Gazzetta n. 182 del 6 agosto 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, e' stato predisposto il presente documento, nel quale vengono esaminati nel dettaglio ognuno dei requisiti richiesti, individuando per ciascuno di essi le corrette modalita' operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi. A) Requisiti di ordine generale
Per quanto concerne i requisiti di carattere generale, si rileva che l'art. 78 individua gli stessi rinviando ai contenuti dell'art. 38, comma 1, e 39 commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, i quali riproducono nella sostanza i requisiti gia' individuati dall'art. 17 del D.P.R. 34/2000, salvo introdurre elementi aggiuntivi e/o di peculiarita' che saranno oggetto della presente trattazione.
Nell'analisi di tali disposizioni e' emersa, in primo luogo, la mancanza di un esplicito riferimento (contenuto viceversa nell'art. 17 del D.P.R. n. 34/2000) al requisito della cittadinanza; pertanto, l'individuazione dei soggetti che possono conseguire l'attestazione va ricercata tra le norme codicistiche che disciplinano la legittimazione degli operatori economici alla partecipazione alle gare.
Emerge in primo luogo la disposizione contenuta nell'art. 34, comma 1, lettera f-bis) del Codice, che estende la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici agli operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonche' la disposizione di cui all'art. 47, che prevede espressamente "Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane".
Ne consegue, dunque, che alla luce del nuovo quadro normativo la residenza in Italia non costituisce requisito per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione neanche per gli operatori economici stabiliti negli Stati rientranti nel disposto normativo sopracitato.
Per quanto concerne le modalita' operative inerenti la qualificazione delle imprese non nazionali, il citato art. 47 del Codice prevede che per gli operatori economici, stabiliti negli Stati ricompresi nel medesimo articolo, la qualificazione e' ammessa alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, precisando al secondo comma che, al fine di rimuovere ogni effettivo ostacolo, la qualificazione non e' condizione necessaria per la partecipazione alla gara.
Nel medesimo articolo risulta ulteriormente specificato che in tali casi l'idoneita' a partecipare alla gara dovra' essere provata dall'operatore economico straniero con la presentazione di documentazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi di origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani.
Da ultimo la norma, richiamando il disposto dell'art. 38 comma 5 del Codice, fa salva la possibilita' degli operatori economici stranieri di utilizzare, per la dimostrazione del possesso dei requisiti nel caso in cui alcun documento o certificato sia rilasciato dallo stato di appartenenza, una dichiarazione giurata o un suo equipollente, resa davanti agli organi competenti.
Nel dettaglio, l'art. 39 del Codice, richiamato dallo stesso art. 78 del Regolamento, oggetto della presente trattazione, nel disciplinare i requisiti di idoneita' professionale, stabilisce che i concorrenti alle gare e, in forza del rinvio contenuto nel Regolamento, anche le imprese da qualificare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.
Se invece si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali specificati negli allegati al Codice.
In conclusione, per le imprese straniere che intendano conseguire in Italia l'attestato di qualificazione si ritiene applicabile il principio, ricavabile dalle suddette norme, secondo cui per la dimostrazione dei requisiti, le imprese sono tenute alla presentazione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per la qualificazione, con l'eccezione contenuta nell'art. 38, comma 5 del Codice (per l'ipotesi di mancanza di idonee certificazioni o documentazione negli stati di appartenenza).

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Passando ora ad analizzare le disposizioni codicistiche richiamate dal Regolamento, si rileva che le stesse consentono alle imprese di attestare il possesso dei requisiti in fase di gara mediante dichiarazione sostitutiva conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Tale norma, ai fini della presente trattazione, necessita di essere coordinata con le previsioni contenute nel Titolo III del Regolamento riguardanti il Sistema di qualificazione e requisiti per l'esecutore dei lavori e, in particolare, con le norma contenuta nell'art. 76, comma 2 riguardante l'obbligo, per le imprese che intendano ottenere l'attestazione, di produrre il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. completo di nullaosta antimafia, nonche' con quanto previsto dall'art. 78, comma 2 che demanda all'Autorita' di stabilire la documentazione mediante la quale le imprese dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Pertanto, in attuazione di tali norme, al fine di garantire la correttezza del sistema di qualificazione e il corretto funzionamento del mercato, le imprese in sede di qualificazione saranno tenute per la dimostrazione dei requisiti alla presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti in capo alle medesime il possesso di ogni requisito di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero alla presentazione di determinate documentazioni, come in seguito dettagliato, che dovranno essere oggetto di verifica da parte delle SOA ai sensi dell'art. 70 comma 1, lettera f). Tale norma prevede, infatti, che le SOA nella loro attivita' di qualificazione devono "Verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78". Ne consegue che le SOA, in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione.
A tale riguardo appare utile richiamare i chiarimenti forniti dall'Autorita' con la Determina n. 1 del 15 marzo 2011, in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del Regolamento, nella quale si prevede tra le fattispecie sanzionabili correlate all'attivita' di attestazione quella descritta al punto 2.7.6. "... non avere verificato: 1) la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato (...),.
Altra fattispecie sanzionabile correlata all'attivita' di attestazione risulta richiamata al punto 2.13.1, riguarda "Inadempimento, derivante da rilascio dell'attestazione di qualificazione mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti, non presenti nel casellario informatico e non confermati dalle stazioni appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto previsto nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 27.07.2010 e del successivo comunicato alle SOA n. 62 del 20.09.2010".
Sulla base di dette indicazioni, gli Organismi di attestazione saranno oggetto di un procedimento sanzionatorio qualora venga accertata una carente o inefficace attivita' di verifica nonche' nell'ipotesi che le SOA rilascino l'attestazione di qualificazione sulla base di dichiarazioni e/o documentazione non confermate dal soggetto a cui ne e' stato richiesto il riscontro.
Le SOA, dopo aver attuato tutte le verifiche necessarie e non avendo ricevuto alcuni dei riscontri richiesti, dovranno effettuare le segnalazioni del caso all'Autorita' secondo le indicazioni fornite dai menzionati Comunicato 62/2010 e Determina 6/2010; in tali condizioni, gli stessi Organismi, dopo aver svolto una rigorosa verifica della documentazione esibita che escluda evidenti profili di anomalia e fornisca una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno - anche in assenza di alcuni dei riscontri richiesti - procedere al rilascio degli attestati trascorso un periodo minimo di trenta giorni dalla data di ricezione da parte dei destinatari delle richieste di conferma.
Resta inteso che, qualora la documentazione sia prodotta in originale dalle imprese, le SOA possono limitare la verifica ad un riscontro formale dell'autenticita' della documentazione, e procedere in ulteriori verifiche presso i soggetti depositari e/o emittenti qualora vengano in rilievo anomalie e/o irregolarita'.

