. 1. Unita' tecnico-operativa per i Balcani - 1. E'
confermata l'Unita' tecnico-operativa per i Balcani, di cui
all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa
complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi
i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, e'
ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta
nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale
rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del
decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006,
tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla
medesima data di entrata in vigore del decreto.
Art. 2. Consulta nazionale per il servizio civile. - 1.
E' confermata la Consulta nazionale per il servizio civile,
di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa
complessiva dell'organismo di cui al comma 1 e' ridotta del
30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio
finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista
dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo
corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli
impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata
in vigore del decreto.
Art. 3. Altri organismi operanti presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - 1. Sono confermati i seguenti
organismi:
a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.
142;
b) Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;
c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per
la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
30 marzo 2004, n. 92.
2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e'
ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle
riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
riduzione complessiva del trenta per cento della spesa
sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima
Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella
previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione
opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006
ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.
Art. 4. Durata - 1. Gli organismi di cui agli articoli
1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una
relazione sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29,
comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante
utilita' e della conseguente eventuale proroga della
durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli
eventuali successivi decreti di proroga sono adottati
secondo la medesima procedura.
3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1,
2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di
durata degli stessi e possono essere confermati una sola
volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.
Art. 5. Pari opportunita' tra donne e uomini - 1. I
componenti degli organismi di cui al presente decreto sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita'
tra donne e uomini.
Art. 6. Abrogazioni - 1. L'articolo 12, comma 5, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' abrogato
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 40 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee), e' il seguente:
"2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un comitato scientifico per i rischi derivati
dall'impiego di agenti biologici. La composizione del
Comitato deve comprendere le seguenti competenze
professionali: microbiologia, biologia molecolare,
genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro,
agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato
individua i fattori e le condizioni di rischio per la
classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per
la definizione per le norme di sicurezza, verifica la
compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri
competenti definiscono le norme applicative delle direttive
comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei
documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.".
Il testo del comma 7 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della
direttiva 98/81/CE, concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati), e' il seguente:
"7. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e
12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11,
individuando i casi di applicazione dell'articolo 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli
aspetti considerati dal presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di
parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati), e' il seguente:
"Art. 6. Commissione interministeriale di valutazione
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei
pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli
articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e
informazioni sia conforme alle disposizioni del presente
decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche
eventualmente presentata dalle autorita' competenti degli
altri Stati membri e dal pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute
umana, animale e per l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui
agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga
necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore
di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti
sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato,
ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia
nazionali che comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi
previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli
17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1,
esamina le relazioni di valutazione e le informazioni
relative all'emissione deliberata e all'immissione sul
mercato di OGM provenienti dalle autorita' competenti degli
altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse
all'autorita' competente ai sensi della direttiva
2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 17 aprile 2001, n. L 106,
richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed
esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione
dei rischi dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1
e' presieduta da un direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un
suo sostituto, ed e' composta da rappresentanti e da
esperti di comprovata competenza scientifica designati
dalle amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attivita'
produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attivita' produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
n) un esperto dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 e'
nominato un membro supplente di comprovata esperienza e
competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui
al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i
cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro
sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un
regolamento di funzionamento interno.
7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio»
fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono
soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a
partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al
comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al
versamento delle tariffe di cui all'articolo 33 al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".
Il testo del comma 1 dell'articolo 170-bis del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della L.
12 dicembre 2002, n. 273), e' il seguente:
"1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di
valutazione della brevettabilita' di invenzioni
biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto
dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo'
richiedere il parere del Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), e' il seguente:
"Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture - 3. Con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti
commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento
della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione
del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 84 del 2007, come modificato
dal presente regolamento:
"Art. 3. Altri organismi operanti presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - 1. Sono confermati i seguenti
organismi:
a) (soppressa).
b) Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;
c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per
la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge
30 marzo 2004, n. 92.
2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e'
ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle
riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
riduzione complessiva del trenta per cento della spesa
sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima
Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella
previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione
opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006
ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.".
Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n.
223 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 2

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al presente decreto e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 114



Note all'art. 2:
Il testo del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O.
Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n.
223 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.



 
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