Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 aprile 2011 |
Individuazione delle procedure e dei termini per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa agricola. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; Visti i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento; Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche; Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103-unvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; Visto il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2004, che stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate; Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, e comunicato alla Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse; Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state individuate le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto l'articolo 2 comma 4, del decreto legislativo n. 102/04 che prevede, tra l'altro, di stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi; Ritenuto di provvedere ad adeguare i termini, le modalita' e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari; Visto il decreto 30 novembre 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle nuove procedure e modalita' di erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa; Vista la proposta del gruppo di lavoro e le osservazioni pervenute dalla parte agricola e da quella assicurativa; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 23 marzo 2011;
Decreta:
Art. 1 Rischi assicurabili
1 - I rischi climatici sulle colture e sulle strutture aziendali, le fitopatie e gli attacchi parassitari resistenti agli ordinari trattamenti fitosanitari sulle colture, le epizoozie negli allevamenti e lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie o cause accidentali, sono assicurabili con polizze agevolate, nei termini stabiliti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto all'articolo 4, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni. 2 - I rischi possono essere coperti con polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico del produttore, calcolata secondo le procedure stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 ottobre 2008, o senza soglia di danno, nei termini indicati nel medesimo piano assicurativo. |
| Art. 2 Fonti di finanziamento
1 - La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze stipulate dai produttori assicurati, e' posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento: a) risorse comunitarie nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui all'articolo 103-unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle perdite prodotte da animali, a carico delle produzioni di uva da vino; b) risorse comunitarie derivanti dalla ripartizione annuale delle disponibilita' finanziarie dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, maggiorate della quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni (con esclusione dell'uva da vino, di cui al punto a), e delle epizoozie negli allevamenti zootecnici, con polizze con soglia di danno; c) risorse finanziarie per gli incentivi assicurativi nell'ambito del bilancio nazionale, in applicazione della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni, da utilizzare secondo il seguente ordine di priorita': 1) per la copertura dei rischi climatici a carico delle strutture aziendali, per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, non finanziabili dalla normativa comunitaria richiamata al punto b); 2) per l'integrazione del contributo comunitario di cui ai punti a) e b), fino alla concorrenza dell'aliquota massima dell'80 per cento, prevista dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013(2006/C 319/1); 3) per la copertura, con polizze senza soglia di danno, dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari sulle coltivazioni, con esclusione dell'uva da vino integralmente finanziabile con risorse comunitarie, e dei mancati redditi e abbattimenti forzosi negli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie. |
| Art. 3 Misura del contributo
1 - Il contributo concedibile nei limiti delle disponibilita' dei bilanci comunitario e nazionale, e' calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo sostenuta per il pagamento del premio assicurativo. La spesa ammessa a contributo e' determinata dall'ISMEA, secondo procedure e modalita' stabilite dal Piano assicurativo agricolo annuale. 