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Si prosegue ora nell'esame dettagliato dei singoli requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del Codice e richiamati nel Regolamento, nonche' delle modalita' con le quali le Imprese sono tenute a dimostrare la sussistenza di detti requisiti, individuati dalla norma nell'assenza delle cause ostative di seguito indicate ed analizzate.
Art. 38, c. 1, l. a): "Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni" (Art 17, c. 1 lett. g) e h) del D.P.R. n. 34/2000)
Con tale disposizione, il sistema della qualificazione viene uniformato al regime normativo previsto in tema di procedure di aggiudicazione, limitando il divieto alla qualificazione per gli operatori economici che si trovano nei suindicati stati o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.
Si evidenzia che nell'articolo manca come elemento ostativo il riferimento alla liquidazione volontaria, non necessariamente indicativa di uno stato di decozione dell'impresa e che non esclude la prosecuzione, anche parziale, dell'attivita' d'impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1873/2006).
Si evidenzia ulteriormente, rispetto al regime di cui al D.P.R. n. 34/2000, il mancato riferimento all'amministrazione controllata in conseguenza dell'intervenuta soppressione dell'istituto per effetto della riforma della disciplina delle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. n. 5/2006.
Da ultimo, si sottolinea che non assume valore ostativo l'amministrazione straordinaria; tale esclusione appare come logica conseguenza del fatto che, nell'ambito della procedura in esame, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' volta alla conservazione dell'impresa, cui e' consentito di continuare ad operare nel mercato in funzione di risanamento.
Cio' premesso, si evidenzia che al fine della dimostrazione del possesso del requisito in questione l'impresa e' tenuta a presentare - in originale - il Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. con dichiarazione d'inesistenza di fallimento nonche' il certificato del Tribunale competente che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Qualora, in luogo delle certificazione in originale del Tribunale competente l'operatore economico esibisca una dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, di inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo e di inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di una tali situazioni, la SOA sara' tenuta alla verifica dell'effettiva sussistenza del requisito e l'assenza della situazione ostativa riscontrando la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con l'acquisizione dell'originale delle certificazioni sopra menzionate.
Art. 38, c. 1, lett. b): "Nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (Nulla Osta Antimafia)" l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; (Art 17, c. 1 lett. b) del D.P.R. n. 34/2000)
Tale disposizione esclude dalla qualificazione i soggetti nei cui confronti risultano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Ai fini della definizione dell'elemento ostativo, va precisato in via preliminare che il procedimento per l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e' da ritenersi pendente quando sia avvenuta l'annotazione delle richiesta di applicazione della misura nei registri istituti dall'art. 34 della L. 55/1990 detenuti presso le segreterie della procura della Repubblica e presso le cancellerie dei Tribunali.
Le imprese sono tenute a dimostrare l'assenza delle cause ostative di cui alla citata lettera b) con la presentazione del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo di nullaosta antimafia per tutti i soggetti controllati in esso individuati e attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 dei soggetti indicati dalla norma non presenti tra quelli individuati nel Certificato C.C.I.A.A.
Le SOA, nell'attivita' di verifica, sono tenute in primo luogo ad individuare, sia per le Ditte Individuali che per le Societa', i soggetti muniti di rappresentanza cosi' come specificatamente individuati dalla norma in esame, gli incaricati della direzione tecnica; per le Societa' di capitali, in virtu' della disciplina introdotta dal Decreto Sviluppo e dalla successiva legge di conversione, le SOA sono tenute ad individuare il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci tramite CCIAA, copia dei verbali di nomina, libri soci, procure speciali etc. Sul punto va precisato, al fine di conferire logicita' e coerenza alle modifiche normative introdotte, che la locuzione "persona fisica" debba riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci.
Le SOA dovranno verificare, dunque, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive presentate da tutti i soggetti non indicati nel Certificato C.C.I.A.A con l'acquisizione dell'originale della certificazione prefettizia antimafia, che attesti espressamente che non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' l'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 38, c. 1, lett. c): "nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (Art 17, c. 1 lett. c) del D.P.R. n. 34/2000)
A seguito dell'estensione dell'art. 38 al settore della qualificazione, e' stato incluso tra gli elementi ostativi anche le condanne pronunciate con decreto penale divenuto irrevocabile (non previsto nell'art. 17 D.P.R. n. 34/2000).
Viene, altresi', estesa al settore della qualificazione la rilevanza dei reati connotati di gravita', commessi in danno dello Stato o della comunita', nonche' dei reati enunciati espressamente nell'art. 38.
Altro elemento di novita' introdotto con l'estensione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 al settore della qualificazione, e' la previsione del divieto anche per le condanne inflitte ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della stipula del contratto, qualora l'impresa non dimostri la propria dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con le modalita' gia' individuate dalla giurisprudenza, la quale puo' attuarsi in svariate forme, "purche' risulti esistente, univoca e completa".
La presente prescrizione e' stata "novellata" dal D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che come per la precedente lettera b) ha ampliato la sfera dei soggetti da sottoporre a verifica limitando, inoltre, la rilevanza delle condanne nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, riferito nel settore in esame alla stipula del contratto di attestazione.
Per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo si richiamano le considerazione svolte riguardo alla causa ostativa individuata nella citata lettera b).
Per la dimostrazione dell'insussistenza della causa ostativa in esame, le imprese interessate presentano le dichiarazioni sostitutive, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 dei soggetti indicati nella presente lettera (quali titolari, legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici etc.) in cui sono tenuti ad indicare tutte le condanne penali riportate, comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il soggetto dichiarante, comunque, non e' tenuto ad esprimere alcuna valutazione in ordine all'incidenza sulla moralita' professionale dei reati dichiarati.
Per la dimostrazione dell'assenza di cause ostative riferite ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, la giurisprudenza anche recente formatasi sul tema della partecipazione alle gare (Sent. TAR Lazio n. 18131/2010), ha ritenuto insufficiente la dichiarazione generica, resa dal rappresentante legale della societa' aggiudicataria, in ordine alla sussistenza di requisiti di moralita' professionale dei soggetti cessati dalla carica, in quanto solo gli stessi possono attestare in modo completo e veritiero di non trovarsi nelle situazione ostativa descritta, concernente qualita' personali di detti soggetti.
In realta', se l'impostazione giurisprudenziale appare sotto un profilo logica, in quanto solo l'interessato puo' rilasciare una dichiarazione completa e veritiera in merito alle eventuali condanne riportate, si rileva una difficolta' oggettiva delle imprese a reperire le dichiarazione dei soggetti ormai cessati dalla carica.
Pertanto, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in esame si ritiene che le imprese siano tenute, altresi', a presentare la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'indicazione dei soggetti che rivestono la qualifica di Direttore Tecnico, corredata dell'eventuale documentazione probante la completa dissociazione della stessa impresa nei confronti della condotta penalmente rilevante accertata nei confronti dei detti soggetti cessati dalle cariche di rappresentanza.
