Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtenesi" e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San Martino della Battaglia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtenesi" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valtenesi"e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011;
Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi, le istanze e controdeduzioni presentate dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine Garda Classico, Garda bresciano e San Martino della Battaglia, avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 23 e 24 giugno 2011 sulla citate istanze e controdeduzioni, con il quale sono state parzialmente accolte le richieste formulate con il conseguente adeguamento dell'articolo 2 del disciplinare, concernente la composizione della base ampelografica dei vigneti, dell'articolo 6 relativamente ad alcuni descrittori delle caratteristiche al consumo e dell'art. 7 circa l'utilizzo della dicitura "Chiaretto della Valtenesi" in etichetta;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Valtenesi" in conformita' ai pareri espressi, in data 21 e 22 marzo 2011 e 23 e 24 giugno 2011, dal sopra citato Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Valtenesi" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi", provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 4

1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata "Valtenesi".
Roma, 14 luglio 2011

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
Disciplinare di di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Valtenesi"

Articolo 1

Denominazione

1.La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

-"Valtenesi"
-"Valtenesi" chiaretto.
Articolo 2

Base ampelografica

1.I vini a denominazione di origine " Valtenesi" nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo del 50% da vitigni Groppello (nei tipi " Gentile" e/o "Mocasina").

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 50% , le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,e con l'esclusione dei vitigni a bacca rossa di cui all'allegato 4 del DM 23/12/2009 che potranno concorrere complessivamente nella misura massima del 10 %.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtenesi» , comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del lago di Garda: Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.

Comprende inoltre parte dei territori dei comuni di Lonato del Garda e di Desenzano del Garda, ricadenti all'interno della linea ideale di delimitazione che, partendo dal lago di Garda, in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato e Padenghe, si dirige verso ovest seguendo il confine stesso. Tale linea prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese; devia poi verso sud e segue il confine amministrativo prima tra Lonato e Bedizzole, poi tra

Lonato e Calcinato fino ad incontrare l'autostrada "Serenissima". Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione est fino all'altezza del sottopassaggio che congiunge via Arcangelo da Lonato con via Pre'; a questo punto la linea segue la via Pre' in direzione sud, poi segue la via san Polo la quale piegando prima verso ovest, poi verso sud, conduce alla via Malocco sopra; con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta; la linea prosegue

ancora in direzione sud seguendo la via Staffolo fino all'incrocio con la via Slossaroli; segue ora detta via in direzione est, si allinea quindi a nordest lungo la via Fornaci dei Gorghi e prosegue quindi in direzione nord lungo la provinciale del Benaco fin oltre le arcate del viadotto ferroviario nell'abitato di Desenzano ove, piegando prima ad est e poi a nord, arriva al lago in localita' Desenzanino. Il confine segue poi la riva del lago in direzione nordovest fino a congiungersi al punto di partenza.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtenesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare e collinare di buona esposizione.

I sesti d'impianto e i sistemi di potatura (corti e medi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

La forma di allevamento dei nuovi impianti dovra' essere la spalliera; e' pero' consentita l'iscrizione allo schedario viticolo di vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare strutturati con forme di allevamento diverse, purche' non espanse.

Per i vigneti di nuovo impianto o reimpianto, la densita' di piante non puo' essere inferiore a 4400 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto; per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sara' sufficiente una densita' di piante non inferiore a 3200 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto.

E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;

2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: produzione zero;

3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: vigneto a pieno regime produttivo;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: vigneto a pieno regime produttivo.

Per i vigneti a pieno regime produttivo, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Valtenesi" non deve essere superiore a 11 tonnellate per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Lombardia, con proprio decreto, anche su istanza del consorzio di tutela riconosciuto e delegato, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata"Valtenesi" al momento della raccolta, nel loro insieme devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3; tuttavia, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro l'ambito dei seguenti comuni : Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

Per i vini a denominazione di origine "Valtenesi", la resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 68%.

Qualora superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la produzione del vino "Valtenesi" nella tipologia chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce .

Per i vini a denominazione di origine "Valtenesi" e' ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varieta' di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovra' essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo.

Per i vini a denominazione d'origine "Valtenesi" l'immissione al consumo potra' avvenire esclusivamente a partire dal 1 Settembre successivo alla vendemmia per la tipologia "rosso", e dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia "chiaretto".

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Valtenesi» all' atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valtenesi" tipologia rosso

- colore: rosso rubino, anche intenso, brillante con eventuali riflessi granati con l'invecchiamento;

- odore: vinoso, caratteristico, da giovane puo' essere fruttato in seguito anche speziato;

- sapore: sapido, fine, equilibrato , caratteristico ;

- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%;

- acidita' totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Valtenesi"chiaretto

- colore: rosa piu' o meno intenso talvolta con riflessi rubino o lievemente aranciati;

- odore: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori floreali e fruttati;

- sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido, fine, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%;

- acidita' totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" vengano utilizzati contenitori di legno il vino potra' presentare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' obbligatorio riportare l'annata di produzione .

Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtenesi" tipologia rosso non e' ammesso riportare l'indicazione "rosso".

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" puo' essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'apposito schedario viticolo, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.
E' inoltre consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive di cui all' allegato elenco positivo.

Articolo 8

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, in vetro, aventi capacita' previste dalla legge, non superiore a litri 9, con chiusura idonea alla conservazione ed all'affinamento del vino contenuto, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo .
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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