2 - L'entita' del contributo sulla spesa ammessa, calcolata secondo le procedure indicate al comma 1, per il pagamento del premio delle polizze agevolate verificate dall'organismo pagatore o dalle regioni, nei limiti di rispettiva competenza, in relazione alla normativa di riferimento, comunitaria o nazionale, alle tipologie di polizza e ai rischi coperti, e' cosi' determinata: a) - per i rischi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a carico dell'uva da vino, in attuazione del programma vitivinicolo nazionale, e' concedibile un aiuto fino: all'80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30% che coprono i rischi climatici; al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno che coprono i rischi climatici, le fitopatie, le infestazioni parassitarie e le perdite prodotte da animali; b) - per i rischi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in attuazione dell'articolo 68 e seguenti del regolamento (CE), n. 73/09, in cui sono previste polizze con soglia di danno del 30%, e' concedibile un aiuto fino al 65% della spesa ammessa a contributo; c) - per i rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): c1 - a carico delle strutture aziendali e' concedibile un aiuto nazionale fino: all'80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30%; al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno. c2 - a carico degli allevamenti per lo smaltimento delle carcasse, e' concedibile un aiuto nazionale fino al 50% della spesa ammessa a contributo; c3 - l'aiuto comunitario, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), puo' essere integrato dal contributo nazionale, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, fino alla concorrenza delle seguenti aliquote percentuali massime previste dal decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni: 80 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con soglia di danno del 30%; 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno o che coprono anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari; c4 - a carico delle coltivazioni, con esclusione dell'uva da vino finanziata da risorse comunitarie, a copertura dei rischi climatici, delle fitopatie e degli attacchi parassitari a carico degli allevamenti zootecnici a copertura dei mancati redditi e degli abbattimenti forzosi a seguito di epizoozie, con polizze senza soglia di danno e' concedibile un contributo nazionale fino al 50% della spesa ammessa; d) al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli Organismi pagatori possono erogare il contributo massimo consentito dal rispettivo regime di aiuto la cui spesa e' coperta da economie o compensazioni derivanti da altre misure previste nell'ambito del medesimo regime di aiuto o da eventuali assegnazioni aggiuntive a carico del bilancio nazionale. |
| Art. 4
Presentazione della domanda di aiuto e modalita' di erogazione del contributo
1 - Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo, per la copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), la domanda e' presentata dal produttore agricolo all'Organismo pagatore competente per il territorio di ubicazione del vigneto, secondo le modalita' definite dall'Agea; il medesimo Organismo pagatore provvede all'erogazione dell'aiuto. 2 - Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera b), la domanda deve essere presentata dal produttore agricolo all'Organismo pagatore nell'ambito della domanda unica per gli aiuti comunitari, nei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria. 3 - Il contributo integrativo nazionale sulla spesa per le polizze individuali, nei limiti ed alle condizioni stabilite al precedente articolo 3, comma 2 lettera c 3, e' erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Organismo pagatore a carico della domanda prodotta per l'analogo aiuto comunitario di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto delle risultanze istruttorie e dell'entita' del contributo comunitario riconosciuto; 4 - Il contributo integrativo nazionale sulla spesa premi per le polizze collettive, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2 lettera c 3, sottoscritte dagli imprenditori agricoli attraverso gli organismi associativi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche e integrazioni, che hanno anticipato il pagamento del premio per conto degli associati, e' erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali agli organismi stessi, previa domanda da presentare tramite le Regioni e le Provincie autonome, per il parere di competenza, unitamente al consuntivo di spesa della contabilita' separata per le attivita' di difesa di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 102/04, tenendo conto dei controlli e delle determinazioni dell'Organismo pagatore e dell'entita' del contributo comunitario riconosciuto. Lo schema di domanda e' scaricabile dal sito internet www.politicheagricole.gov.it. 5 - Il contributo nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c 1,c 2, c 4, per la copertura dei rischi non finanziabili con risorse comunitarie, e' erogato sulla base di domanda presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per le polizze collettive, la domanda, secondo lo schema scaricabile dal sito internet www.politicheagricole.gov.it - fondo solidarieta' nazionale - interventi assicurativi, e' presentata tramite le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti, entro 30 giorni dall'approvazione del consuntivo di spesa della contabilita' separata per le attivita' di difesa di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 102/04, dagli Organismi associativi che hanno provveduto al pagamento del premio e ai quali sara' erogato il contributo per conto degli associati. Per le polizze individuali, la domanda e' presentata via web unitamente all'informatizzazione dei dati di polizza nel portale SIAN e le quietanze di pagamento dei premi sono inviate alle regioni e province autonome per il parere di competenza. 6 - Ai riscontri dei dati di polizza, anche a campione, di cui al comma 5, acquisiti nella banca dati SIAN con i dati del fascicolo aziendale, provvedono le Regioni e le Province autonome territorialmente competenti, che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di contributo unitamente al consuntivo di spesa per le polizze collettive e delle quietanze di pagamento dei premi per le polizze individuali, esprimono il parere di competenza. Nei successivi 30 giorni, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al pagamento del contributo. |