La SOA, in sede di istruttoria, e' tenuta ad acquisire presso gli archivi della C.C.I.A.A. la visura storica dell'impresa e le informazioni relative ai soci pregressi, per l'individuazione dei soggetti controllati e per quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la stipula del contratto di attestazione; provvede, altresi' all'acquisizione del Certificato integrale del Casellario Giudiziale per tutti i soggetti controllati, nonche' ad effettuare una visura del Casellario informatico dell'Autorita' (ex art. 8, comma 2, lett. Q del Regolamento).
Nel caso in cui la SOA riscontri la sussistenza di reati a carico dei soggetti controllati, la stessa sara' tenuta ad accertare i profili di gravita' e l'incidenza sulla moralita' professionale redigendo una specifica relazione da allegare e conservare per ogni opportuna verifica nel fascicolo istruttorio.
Art. 38, c. 1, lett. d): "Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55"; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa
Con l'estensione della lettera d) al settore della qualificazione viene introdotto un nuovo elemento in ordine al divieto di intestazione fiduciaria, gia' previsto per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni occulte delle organizzazioni criminali nell'esecuzione dei pubblici appalti.
Il fenomeno preso in considerazione dalla normativa e' quello del socio cui tale qualita' e' stata conferita fiduciariamente mediante trasferimento delle azioni o quote o del diritto di gestirle, consentendo l'esercizio dei relativi poteri.
La normativa richiamata non riguarda le societa' di persone attesa la natura giudica di quest'ultime che non prevedono la circolazione di quote intestabili a terzi.
Per la configurazione dell'ipotesi in esame, come precisato nella Determinazione dell'Autorita' n. 1/2010, non e' necessario il trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facolta', necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.
L'acclarata intestazione fiduciaria comporta la preclusione al conseguimento dell'attestazione. Ne deriva che, tranne il caso dell'intestazione fiduciaria concernente societa' appositamente autorizzate ai sensi della legge 23/11/1939, n. 1966, le quali a loro volta abbiano comunicato alle Amministrazioni interessate le identita' dei fiducianti, l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti, nonche', attraverso il rinvio contenuto nell'art. 78 del Regolamento, anche il divieto alla qualificazione.
Tale divieto alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione, perdurando, comunque fino alla rimozione della violazione.
Si precisa che l'obbligo della comunicazione delle Societa' Fiduciarie e' stato introdotto dal D.P.C.M. 187/91 di attuazione alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Come affermato dal Consiglio di Stato (cfr. Sent. n. 264/2011) in riferimento all'intestazione fiduciaria "... il divieto in questione deve dunque ritenersi in ogni caso violato e considerato come causa di esclusione automatica solo quando nel contesto di una pubblica gara venga ammessa a partecipare una singola societa' o un consorzio costituito da piu' societa' direttamente posseduti da una societa' fiduciaria non autorizzata; ....nel caso di societa' o di consorzi partecipati da societa' fiduciarie autorizzate, tale divieto deve ritenersi violato ed essere altresi' considerato come causa automatica di esclusione dalla gara solo quando la societa' o il consorzio partecipante alla gara abbia poi omesso la comunicazione di cui al predetto D.P.C.M.n.187 del 1991...".
Per la dimostrazione dei requisiti, l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 ed il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, nel caso in cui si tratti di Societa' partecipata da Societa' fiduciaria autorizzata, le comunicazioni volte a rendere note le identita' dei soggetti fiducianti.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, acquisisce la visura dell'impresa dalla quale risulti la composizione societaria della stessa ed effettua la verifica presso il Casellario Informatico ex art. 8 del Regolamento, al fine di verificare la sussistenza di eventuali segnalazioni da parte delle Amministrazioni committenti dell'inadempimento relativo alle violazioni del divieto di intestazioni fiduciarie rilevate nel corso degli appalti.
Art. 38, c. 1, lett. e): "Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio" (Art 17, c. 1 lett. l) del D.P.R. n. 34/2000)
La disposizione in esame esclude dalla qualificazione i soggetti che abbiano violato gli obblighi derivanti da rapporti di lavoro diversi da quelli contributivi e assistenziali previsti autonomamente dalla lettera i); tali infrazioni per costituire causa autonoma di interdizione alla qualificazione devono essere connotate dalla gravita' e risultare definitivamente accertate.
La definitivita' dell'accertamento puo' discendere o da una sentenza passata in giudicato qualora l'infrazione configuri un reato, ovvero da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, qualora la violazione configuri un mero illecito amministrativo.
La disposizione in esame prevede che le violazioni siano verificabili dalla consultazione dei dati in possesso dell'Osservatorio.
Per la dimostrazione dei requisiti, l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, oltre all'acquisizione del Casellario giudiziale dei legali rappresentanti e direttori tecnici dell'impresa ed effettua specifica visura presso il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento.
Art. 38, c. 1, lett. f): "Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante" (Art 17, c. 1 lett. i) del D.P.R. n. 34/2000)
Si ritiene, in primo luogo, di rilevare che la disposizione in esame non risulta estensibile integralmente al settore della qualificazione, in quanto la prima parte si riferisce a condotte delle imprese, riguardanti l'esecuzioni di prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara.
Tale situazione non risulta pertanto configurabile nel rapporto contrattuale tra SOA e impresa.
Nella presente trattazione rileva, pertanto, la seconda parte del dettato normativo, riferito "all'errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale", non circoscritto all'ambito dei rapporti intercorsi tra l'impresa e le stesse amministrazioni appaltanti, deputate alla valutazione dei requisiti e gia' previsto nell'art. 17 del D.P.R. n. 34/2000.
L'errore grave riguarda, infatti, in generale l'attivita' professionale dell'imprenditore che secondo la previsione in esame dovra' essere accertato con qualsiasi mezzo di prova e quindi reso noto attraverso varie modalita', quali ad esempio segnalazione diretta alla SOA da parte di una stazione appaltante, dell'impresa stessa o da altri soggetti, tra i questi si ritiene primaria la consultazione del Casellario informatico.
Per la dimostrazione dei requisiti, l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a consultare il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento, nonche' a valutare eventuali segnalazione o acquisizione di notizie pervenute da altri soggetti al fine di accertare l'eventuale sussistenza dell'elemento ostativo in esame.
Art. 38, c. 1, lett. g): "Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti" (Art 17, c. 1 lett. e) del D.P.R. n. 34/2000)
Sono escluse dalla qualificazione le imprese che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia fiscale.
Come peraltro precisato dall'Autorita', la definitivita' degli accertamenti dell'irregolarita' tributaria consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile; ne deriva che il provvedimento di accertamento non definitivo, perche' ancora impugnabile, non puo' comportare il divieto al conseguimento dell'attestazione.
