Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011, n. 131
Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 74, comma 3, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalita' di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2011;

Adotta
il presente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.
205, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 74,
comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 19. (Criteri per la differenziazione delle
valutazioni)
1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente,
sulla base dei livelli di performance attribuiti ai
valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
II del presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.»;
«Art. 74. (Ambito di applicazione)
1-2 (Omissis).
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo
2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e
modalita' di applicazione delle disposizioni, anche
inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione
collettiva, in considerazione della peculiarita' del
relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95
della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.».
Note all'art. 1:
Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance».
Il Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, reca: «Merito e premi».



 
Art. 2
Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 2;
b) articolo 3, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali, con esclusione dell'ultima parte del comma 2 da «secondo modalita'» fino alla fine del comma;
c) articolo 4, con esclusione dell'ultima parte della lettera f) del comma 2 da «nonche'» sino alla fine della stessa lettera e tenuto conto, quanto alla valutazione della performance organizzativa, della peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della specificita' delle relative funzioni istituzionali;
d) articolo 5, fermo restando che la programmazione degli obiettivi di cui al comma 1 e' su base annuale e con esclusione di quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 2;
e) articolo 6;
f) articolo 7, comma 1, fermo restando che il provvedimento ivi citato e' adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, comma 2, fermo restando che le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono organizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, comma 3, con esclusione delle parole: «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13»;
g) articolo 8, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali;
h) articolo 9, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali, con esclusione delle parole: «dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi» di cui alla lettera d) del comma 1;
i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;
j) articolo 11, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 4 del presente regolamento, fermo restando che il comma 5 si applica avendo riguardo alla peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla specificita' delle relative funzioni istituzionali e che il comma 6 trova applicazione nell'ambito di uno specifico decreto di attuazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di responsabilita';
k) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a) e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina dell'organo incaricato di svolgere, in quanto compatibili, le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui alla lettera b);
l) articoli 13 e 14, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento;
m) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c).
2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 17;
b) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole: «i dipendenti che conseguono», e comma 2;
c) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'articolo 6 del presente regolamento;
d) articolo 20;
e) articolo 21;
f) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete alla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
g) articolo 23;
h) articolo 24;
i) articolo 25;
j) articolo 26;
k) articolo 27, con esclusione dei commi 2 e 3;
l) articolo 28.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli da 2 a 15 del
Titolo II e da 17 a 28 del Titolo III del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Titolo II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2. (Oggetto e finalita')
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo
disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui
rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine
di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del
servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale.
Art. 3. (Principi generali)
1. La misurazione e la valutazione della performance
sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla
crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i
risultati perseguiti dai singoli e dalle unita'
organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti
e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni
pubbliche e delle risorse impiegate per il loro
perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo modalita' conformi alle
direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo
13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati
al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall' articolo 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.(Ciclo di gestione della performance)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui
all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola
nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione
delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione
di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.
Art. 5. (Obiettivi e indicatori)
1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e
definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli
organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i
vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio
indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento
della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da
standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita'
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno
al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse disponibili.
Art. 6. (Monitoraggio della performance)
1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con
il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5
durante il periodo di riferimento e propongono, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo
politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei
sistemi di controllo di gestione presenti
nell'amministrazione.
Art. 7. (Sistema di misurazione e valutazione della
performance)
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale. A tale fine
adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14, cui compete la
misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai
sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi
del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, individua, secondo le
direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo
13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo
articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le
responsabilita' del processo di misurazione e valutazione
della performance, in conformita' alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 8. (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance organizzativa)
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla
soddisfazione finale dei bisogni della collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso
modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e la
capacita' di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunita'.
Art. 9. (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale)
1. La misurazione e la valutazione della performance
individuale dei dirigenti e del personale responsabile di
una unita' organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilita' e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita';
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
o individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.
Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla
performance)
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.
Art. 11. (Trasparenza)
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla
base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.
Art. 12. (Soggetti)
1. Nel processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale delle
amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14;
c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Art. 13. (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalita', anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
pubblici, management, misurazione della performance,
nonche' di gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
componenti della Commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un
periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato; se professori
universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
della valutazione della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento
del Sistema di misurazione e valutazione della performance
di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini,
le imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il
CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e
le relazioni di performance delle amministrazioni
pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 4.
Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione della
performance)
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art. 15. (Responsabilita' dell'organo di indirizzo
politico-amministrativo)
1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo
promuove la cultura della responsabilita' per il
miglioramento della performance, del merito, della
trasparenza e dell'integrita'.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli
indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11, nonche'
gli eventuali aggiornamenti annuali.»;
«Titolo III
MERITO E PREMI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 17. (Oggetto e finalita')
1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti
di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione
della produttivita' e della qualita' della prestazione
lavorativa informati a principi di selettivita' e
concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel
riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano
a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. (Criteri e modalita' per la valorizzazione del
merito ed incentivazione della performance)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e
il miglioramento della performance organizzativa e
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche,
nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l'attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e
premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
adottati ai sensi del presente decreto.
Art. 19. (Criteri per la differenziazione delle
valutazioni)
1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente,
sulla base dei livelli di performance attribuiti ai
valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
II del presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia
di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato
nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato
alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo'
prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per
cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non
superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa
delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle
risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di
verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in
servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni
caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance a una
percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.
Capo II
Premi
Art. 20. (Strumenti)
1. Gli strumenti per premiare il merito e le
professionalita' sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui
all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui
all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo
23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo
24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita', di
cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e)
del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
Art. 21. (Bonus annuale delle eccellenze)
1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al
comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma
1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle
eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e
non, che si e' collocato nella fascia di merito alta nelle
rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera a). Il bonus e' assegnato alle performance
eccellenti individuate in non piu' del cinque per cento del
personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella
predetta fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la
contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare
del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli
articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di
valutazione della performance, assegnano al personale il
bonus annuale relativo all'esercizio precedente.
Art. 22. (Premio annuale per l'innovazione)
1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio
annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del
bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per
ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto
realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di
lavoro, con un elevato impatto sulla performance
dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete
all'Organismo indipendente di valutazione della performance
di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione
comparativa delle candidature presentate da singoli
dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al
Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni
pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
Art. 23. (Progressioni economiche)
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono
selettivamente le progressioni economiche di cui
all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del
presente decreto, sulla base di quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e
nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed
ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche.
Art. 24. (Progressioni di carriera)
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo
62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con
riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera.
Art. 25. (Attribuzione di incarichi e responsabilita')
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e
dei servizi offerti.
2. La professionalita' sviluppata e attestata dal
sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio
per l'assegnazione di incarichi e responsabilita' secondo
criteri oggettivi e pubblici.
Art. 26. (Accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale)
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e
valorizzano i contributi individuali e le professionalita'
sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a
percorsi di alta formazione in primarie istituzioni
educative nazionali e internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e
l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche
attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti
nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna
amministrazione.
Art. 27. (Premio di efficienza)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre
2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi
sui costi di funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
all'interno delle pubbliche amministrazioni e' destinata,
in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri
generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa, il personale direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere
utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella
Relazione di performance, validati dall'Organismo di
valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti,
nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate solo
se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di
performance e validati dal proprio organismo di
valutazione.
Art. 28. (Qualita' dei servizi pubblici)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabiliti con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' nelle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni
pubbliche.».
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O.:
«Art. 7. (Autonomia organizzativa)
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso
la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma3, della legge 23 agosto1988,
n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in
ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».



