Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2011 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 12 luglio 2011
Modifiche al provvedimento del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005";
Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalita' per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia;
Visto quanto disposto dal medesimo art. 11, comma 2, in base al quale ferme le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al richiamato comma 1 la Banca d'Italia puo' chiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari notizie e dati relativi alla propria attivita', stabilendo altresi' con proprio provvedimento termini e modalita' per la trasmissione delle informazioni;
Visto il comma 6 dello stesso articolo, che prevede la procedura di irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 1;
Visto il comma 7 del richiamato articolo, secondo cui, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al cennato comma 2, le previste sanzioni amministrative pecuniarie si applicano secondo la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);
Vista la Direttiva (CE) n. 64/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e, in particolare, l'articolo 4, numero 13 che definisce il servizio di "rimessa di denaro"e l'allegato, che include il servizio di "rimessa di denaro" fra i servizi di pagamento;
Visto l'art. 114-sexies del Testo unico bancario, inserito dall'art. 33 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11, che definisce i soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento;
Visti gli artt. 133, comma 1, lettera l) e 135, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che prevede la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti d'impiego privatizzati;
Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero;
Considerato che le Outward Foreign Affiliates Statistics (FATS), sulla struttura e l'attivita' delle imprese residenti all'estero e a controllo ultimo italiano, in precedenza prodotte dalla Banca d'Italia sulla base delle informazioni raccolte con la rilevazione sulle imprese residenti, di cui all'art. 4, lettera f) del provvedimento del 16 dicembre 2009, sono ora compilate dall'Istituto nazionale di statistica sulla base di un'apposita indagine campionaria;
Considerata l'esigenza di contenere gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e di evitare duplicazioni informative;
Considerata la necessita' di tenere conto del mutato quadro normativo ai fini della definizione dei soggetti tenuti alle segnalazioni relative al servizio di rimessa di denaro;
Considerata altresi' l'opportunita' di definire i tempi della fase di accertamento delle violazioni, al fine di garantire la certezza e l'efficacia dell'azione amministrativa con riguardo allo svolgimento dei procedimenti sanzionatori previsti dalla richiamata normativa;
Considerato pertanto opportuno, per le ragioni sopra esposte, modificare il Provvedimento del 16 dicembre 2009, emana il seguente provvedimento:
Art. 1

Imprese residenti - Tipologia, frequenza e termini di invio delle
rilevazioni

1. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1. dell'articolo 4 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 ("Sono altresi' raccolti dati e informazioni relativi alle caratteristiche strutturali delle societa' estere controllate da imprese residenti").
2. E' soppressa la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 ("Statistiche Annuali sulle Controllate Estere" (SAC) per la rilevazione di variabili strutturali delle controllate estere delle imprese residenti).
3. Il terzo alinea del comma 2. dell'articolo 5 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 e' sostituito dal seguente: "con frequenza annuale, per la rilevazione CAF, entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento".
 
Art. 2
Servizio di rimessa di denaro - Obblighi di segnalazione

Il comma 1, dell'articolo 6 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 e' sostituito dal seguente: "Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, nonche' Poste Italiane S.p.A., trasmettono alla Banca d'Italia dati e informazioni relativi alle operazioni di trasferimento di denaro da e verso l'estero effettuate per conto della clientela".
 
Art. 3
Procedura sanzionatoria - Accertamento e ricorso giurisdizionale

1. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 8 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 e' sostituito dal seguente: "l'accertamento delle violazioni si conclude entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 5; la contestazione avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dall'accertamento; l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e' disposto dal Capo del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia".
2. Il comma 3, dell'articolo 8 del Provvedimento del 16 dicembre 2009 e' sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento sanzionatorio puo' essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento".
 
Art. 4
Imprese residenti - Manuale

Il Manuale, allegato al Provvedimento del 16 dicembre 2009 di cui costituisce parte integrante, e' modificato nei termini previsti dall'allegato al presente Provvedimento.
 
Art. 5
Entrata in vigore

Il presente Provvedimento sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 12 luglio 2011
 
Allegato

MANUALE APPLICATIVO
Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE ALLA PARTE PRIMA
QUESTIONARI
Parte di provvedimento in formato grafico



PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI
CHE PRESTANO IL SERVIZIO DI RIMESSA DI DENARO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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