In relazione a tale fattispecie l'Autorita', con la Determinazione n. 1/2010 ha altresi' precisato che le imprese devono essere considerate in regola con gli obblighi fiscali, qualora le stesse si siano avvalse di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale, riduzione del debito o infine, abbiano ottenuto una rateizzazione del debito.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 41/E del 3 agosto 2010, ha precisato che "La definitivita' dell'accertamento consegue, come noto, all'inutile decorso del termine per l'impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (si veda, al riguardo, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20-04-2010, n. 2213)".
Nella stessa circolare risulta chiarito che "A parziale rettifica di quanto chiarito con la citata circolare n. 34/E del 2007, quindi, ferma restandone l'attualita' per quanto concerne l'utilizzabilita' del modello attualmente in uso, ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate".
Si precisa che il decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, ha individuato con la modifica del comma 2 dell'art. 38 del Codice i presupposti di applicazione, prevedendo che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per la dimostrazione dei requisiti, l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a consultare il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento e ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate in originale l'attestazione di regolarita' fiscale.
Art. 38, c. 1, lett. h): "nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti " (Art 17, c. 1 lett. m) del D.P.R. n. 34/2000)
Il citato disposto prevede la rilevanza delle false dichiarazioni aventi ad oggetto i requisiti o le condizioni rilevanti per partecipare alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, potendo riferirsi ai requisiti soggettivi del concorrente ovvero agli elementi oggettivi dell'offerta o alle condizioni imposte dalla stazione appaltante. La norma non fa riferimento alle false dichiarazioni in merito ai requisiti rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione le cui conseguenze sono state regolamentate dal D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, con la modifica del successivo comma m-bis).
In conseguenza di tale norma l'impresa che sia incorsa in una falsa dichiarazione in fase di gara non puo' conseguire la qualificazione per il periodo di un anno dall'inserimento nel Casellario informatico della relativa annotazione.
Per tale fattispecie il D.L. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, con l'aggiunta del comma 1-ter all'art. 38 del Codice ha chiarito che l'interdizione annuale interviene solo se, in conseguenza della segnalazione da parte della stazione appaltante di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, l'Autorita' ritiene che la dichiarazione non veritiera o la falsa documentazione siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione.
Per la dimostrazione dei requisiti l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a consultare il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento.
Art. 38, c. 1, lett. i): "Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti" (Art 17, c. 1 lett. d) del D.P.R. n. 34/2000)
Sul punto valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alla lettera g) dell'art. 38, comma 1 del Codice in merito alla definitivita' dell'accertamento.
Al riguardo e' intervenuto il D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, il quale, modificando il comma 2 dell'art. 38 ha previsto che "Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
In merito a tale argomento, il Ministero del Lavoro ha chiarito, con decreto del 24 ottobre 2007, che ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
Per la dimostrazione dei requisiti, l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a richiedere direttamente allo sportello unico previdenziale il DURC; in considerazione della validita' temporale trimestrale dello stesso, cosi' come individuata anche dalla Determina 1/2010, si ritiene che nel caso in cui l'istruttoria di attestazione si protragga oltre il predetto termine, la SOA dovra' acquisire una nuova certificazione che attesti la regolarita' contributiva al momento del rilascio dell'attestato.
Art. 38, c. 1, lett. l): "Che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2"
L'introduzione di tale requisito costituisce una novita' rispetto al regime di cui al D.P.R. n. 34/2000 prevedendo, quale causa di esclusione dalle procedure di affidamento e dal conseguimento dell'attestazione, l'omissione della presentazione della certificazione sull'osservanza della normativa a tutela dei disabili.
In realta', l'art. 17 della citata legge e' stato di recente modificato dall'art. 40, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008 che ha stabilito che "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili".
La riforma recepisce la circolare 10/2003 del Ministero del Lavoro, che aveva comunque gia' stabilito che "sara' cura delle amministrazioni interessate (e quindi delle SOA)effettuare, nei confronti delle azienda che risultera' aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento".
Per la dimostrazione dei requisiti, l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a acquisire la certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro attestante l'osservanza da parte dell'impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.
Art. 38, c. 1, lett. m): "Nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248"
L'art. 78 del Regolamento, richiamando la citata disposizione, introduce espressamente come causa ostativa al conseguimento dell'attestazione le sanzioni che comportano il divieto a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Il primo riferimento riguarda le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonche' da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Il D.P.R. n. 313/2002 prevede l'istituzione del servizio certificativo dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prevedendo che l'ente interessato ha diritto di ottenere tale certificato nel quale sono riportate le iscrizione esistenti dell'anagrafe amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei relativi carichi pendenti, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimenti per decreto.
La norma in esame prevede, inoltre, come elemento interdittivo l'assunzione irregolare di mano d'opera, nonche' le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro con il richiamo all'art. 36-bis, comma 1 del decreto legge n. 223/2006, sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, le disposizioni richiamate prevedono che la violazione degli obblighi di cui sopra comporta da parte del Ministero del Lavoro la sospensione dell'attivita' di impresa, che viene comunicata all'Autorita' per la Vigilanza ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che adotta un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazione e alla partecipazione a gare pubbliche per una durata variabile, computata secondo le previsioni ivi contenute.
La norma richiama altresi' nell'elencazione delle ipotesi interdittive un'ipotesi generale riferita a qualsiasi sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., potendosi trattare di sanzione amministrativa, di prevenzione, di sanzione penale accessoria.
Per la dimostrazione dei requisiti l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, che attesti la mancata applicazione a proprio carico di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a acquisire - in originale - il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e la visura, ex art. 33, comma1 del DPR 313/2002, di tutte le iscrizioni riferite all'impresa, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificato, in alternativa - se disponibile - la SOA acquisisce il certificato integrale dell'anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Art. 38, c. 1, lett. m-bis): "nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA".
La presente lettera, nella formulazione attuale, e' stata introdotta dal D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, congiuntamente all'aggiunta del comma 9-quater all'art. 40 del Codice, che definisce l'iter istruttorio finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico della notizia di "aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA", da cui ne discende l'effetto interdittivo di un anno.
Viene chiarito, infatti, che la durata dell'interdizione ai sensi dell'm-bis) sara' annuale qualora l'Autorita', in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ritiene che queste siano state rese con dolo o colpa grave
La norma va letta congiuntamente alle previsioni regolamentari contenute nella seconda parte dell'art. 78, comma 5 e 79, comma 18, nella parte in cui si prevede che nel caso di falsita' rilevate in corso di validita' dell'attestato, la SOA pronuncia la decadenza, dandone informativa all'Autorita' che ne ordina l'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione per il periodo di un anno.
Per la dimostrazione dei requisiti l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nella condizione ostativa in esame.
La SOA nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni e' tenuta a consultare il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento.