| Art. 5 Stipula delle polizze
1 - Per la copertura dei rischi aziendali, di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli aventi i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, possono stipulare polizze agevolate in forma individuale, oppure in forma collettiva aderendo ad una delle associazioni di imprenditori agricoli, costituite nei termini, per gli scopi e le finalita' di cui all'articolo 11 e seguenti, del predetto decreto legislativo. 2 - Prima della stipula della polizza occorre accertare che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le colture che si intendono assicurare trovino rispondenza con i dati della consistenza zootecnica ed i macrousi delle superfici riportati nel fascicolo aziendale presente nella banca dati SIAN. In presenza di difformita' dei dati del fascicolo rispetto alla effettiva consistenza aziendale o qualora il fascicolo risultasse del tutto assente, occorre provvedere all'aggiornamento ovvero alla sua nuova costituzione prima della stipula della polizza; 3 - Alle verifiche ed agli adempimenti di cui al comma 2 provvedono gli imprenditori agricoli rivolgendosi agli Organismi Pagatori territorialmente competenti. 4 - Le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva e', in ogni caso, imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui e' stata stipulata la polizza. |
| Art. 6 Informatizzazione dei dati di polizza
1 - Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla stipula, e comunque non oltre i termini per l'informatizzazione delle polizze riportati all'articolo 8, le polizze agevolate devono essere inviate via web alla banca dati assicurativi SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per l'acquisizione, secondo le specifiche tecniche elaborate nell'ambito del SIAN stesso, d'intesa con le Amministrazioni competenti al trattamento dei dati: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni/Province autonome, Agea, Organismi pagatori, Ismea. Gli organismi collettivi di difesa, previo accordo per la definizione delle modalita' con il gestore Sian, possono inviare i dati di polizza informatizzati dei propri associati in maniera cumulativa, e previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai controlli, possono trasmettere i dati anche in tempi successivi e comunque entro termini temporali che consentano gli accertamenti di cui al successivo articolo 7, tra i quali la verifica in campo della presenza delle colture assicurate. 2 - Per l'informatizzazione delle polizze individuali nel portale SIAN gli imprenditori agricoli provvedono rivolgendosi all'Organismo pagatore territorialmente competente. 3 - Ai medesimi adempimenti, per le polizze collettive, provvedono gli Organismi associativi attraverso il Portale SIAN. 4 - L'invio alla banca dati assicurativi SIAN dei dati di polizza ha valore di prenotazione di spesa, sui quali le Amministrazioni pubbliche avviano i controlli di competenza per l'erogazione dell'aiuto comunitario e nazionale a favore degli aventi diritto, dopo la presentazione della domanda formale e la dimostrazione del pagamento del premio nei termini stabiliti al precedente articolo 4. |
| Art. 7 Controlli sui dati di polizza
1. I dati di polizza acquisiti nella banca dati assicurativi SIAN, prima del pagamento del contributo sono sottoposti ai controlli per accertare preventivamente: i requisiti soggettivi del produttore per l'ammissibilita' a contributo della relativa polizza; la congruita' delle superfici e dei rispettivi macrousi e della consistenza zootecnica con i dati contenuti nel fascicolo aziendale, tenendo conto dei limiti di tolleranza consentiti dalla normativa comunitaria o nazionale. Tali controlli sono svolti dagli Organismi pagatori nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo per le polizze che beneficano dei contributi comunitari. Per le polizze non finanziabili con contributi comunitari tali controlli sono effettuati dalle Regioni e Province autonome, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6. 2. Nell'ambito del sistema informativo viene verificata in modo automatico la corrispondenza con il Piano assicurativo agricolo annuale, in particolare con i rischi coperti, nonche' la conformita' dei prezzi unitari utilizzati per la determinazione dei valori assicurati, con i prezzi unitari massimi, da individuare con apposite codifiche, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000. |
| Art. 8 Termini informatizzazione polizze e pagamento dei premi
