Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 luglio 2011
Riconoscimento, al sig. Ferrer Rodriguez Ronald Henry, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Ferrer Rodriguez Ronald Henry, nato a Lima l'8 luglio 1975, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil» di cui e' in possesso, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Civil» del 17 maggio 2006 conseguito presso «l'Universidad Nacional Federico Villarreal»;
Considerato che il sig. Ferrer Rodriguez Ronal Henry e' iscritto presso il Colegio de Ingenieros del Peru' Consejo Departamental de Lima» come attestato in data 21 luglio 2005;
Preso atto della documentazione attestante esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;
Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Ferrer Rodriguez Ronald Henry, nato a Lima l'8 luglio 1975, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Civil» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri seziona A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia;
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, fatta salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia (scritta e orale): 1) architettura tecnica e (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale;
Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.
 
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