Art. 38, c. 1, lett. m-ter): "Isoggettidi cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"
La norma introduce quale causa ostativa l'ipotesi, applicabile ai soggetti controllati gia' individuati alla precedente lettera b), dell'omessa denuncia da parte degli stessi di essere stati vittime dei reati di concussione o estorsione aggravata; la fattispecie non ricorre quando il fatto e' stato commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa, come previsto dall'art. 4, comma 1, legge n. 689/1981.
La norma prevede che la circostanza in esame debba emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
Trasfusa nel settore della qualificazione la norma deve intendersi riferita all'anno antecedente la stipula del contratto di attestazione.
Per la dimostrazione dei requisiti, i soggetti controllati presentano la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.
La SOA, nell'attivita' di verifica sulla veridicita' delle dichiarazioni, e' tenuta a consultare il Casellario informatico ex art. 8 del Regolamento.
Art. 38, c. 1, lett. m-quater): "Che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale"
L'art. 78 richiama al rispetto integrale delle disposizioni di cui all'Art. 38 comma 1, il quale prevede come ultima fattispecie di esclusione la situazioni di controllo e di collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla medesima procedura di affidamento.
In realta' si ritiene che l'esistenza ipotesi di collegamento tra imprese non possa assumere rilievo ostativo ai fini della qualificazione. B) Requisiti di ordine speciale
L'articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l'attestato di qualificazione.
Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
I successivi commi del medesimo articolo, nonche' i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendone nel dettaglio le modalita' con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonche' i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l'effettiva sussistenza e entita'.
Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. n. 445/2000, laddove previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencati di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sara' prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformita' all'originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto etc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro Unico del Lavoro.
In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l'impresa cessionaria che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l'utilizzazione della documentazione facente capo all'impresa cedente, potra' presentare copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, qualora alla stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica qualora l'originale di tale documentazione rimanga nelle disponibilita' della cedente.
Il regolamento prevede inoltre per le ipotesi di cessioni aziendali la presentazione da parte dell'operatore economico richiedente l'attestazione della perizia giurata redatta da soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio; l'Autorita' a tale proposito ha ritenuto per ragioni di omogeneizzazione di estendere la previsione della perizia giurata ai casi di affitto di azienda o di rami di essa.
Resta inteso che, qualora la suddetta documentazione prodotta nelle citate forme presenti elementi di irregolarita', le SOA sono tenute ad effettuare ulteriori accertamenti al fine di riscontrarne la veridicita'.
Di seguito vengono, quindi, esaminate le prescrizioni normative contenute nell'articolo citato. Adeguata capacita' economica e finanziaria
L'adeguata capacita' economica e finanziaria attiene alla dimostrazione da parte delle imprese del possesso dei seguenti elementi di valutazione:
Idonee referenze bancarie
(Art. 79, comma 2, lettera a)
Al riguardo, nulla risulta esplicitato nella norma riguardo alla quantita' di referenze da produrre.
In considerazione della difficolta' di alcune imprese a reperire piu' attestazioni da diversi istituti di credito, si ritiene prospettabile un'interpretazione della norma intesa in termini di qualita' delle garanzie fornite piuttosto che di quantita'; pertanto, l'impresa esibisce la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La SOA verifica la veridicita' delle dichiarazioni rese dall'ente emittente laddove la referenza non sia fornita in originale direttamente alla SOA dall'Istituto bancario.
Cifra d'affari
(Art. 79, comma 2, lettera b)
L'adeguata capacita' economico-finanziaria e' dimostrata dall'impresa anche mediante la cifra d'affari, riferita ai lavori eseguiti negli anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto, che deve essere almeno pari agli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie e, quindi, alla dimostrazione della capacita' dell'impresa nel settore dei lavori in generale.
Si ritiene, altresi', che attraverso la verifica della cifra d'affari, la SOA possa valutare la congruenza tra detta attivita' e la speciale esperienza maturata nel settore della qualificazione e dimostrata mediante l'esibizione di certificati di esecuzione lavori.
La cifra d'affari puo' essere dimostrata dall'entita' dei lavori eseguiti in via diretta mediante presentazione di documenti contabili, tributari o fiscali, mentre per l'attivita' indiretta (e cioe' quella derivante dalla partecipazione a raggruppamenti o consorzi), la relativa cifra va dimostrata attraverso i bilanci dei consorzi o delle societa' di cui l'impresa fa parte.
Per la dimostrazione della cifra d'affari, il legale rappresentante presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dell'adeguata capacita' economico finanziaria, specificando per ogni annualita' fiscale utilizzata in sede di attestazione, la cifra d'affari totale, quella imputabile ad attivita' diverse e quella utile ai fini dell'attestazione.
Le societa' di persone S.a.s. e S.n.c. nonche' le ditte individuali'impresa, a corredo della dichiarazione sostitutiva, presentano copia conforme del mod. UNICO (completo di tutti i quadri, compresi i quadri IVA e quelli riguardanti gli studi di settore) e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento/trasmissione da parte Agenzia/Dipartimento delle Entrate.
La SOA, ai fini della verifica della veridicita' della dichiarazione sostitutiva e della documentazione presentata dall'impresa, acquisisce i modelli Unico presso (previo protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate), nonche' i bilanci depositati dalle societa' di Capitale e dai Consorzi stabili presso le banche dati della C.C.I.A.A cosi' come previsto dall'Art. 70, comma 2 del Regolamento.
La SOA verifica, inoltre, il rispetto dei parametri necessari in funzione delle categorie e classifiche richieste ("copertura" dell'importo totale delle classifiche richieste da parte della cifra d'affari, eventualmente rideterminata) e la veridicita' dei documenti prodotti dall'impresa. Adeguata idoneita' tecnica
Costituiscono indici del possesso di adeguata capacita' tecnica la presenza di una direzione tecnica qualificata, l'adeguato staff tecnico per le imprese che richiedono la qualificazione anche alla progettazione, nonche' la pregressa esperienza, dimostrata dall'esecuzione di lavori, in ciascuna delle categorie per cui si richiede la qualificazione, per un importo pari al 90% della Classifica richiesta, nonche' dall'esecuzione di un lavoro, in ogni singola Categoria oggetto della richiesta, per un importo non inferiore al 40% (o due lavori per il 55% o tre lavori per il 65%).
Il Regolamento individua ulteriori indici di idoneita' tecnica quali la presenza di un determinato numero di operai qualificati per la qualificazione nelle categorie specializzate OS e per, alcune di esse, la disponibilita' di adeguato stabilimento adibito alla produzione di determinati beni oggetto di qualificazione.
Idonea direzione tecnica
(Art. 79, comma 1, lett. b e comma 5, lett. a)
( Art. 87)
(Art. 248, comma 5)
(Art. 357,commi 23 e 29)
La direzione tecnica, cosi' come definita dall'art. 87, e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; essa puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.
