Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2011
Modalita' di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'articolo 14, comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;
Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";
Visto in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 che vieta la detenzione per la commercializzazione o l'immissione al consumo di prodotti privi della indicazione della denominazione protetta gia' certificati conformi ad essa;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee ed in particolare l'art. 16, comma 8 bis che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 consentendo la smarchiatura di prodotti gia' certificati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, previa autorizzazione del Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali;
Visto il citato art. 16, comma 8 bis che prevede altresi' che il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali individui con apposito decreto le condizioni e le modalita' legate all'attivita' di smarchiatura;
Considerato che la smarchiatura di un prodotto DOP o IGP gia' certificato puo' consentire, in talune condizioni, la salvaguardia e la competitivita' del prodotto;
Ritenuto necessario individuare le condizioni e le modalita' legate all'attivita' di smarchiatura cosi' come previsto dall'art. 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 individua l'ambito di applicazione dell'art. 1 commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 297/04 nonche' le condizioni e le modalita' attraverso le quali i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono autorizzare la smarchiatura di un prodotto gia' certificato come DOP o IGP.
2. Le operazioni di smarchiatura effettuate ai sensi del presente decreto non realizzano la fattispecie di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 297/04.
 
Art. 2
Smarchiatura dei prodotti

1. Per smarchiatura dei prodotti si intende la rimozione, dai prodotti gia' certificati dall'organismo di controllo come DOP o IGP e detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, di quegli elementi che distinguono e identificano in modo specifico i prodotti che hanno terminato l'iter certificativo previsto dal disciplinare di produzione di riferimento e dalla relative disposizioni applicative e che possono legittimamente fruire della DOP o dell'IGP.
2. Si considerano come prodotti "gia' certificati come DOP o IGP", ai sensi del comma precedente e dell'art. 1 commi 2 e 2-bis del d.lgs. n. 297/04, quei prodotti che hanno concluso positivamente e in modo definitivo l'iter di certificazione avendo ottenuto l'atto certificativo formale dell'organismo di controllo preposto e sono detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo tal quali, senza dover essere sottoposti ad ulteriori fasi di lavorazione e/o certificazione.
3. Per i prodotti gia' certificati non detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, ma per ulteriori operazioni di lavorazione (quali ad esempio l'affettamento, la grattugiatura, il porzionamento, ecc.) e successivo confezionamento, si considera certificazione finale cosi' come previsto dal disciplinare, ai sensi del presente decreto, solo quella che certifica il rispetto del disciplinare relativamente ai prodotti confezionati finali, detenuti per l'immissione al consumo o la commercializzazione tal quali.
4. Le operazioni che comportano la rimozione degli elementi che distinguono e identificano in modo specifico i prodotti destinati a DOP o IGP, effettuate nelle fasi di lavorazioni e/o confezionamento intermedie, prima della certificazione finale come definita dai precedenti commi 2 e 3, non riguardando prodotti destinati alla commercializzazione o all'immissione al consumo, non sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 bis del d.lgs. n. 297/04. Le operazioni di smarchiatura di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere effettuate nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 3.
5. La smarchiatura puo' essere effettuata purche' non determini distorsioni del mercato e della concorrenza.
6. Puo' essere autorizzata la smarchiatura solo di quei prodotti per i quali il soggetto immesso nel soggetto di controllo non abbia usufruito, per gli stessi, di contributi pubblici.
 
Art. 3
Esercizio della facolta' di smarchiatura

1. Il soggetto che ha necessita' di smarchiare il prodotto gia' certificato e' tenuto a chiederlo al Consorzio di tutela della DOP o della IGP riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 526/1999 ed effettuare tale attivita' nel rispetto di quanto previsto dal regolamento emanato dallo stesso Consorzio di tutela ed approvato dallo stesso Ministero.
2. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio di tutela, il soggetto che ha necessita' di smarchiare il prodotto gia' certificato dovra' avanzare istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, valutata la richiesta, concedera' - se del caso - tale facolta' al soggetto richiedente.
 
Art. 4
Regolamenti di smarchiatura

1. I Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, incaricati con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottano un proprio regolamento di smarchiatura sulla base delle esigenze specifiche di ciascun prodotto.
2. Il regolamento di cui al precedente comma deve almeno contenere:
definizione dei criteri di rilascio dell'autorizzazione alla smarchiatura che non determinino la distorsione del mercato e della concorrenza;
modalita' di individuazione della quantita' esatta di prodotto da sottoporre a smarchiatura;
modalita' di controllo o procedure di autocontrollo e documentazione delle attivita' di smarchiatura;
modalita' e tempi di comunicazione all'organismo di controllo delle attivita' di smarchiatura;
divieto di utilizzare sul prodotto smarchiato la denominazione protetta, le diciture o ed i simboli comunitari ad esse associati.
3. Il regolamento di cui al presente articolo e' trasmesso, a cura del Consorzio di tutela, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la necessaria approvazione.
 
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. I prodotti smarchiati e/o per i quali e' stata rilasciata autorizzazione alla smarchiatura anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere posti in commercio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
2. Qualora l'autorizzazione concessa dal Ministero nelle more dell'emanazione del presente decreto risultasse conforme ai criteri indicati nel presente decreto, i prodotti potranno essere commercializzati senza limitazioni temporali.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro: Romano
 
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