Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 giugno 2011
Criteri e modalita' per la determinazione del contributo a favore degli enti - ex lege n. 40/87 - per l'anno 2011.


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative;
Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006 n. 51 apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge 40/87;
Vista la legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 che, nel testo coordinato, all'art. 1 comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'individuazione delle modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 40/87;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2008;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2009.
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010 che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge 40/87 per l'anno 2010.

Decreta:

Art. 1
Esercizio finanziario

1. Esclusivamente per l'anno 2011 le modalita', i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 40/87 sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.
2. Per l'individuazione delle modalita', termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvedera' con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, decreto ministeriale 22 gennaio 2010 n. 9/VI/2010 e decreto ministeriale 22 ottobre 2010 n. 365/VI/2010.
 
Art. 2
Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 3
Ripartizione del contributo

1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2010 del contributo della legge 40/87 con decreto direttoriale n. 203/CONT/VI/2010 del 28 dicembre 2010, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.
 
Art. 4
Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili e' relativo all'esercizio finanziario 2011.
 
Art. 5
Modalita' di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2011 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007.
 
Art. 6
Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.
Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro: Sacconi
 
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