I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
Il DPR 207/2010 introduce alcune novita' per la dimostrazione del predetto requisito alcune delle quali si ritiene necessario evidenziare.
Il comma 2) dell'art. 87 nel definire la tipologia dei titoli di studio idonei per detto requisito, chiarisce definitivamente che i titoli di studio di diploma di scuola media superiore ammessi per la qualifica di Direttore Tecnico sono Geometra e Perito Industriale Edile; per la qualificazione alle classifiche inferiori alla IV e' ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente che, come gia' individuato in precedenti pronunce dell'Autorita' nel diploma di Perito Tecnico Industriale; viene ribadito, altresi', che in assenza di idonei titoli di studio il requisito professionale puo' essere dimostrato mediante l'esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere.
I requisiti relativi alla idonea Direzione Tecnica da dimostrare per la qualificazione alle categorie OG2, O2-A, OS2-B e OS25, relative ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, sono oggetto di particolare disciplina all'interno del Titolo XI del Regolamento.
In particolare l'art. 248, al comma 5, stabilisce quanto segue in ordine ai soggetti cui affidare la Direzione Tecnica:
- categoria OG2: possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura;
- categorie OS2-A e OS2-B: ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- categoria OS25: ai soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice, che prevede la istituzione di appositi elenchi presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica nelle categorie in esame il citato comma 5 rimanda ai contenuti dell'Art. 87, commi 1) e da 3) a 7); in realta' il comma 7) non e' stato inserito nell'art. 87, in quanto il suo contenuto e' stato trasposto nell'art. 357, comma 23) che consente alle imprese di affidare la direzione tecnica a soggetti privi di idonei titoli di studio ma gia' qualificati come DT precedentemente all'entrata in vigore del DPR 34/2000.
Le nuove disposizioni regolamentari hanno ristretto la possibilita' che la Direzione Tecnica possa essere affidata a soggetti dotati di esperienza acquisita in tale settore quale direttore del cantiere; l'art. 357, comma 29 del Regolamento stabilisce infatti che tale possibilita' e' consentita solo per le categorie OS2-A e OS2-B per le classifiche inferiori alla III; sono escluse, pertanto, da tale deroga le categorie OG2 e OS25.
Per la dimostrazione di tali requisiti, l'impresa esibisce:
- contratto d'opera regolarmente registrato o dimostrazione dell'assunzione (Libro Matricola/Estratto del Libro Unico del Lavoro o lettera di assunzione) di ciascun direttore tecnico (non necessario se coincide con il titolare, rappresentante legale, amministratore o socio);
- per le societa' atto di nomina assembleare del direttore tecnico (o documentazione equivalente per aziende non soggette alla tenuta dei libri sociali);
- dichiarazione sostitutiva di unicita' di incarico resa dal direttore tecnico ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sul rapporto di collaborazione del direttore tecnico resa ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000;
- titolo di studio;
- idonee certificazioni di esecuzione lavori al fine della dimostrazione dell'esperienza professionale quinquennale, per ottenere la qualificazione fino alla III bis Classifica (deroga concessa dall'art. 87, comma 2, ultimo periodo);
- idonee certificazioni di esecuzione lavori per la dimostrazione dell'esperienza professionale quinquennale, al fine di ottenere la qualificazione fino alla II Classifica anche per categorie OS 2-A e OS 2-B;
- certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (nei casi previsti dall'art. 357, comma 23).
La SOA verifica il rispetto dei requisiti del Direttore Tecnico (titoli professionali, titolo di studio, legame con l'impresa, ufficialita' del ruolo) in funzione delle categorie e classifiche richieste dall'impresa; qualora l'impresa si avvalga della deroga prevista dall'art. 357, comma 23 del Regolamento, che consente alle imprese di avvalersi dei direttori tecnici, anche privi di idonei titolo di studio, gia' incaricati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000, la SOA acquisisce il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, o provvede a rilevare dal Certificato Camerale la sussistenza della data di nomina del direttore tecnico antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000.
Le SOA possono effettuare ulteriori verifiche circa l'idoneita' professionale dei direttori tecnici consultando la loro eventuale iscrizione presso gli albi professionali, nonche' presso gli elenchi on-line degli istituti scolastici, ovvero facolta' universitarie, presso i quali e' stato conseguito il titolo di studio (se presenti).
Per la verifica della comprovata esperienza professionale quinquennale, provvede altresi' ad effettuare i riscontri sulla veridicita' della relativa documentazione secondo le modalita' di verifica dei certificati di esecuzione lavori, di cui ai paragrafi successivi.
A tale riguardo si chiarisce che il conteggio dei 60 mesi deve tener conto dei mesi effettivamente lavorati, si deve tener conto, altresi', che ogni periodo lavorativo puo' essere computato una sola volta, ancorche' nel corso dello stesso vengano eseguiti piu' contratti contemporaneamente.
Qualificazione per progettazione(art. 79, comma 7)
Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice ovvero in concessione (ossia di progettazione ed esecuzione lavori), la norma prevede la possibilita' che l'impresa possa ottenere la qualificazione anche per la progettazione e costruzione, fermi restando gli ulteriori requisiti da dimostrare in sede di gara.
Come specifica il comma 7 del predetto art. 79, il requisito dell'idoneita' tecnica alla progettazione e' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui e' prevista la sua competenza, e da diplomati; detto personale deve essere assunto a tempo indeterminato.
Si precisa che per i componenti laureati dello Staff, la norma regolamentare in esame prevede che il numero minimo debba essere iscritto nei rispettivi Albi Professionali.
Possono essere considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, soci accomandatari e soci delle s.n.c., senza necessita' di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il nuovo dettato regolamentare introduce la figura professionale del Geologo limitatamente alle categorie nelle quali e' prevista la sua competenza; si ritiene, comunque, che lo stesso debba essere sempre associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' laureati, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla Classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V Classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
Al riguardo, l'impresa esibisce i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 con la quale si individuano i componenti dello staff tecnico di progettazione;
- titoli di studio dei professionisti indicati quali facenti parte dello staff tecnico;
- Libro Matricola/Estratto del Libro Unico del Lavoro o lettera di assunzione.
La SOA verifica la presenza, all'interno dell'organico aziendale, dello staff tecnico individuato dal legale rappresentante, verificando che sia composto dal congruo numero di laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato come previsto dalla norma.
Per i componenti dello staff in possesso di laurea ed abilitati all'esercizio della professione, la SOA ne verifica l'effettiva iscrizione all'Albo Professionale competente.
Esecuzione lavori(art. 79, comma 5, lettere b) e c)
L'adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata anche con la pregressa esperienza documentata dall'impresa nell'esecuzione dei lavori in ogni singola Categoria oggetto della richiesta di qualificazione.