 
Art. 3
Disposizioni in materia di valutazione della performance

1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano annualmente, entro il 30 novembre, linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo.
2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico - amministrativo emanano direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonche' gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.
3. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo assicurano, anche per il tramite della struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.
4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce e adotta, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono individuati attraverso il ricorso alle modalita' previste dal sistema di cui al primo periodo del presente comma.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 303 del 1999, si vedano le note all'articolo
2.



 
Art. 4
Trasparenza

1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
2. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, i risultati dell'attivita' di misurazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) le direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, nonche' l'indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli obiettivi programmati;
b) l'ammontare dei premi collegati alla performance;
c) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;
d) le retribuzioni dei dirigenti;
e) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo;
f) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
«Art. 10. (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni)
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.».



 
Art. 5
Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, assicurando lo svolgimento, con indipendenza di giudizio e riferendo direttamente agli organi di indirizzo politico - amministrativo, dei seguenti compiti:
a) cura del perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
b) coordinamento delle attivita' di valutazione previste ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
c) supporto agli organi di Governo e di amministrazione per le attivita' di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico;
d) predisposizione di criteri per la definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, di criteri per lo svolgimento del controllo di gestione e per l'utilizzo delle relative risultanze, nonche' per la definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita';
e) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance;
f) garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti;
g) supporto tecnico e metodologico agli organi di indirizzo politico - amministrativo per l'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
h) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrita', attestando l'assolvimento dei relativi obblighi, nonche' delle iniziative di promozione delle pari opportunita';
i) comunicazione tempestiva delle criticita' riscontrate ai competenti organi interni di Governo e di amministrazione;
j) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita', in quanto compatibili con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali;
k) proposta agli organi di indirizzo politico - amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione ad essi dei relativi premi.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1999, n. 193.



 
Art. 6
Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio e' predisposta dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5 sulla base dei livelli di performance individuale, attribuiti al personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e al personale non dirigenziale, secondo il sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Il sistema di valutazione della performance individuale tiene conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:
a) articolazione in fasce di merito;
b) grado di realizzazione delle performance;
c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati;
d) moltiplicazione del peso ponderato attribuito a ciascuna fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano.
3. Le fasce di merito e i corrispondenti pesi ponderati sono articolati in:
a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100% e ad un peso ponderato pari a 1;
b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 80% e ad un peso ponderato pari a 0,80;
c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60% e ad un peso ponderato pari a 0,60;
d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari a zero, che non da' luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.
4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere a) e b), non puo' essere collocato piu' dell'80% dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 3 non puo' essere collocato meno del 20% del personale.
5. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 372
 
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