1 - In relazione ai rischi coperti sono stabiliti i termini perentori di seguito indicati per l'informatizzazione delle polizze e per il pagamento dei premi: a) Uva da vino: termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze informatizzate in precedenza: 15 giugno; termine ultimo per il pagamento dei premi e la presentazione all'Organismo pagatore, delle quietanze di pagamento dei premi: 15 settembre; b) Altre produzioni vegetali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici: termine ultimo per l'informatizzazione delle polizze o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze informatizzate in precedenza: 30 novembre; termine ultimo per il pagamento dei premi e la presentazione all'Organismo pagatore, delle quietanze di pagamento dei premi: 30 novembre per le polizze sottoscritte nel primo semestre, la cui efficacia di copertura dei rischi a carico delle produzioni vegetali, degli allevamenti zootecnici e delle strutture aziendali, si conclude entro il 31 dicembre; 31 marzo dell'anno successivo per le polizze sottoscritte nel secondo semestre, la cui efficacia di copertura del rischi a carico delle produzioni vegetali si conclude entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di motivate e documentate esigenze rappresentate dagli Enti interessati, sentite le Regioni, i termini predetti possono essere rideterminati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 9 Tempi di erogazione del contributo
1 - i contributi comunitari sulla spesa ammessa a contributo, sono erogati: entro il 15 ottobre per la copertura assicurativa dell'uva da vino; dal primo dicembre dell'anno in cui e' stata stipulata la polizza, al 30 giugno dell'anno successivo, per la copertura assicurativa degli altri prodotti e degli allevamenti. 2 - Il contributo nazionale, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, e' erogato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, corredata del parere favorevole regionale e della documentazione di consuntivo per le polizze collettive, ovvero della dimostrazione di spesa per le polizze individuali. |
| Art. 10 Informatizzazione dei risarcimenti
1 - La fornitura dei dati sui risarcimenti attraverso il portale SIAN deve essere effettuata entro il: 31 gennaio dell'anno successivo, per le polizze che esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente; 31 maggio per le polizze che coprono i rischi a cavallo di due anni; 2 - Agli adempimenti di cui al punto 1 provvede: l'Organismo associativo per le polizze collettive; l'imprenditore agricolo che ha stipulato la polizza individuale rivolgendosi all'organismo pagatore territorialmente competente. Le imprese assicurative, ai fini del riscontro anche a campione dei dati di cui sopra, trasmettono ad Ismea i dati sui risarcimenti secondo specifiche tecniche Sian. 3 - L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nella banca dati assicurativi SIAN, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi per l'anno successivo, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, segnalando al SIAN le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi. |
| Art. 11 Sanzioni
1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'esclusione dai benefici di legge. 2. In mancanza degli adempimenti da espletare anche successivamente all'incasso del contributo, come la verifica del pagamento del premio da parte dell'assicurato o del rimborso del premio stesso anticipato dall'organismo associativo di appartenenza per le polizze collettive, e l'informatizzazione dei risarcimenti da acquisire nella banca dati assicurativi del SIAN, si procedera' alla revoca dei contributi eventualmente dovuti ed al recupero dei contributi erogati, anche attraverso la compensazione a carico degli incentivi per gli anni successivi. |
| Art. 12 Norme transitorie e finali
1 - Le disposizioni del presente decreto, dove i tempi tecnici necessari lo permettano, si applicano anche per la campagna assicurativa 2010, relativamente agli adempimenti ancora da espletare. 2 - Limitatamente alla campagna assicurativa 2010, in considerazione delle difficolta' emerse nel primo anno di applicazione delle nuove misure comunitarie per la copertura assicurativa dell'uva da vino, delle altre colture e degli allevamenti, di cui al regolamento (CE)1234/2007, articolo 103-unvicies e regolamento (CE) n.73/2009, articolo 68, le polizze non ammesse agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la ritardata o mancata presentazione della domanda, possono beneficiare dell'analogo aiuto nazionale, previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche e integrazioni. 3 - Con successivo decreto ministeriale possono essere apportate modifiche o integrazioni alle procedure previste nel presente provvedimento, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari ed a snellire le relative procedure. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 20 aprile 2011
Il Ministro: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 1ยบ giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 280 |
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