La norma precisa che l'accesso ad una determinata Categoria e' condizionato dall'effettiva esecuzione dei lavori nella medesima Categoria per un importo non inferiore al 90% della Classifica richiesta, con l'esibizione di almeno un lavoro che raggiunga il 40% della Classifica richiesta, ovvero di due lavori che ammontino al 55% o ancora di tre lavori per un totale del 65%.
Il Regolamento individua come elemento probante del possesso di tale requisito i certificati di esecuzione lavori redatti secondo i modelli di cui agli allegati B, pertinenti ai lavori eseguiti per conto delle stazioni appaltanti.
Come nel previgente Regolamento l'art. 79, comma 14 prevede, ai fine della qualificazione sino alla III classifica, che la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori possa avvenire con l'esibizione di certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici; sul spunto va chiarito che il limite massimo fissato dalla norma di 2.500.000 di Euro e' da intendersi come ammontare complessivo dei CEL che possono essere esibiti al netto dell'abbattimento previsto dalla norma.
Le previsioni contenute nell'art. 86 del Regolamento chiariscono al comma 7 che per i lavori, eseguiti da committenti non tenuti all'applicazione del Codice e del Regolamento, l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori, corredata anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori; si ritiene, inoltre, che tali certificati debbano contenere le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato.
La norma, altresi', prevede, al comma 5, nel caso di lavori eseguiti per committenti privati che le imprese debbano corredare la domanda di qualificazione con la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita', relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) contratto stipulato;
c) fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Ulteriore chiarimento fornito dal Regolamento riguarda i lavori eseguiti in proprio, per i quali l'art. 86, al medesimo comma 7, prevede, anche per tali ipotesi, la presentazione di una certificazione di esecuzione lavori rilasciata direttamente dal direttore lavori.
Tale norma va letta congiuntamente al precedente comma 6, laddove si specifica che le imprese comprovano i lavori eseguiti in proprio con la presentazione della medesima documentazione di cui sopra, individuata dalle lettere a) e d), consistente nel permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita', relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato e copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Ulteriore elemento di novita' introdotto dal Regolamento risulta la precisazione contenuta nell'art. 83, comma 8 secondo cui la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non e' utilizzabile dalle SOA, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
Viene, altresi', precisato che la documentazione contabile non e' utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Elemento innovativo e' anche l'indicazione circa la necessita' di acquisire il certificato di regolare esecuzione, il quale assolvendo ad una funzione diversa, non puo' considerarsi intercambiabile con il CEL, tuttavia, l'obbligo di acquisire tale certificato puo' ritenersi superfluo per lavori di piccola entita', permanendo comunque l'onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell'appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non puo' essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito.
Particolari indicazioni vengono fornite dall'Art. 248, comma 2 del Regolamento in ordine alla qualificazione alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, per le quali le relative certificazioni, comprovanti l'avvenuta esecuzione dei lavori, eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche nonche' di committenti privati o in proprio, devono contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
Con riferimento alle medesime categorie di qualificazione, il successivo comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b) in tema di utilizzazione dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili da parte dell'impresa affidataria, prevede che i lavori eseguiti nelle suindicate categorie sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
Il Regolamento, all'art. 84 fornisce una specifica disciplina relativa ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero e realizzati da imprese con sede legale in Italia.
In particolare la norma prevede, analogamente alla dimostrazione dei lavori eseguiti sul territorio italiano, che l'operatore economico debba produrre alla SOA la certificazione di esecuzione lavori corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
In merito alla certificazione, risulta specificato che, nel caso in cui esista nel paese un soggetto pubblico deputato al rilascio di idonea certificazione, le imprese acquisiscono i certificati direttamente dall'organismo a cio' deputato; aggiunge la norma che tale certificazione deve essere legalizzata da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
Nel caso in cui le lavorazioni riguardano prestazioni eseguite per committenti privati, per le quali nel paese di esecuzione non e' prevista una certificazione da parte di un soggetto pubblico, la certificazione e' rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato a spese dell'impresa, dalla quale risultino i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
Prosegue altresi' la norma nel prevedere che le certificazioni debbano essere corredate da traduzioni certificate secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 84 e che il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione nei modi indicati, la trasmette al Ministero degli Affari Esteri che ne cura l'inserimento nel Casellario informatico.
Al fine di attribuire maggiori garanzie di veridicita' si ritiene opportuno onerare l'impresa a presentare ai fini della dimostrazione del requisito in esame, la dichiarazione sostitutiva che attesti la conformita' all'originale dei certificati di esecuzione lavori prodotti.
Al riguardo, l'impresa esibisce i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformita' all'originale delle certificazioni prodotte in copia;
- certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche in forma cartacea;
- copia dei certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche e inseriti nel Casellario informatico;
- certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita', relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
e) atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14);
- certificati di esecuzione lavori eseguiti in proprio, sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita', relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
c) copia dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti;
d) atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14);
- certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, rilasciati secondo le modalita' sopra descritte, corredati da:
a) copia del contratto;
b) copia del certificato di collaudo, laddove emesso;
c) ogni documento utile comprovante i lavori eseguiti.
La SOA, al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dall'impresa, relativamente ai CEL rilasciati da soggetti tenuti all'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento presenti sul Casellario informatico, acquisisce le medesime certificazioni attraverso la consultazione del Casellario, provvedendo a riscontrarne la relativa conformita'.
Relativamente alle certificazioni rilasciate da committenti pubblici non presenti sul Casellario, la SOA e' tenuta ad effettuare i riscontri di veridicita' formale e sostanziale presso gli Enti e/o Amministrazioni, secondo le modalita' gia' stabilite dall'Autorita' con la Determinazione n. 6/2010 e con il Comunicato n. 62/2010.
La SOA, nell'attivita' di attestazione, e' tenuta a controllare la corrispondenza delle categorie indicate nel CEL con quelle riportate nel bando di gara, o nell'avviso o nella lettera di invito o ancora nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi debitamente approvati; detta verifica puo' avvenire consultando il Casellario dell'Autorita' nella sezione riservata alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori; le SOA sono tenute, altresi', a segnalare all'Autorita' le eventuali incongruenze rilevate ad esito di tale controllo.
Per quanto concerne le certificazioni inerenti le lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice, le SOA, al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione presentate dell'impresa, e' tenuta ad effettuare il riscontro di veridicita' del CEL, del contratto e delle fatture presso i soggetti committenti; provvede altresi' al riscontro di veridicita' del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', presentati dall'impresa, presso l'Ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia.
Per i lavori eseguiti in proprio la SOA verifica la veridicita' del certificato di esecuzione lavori presso il Direttore dei lavori, nonche' la veridicita' degli atti autorizzativi presso gli Enti competenti.
Nel caso di lavorazioni rientranti nella Categoria OG12 la SOA e' tenuta ad effettuare i riscontri di veridicita' presso gli Enti Competenti all'approvazione dei piani di smaltimento.
Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA e' tenuta a verificare presso l'Ente preposto alla tutela del bene l'effettiva apposizione del visto anche nel caso di CEL presenti nel Casellario non rilasciati direttamente dal suddetto ente (Ministero Beni Culturali, Soprintendenza etc.).
Resta fermo l'obbligo delle SOA di procedere ai riscontri di veridicita' presso i committenti, nonche' presso l'Ente preposto nel caso di CEL pubblici non presenti nel Casellario e di CEL privati.
La SOA e' tenuta a verificare secondo quanto disposto dall'art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie e documentati nel CEL presentati dall'impresa siano stati effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.
Particolari profili di idoneita' tecnica(art. 79, commi 19 e 20)
Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato l'impresa deve dimostrare con l'estratto autentico del Libro Unico del Lavoro, che nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai e' incrementato di una unita' rispetto alla precedente; dalla VI Classifica e' incrementato di due unita' rispetto alla precedente.
In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto Collettivo dell'Edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.
Per la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, il Regolamento prevede come ulteriore requisito la disponibilita' da parte dell'impresa di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della Categoria.
La disponibilita' deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprieta' contratti di locazione etc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilita' dello stabilimento per tutta la durata della validita' dell'attestazione.
Per la dimostrazione del requisito relativo alla presenza della figura dell'operaio qualificato l'impresa richiedente l'attestazione presenta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e modalita' di cui al D.P.R. n. 445/2000 e copia del Libro Unico del Lavoro con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformita' all'originale.
La SOA verifica la veridicita' della dichiarazione riscontrando la conformita' di quanto dichiarato rispetto ai dati contenuti consultando l'estratto del Libro Unico del Lavoro.
Per quanto concerne il requisito inerente l'adeguato stabilimento industriale l'impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 e presenta copia autentica della documento attestante la piena disponibilita' dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell'attestazione.
La SOA verifica la veridicita' della dichiarazione attraverso l'esame della documentazione presentata dall'impresa, consultando altresi' i dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici delle imprese da attestare riferiti ai beni a disposizione. Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Art. 79 comma 1 lettera c)
Il comma 8 del citato articolo specifica che l'adeguata attrezzatura tecnica e' intesa come consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali specificatamente destinate dall'impresa alla esecuzione dei lavori.
La norma prevede che la valutazione di tale requisito possa comprendere sia gli ammortamenti reali e figurativi delle attrezzature di proprieta' sia i canoni sostenuti per l'utilizzo di attrezzature specifiche non di proprieta', differenziati quest'ultimi, tra canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio.
Il citato comma prevede che l'ammontare della dotazione di attrezzature tecniche debba corrispondere almeno al 2 % della cifra d'affari reale, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, ammontare costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti delle attrezzature di proprieta', dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio ultraquinquennali.
Tale disposizione risulta innovativa rispetto al vigente D.P.R. n. 34/2000 che prevedeva fosse pari ad almeno alla meta' del costo totale delle attrezzature.
Al riguardo, l'impresa esibisce i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ogni annualita' fiscale utilizzata in sede di attestazione, con la quale viene evidenziata la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio ed i relativi costi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- contratti locazione finanziaria e delle relative fatture;
- contratti di noleggio e delle relative fatture;
- registro IVA.
Si precisa per la dimostrazione del requisito in esame, l'operatore economico puo' produrre anche le fatture inerenti l'acquisto di attrezzature di importo inferiore ai 514,46 Euro il cui costo viene, di norma, dedotto integralmente nell'esercizio in cui viene acquistato, non assoggettandolo in ad un piano di ammortamento e in conseguenza nel Registro dei beni ammortizzabili.
La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito alla dotazione stabile di attrezzature e ai relativi costi, con i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari, nel Registro dei beni ammortizzabili, nelle copie dei contratti e fatture di locazione finanziaria e nelle copie delle fatture di noleggio; verifica, altresi', il rispetto dei parametri necessari (incidenza del costo della dotazione di attrezzature sulla cifra di affari in lavori) eventualmente procedendo alla rideterminazione della cifra di affari stessa. Adeguato organico medio annuo
L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza.
Per dimostrare questo requisito, sono ammesse dalla normativa due alternative.
La prima alternativa consente di fare riferimento al costo complessivo del personale che incida per un valore non inferiore al 15% della cifra di affari, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, di cui almeno il 40% sostenuto per personale operaio.
La seconda consente di dimostrare l'adeguato organico medio annuo con il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato.
La norma precisa infine che per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
E' ammesso infine per le imprese individuali e societa' di persone di utilizzare anche il valore della retribuzione del titolare e dei soci, da calcolare convenzionalmente per un importo pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale, determinata ai fini della contribuzione INAIL, rilevabile nelle tabelle ufficiali di riferimento relative alle annualita' utilizzate ai fini dell'attestazione.
Al riguardo, l'impresa presenta:
- dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 resa dal Legale rappresentante attestante, per ogni annualita' fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente distinguendo il personale tecnico, amministrativo ed operaio, nonche' il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione;
- dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 resa dal Legale rappresentante attestante, per ogni annualita' fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili o altri istituti;
- Modelli DM10/UNIEMENS;
- Versamenti INAIL;
- Versamenti alle Casse Edili o altri istituti;
- Modelli riepilogativi annuali attestanti (770) i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse Edili per ogni annualita' fiscale utilizzata;
La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito ai costi sostenuti per il personale dipendente e i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari e verifica la qualifica e la tipologia di inquadramento attraverso i DM10/UNIEMENS.
La SOA verifica il rispetto dei parametri necessari valutando l'incidenza del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente sulla cifra di affari in lavori, procedendo, eventualmente, alla rideterminazione della cifra di affari stessa. A comprova di cio' la SOA e' tenuta a redigere e conservare agli atti, obbligatoriamente, un prospetto riepilogativo delle verifiche effettuate sulla consistenza dell'organico e dei costi sostenuti.
Il presente documento e' completato da uno schema sintetico allegato, volto ad individuare le modalita' di dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico, comprensivo dell'elencazione dei documenti da esibire in sede di attestazione.
Lo schema e' completato da indicazioni esemplificative delle modalita' di verifica che le SOA dovranno porre in essere nel corso delle istruttorie di attestazione. Decorrenza
Le modalita' e le prescrizioni, di cui al presente manuale, sono applicabili dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tali indicazioni valgono per i contratti di qualificazione stipulati dopo la data di pubblicazione e per la documentazione emessa o rilasciata in favore degli operatori economici e degli Organismi di Attestazione dopo la medesima data.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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