Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 luglio 2011
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale, dell'ippica internazionale e dei concorsi pronostici su base ippica.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attivita' di gioco e di scommessa ed, in particolare, il comma 4-ter dell'art. 4 della predetta legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonche' ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la definizione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle modalita' di rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;
Visto il decreto direttoriale 2 gennaio 2007, recante disposizioni per la rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ovvero ad eventi non sportivi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto direttoriale 26 ottobre 2005, recante la disciplina tecnica delle scommesse «Vincente Nazionale» e «Accoppiata Nazionale»;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2005, recante le modalita' attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2005, recante la disciplina tecnica delle scommesse «Quarte' Nazionale» e «Quinte' Nazionale»;
Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2008, recante la disciplina tecnica delle scommesse «Vincente Internazionale», «Accoppiata Internazionale» e «Tris Internazionale»;
Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2008, recante le modalita' attuative del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»;
Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;
Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, con cui e' disciplinata la gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici sportivi, alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, all'ippica nazionale, all'ippica internazionale e ai concorsi pronostici su base ippica;
Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono dettate nuove disposizioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 del citato articolo, fra cui, tra l'altro, le scommesse a totalizzatore incluse quelle sulle corse dei cavalli, i concorsi a pronostici sportivi e ippici e i giochi di ippica nazionale;
Visto il decreto direttoriale 8 febbraio 2011, recante «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro» di cui all'art. 24, commi da 11 a 26, della citata legge n. 88 del 2009;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2011/0122/I del 15 marzo 2011, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema centralizzato previsto dal regolamento del gioco, che identifica univocamente la giocata;
c) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 24, comma 11, lettere a), b) e c), della legge 7 luglio 2009, n. 88;
d) concorsi pronostici sportivi, i concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni;
e) concorso pronostici a base ippica, il nuovo concorso pronostici di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolato dal decreto direttoriale 12 maggio 2008;
f) ippica internazionale, la scommessa ippica a totalizzatore organizzata congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, regolata dal decreto direttoriale 10 marzo 2008;
g) ippica nazionale, le formule di scommessa su base ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quarte' e quinte', introdotte ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;
h) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) sistema centralizzato, il sistema informatico centrale, organizzato da AAMS, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo del gioco e la convalida delle giocate e delle vincite;
j) sistema del concessionario, la piattaforma tecnologica multicanale del concessionario, interconnessa con il sistema centralizzato e con il sistema del giocatore, per la raccolta a distanza del gioco;
k) vincite e/o rimborsi di fascia bassa, vincite e rimborsi il cui importo complessivo non e' superiore all'ammontare massimo per il quale le disposizioni che disciplinano i flussi finanziari e gli adempimenti contabili riguardanti ciascuno dei giochi oggetto del presente decreto prevedono, con riferimento alle giocate raccolte presso i punti di vendita, il pagamento direttamente presso i punti di vendita stessi e la conseguente deduzione dall'incasso della raccolta, ai fini della determinazione del saldo periodico da versare ad AAMS;
l) vincite e/o rimborsi di fascia alta, vincite e rimborsi il cui importo complessivo e' superiore a quello massimo della vincita e/o rimborso di fascia bassa.
 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento ed il relativo pagamento delle vincite e dei rimborsi dei seguenti giochi:
a) concorsi pronostici sportivi;
b) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
c) ippica nazionale e internazionale;
d) concorsi pronostici su base ippica, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88.
 
Art. 3
Soggetti ammessi

1. La raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 2 e' consentita ai soggetti di cui all'art. 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' ai soggetti di cui alla successiva lettera b).
 
Art. 4
Svolgimento del gioco

1. La partecipazione a distanza dei giochi di cui all'art. 2 e' subordinata:
a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, conforme al modello approvato da AAMS ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
b) all'ottenimento, da parte del concessionario, dell'esplicito consenso del giocatore all'abilitazione del proprio conto di gioco allo svolgimento dei giochi di cui all'art. 2.
2. Il giocatore si identifica sul sistema del concessionario e quindi sceglie il gioco al quale intende partecipare.
3. Il giocatore, connesso con il sistema del concessionario, richiede la giocata selezionandola sull'interfaccia di gioco, ovvero comunicandola al call center del concessionario stesso. La richiesta della giocata e' irrevocabile.
4. Il concessionario, nel caso sussistano le condizioni, autorizza la giocata e ne da comunicazione al sistema centralizzato. L'autorizzazione della giocata e' irrevocabile. Qualora il concessionario neghi l'autorizzazione ne da comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.
5. Il sistema centralizzato, nel caso sussistano le condizioni, convalida la giocata, attribuendole il codice univoco e dandone comunicazione al concessionario, che provvede:
a) all'immediata contabilizzazione sul conto di gioco, mediante la registrazione del codice univoco e degli elementi identificativi della giocata, nonche' all'addebito del relativo importo;
b) all'immediata comunicazione al giocatore.
6. La giocata convalidata non puo' essere annullata.
7. E' vietata la prenotazione della giocata.
8. La registrazione della giocata e del relativo esito sul sistema centralizzato sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
9. Il concessionario e' tenuto a consentire al giocatore, tramite accesso al conto di gioco, la stampa, a titolo di promemoria, dei dati della giocata, incluso il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema centralizzato, il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore, nonche' la dicitura: «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.».
 
Art. 5
Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Relativamente alle vincite e/o ai rimborsi di fascia bassa, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:
a) comunica al sistema centralizzato la richiesta di pagamento e provvede alla contabilizzazione e messa a disposizione delle vincite e/o dei rimborsi sul conto di gioco, entro un'ora dalla comunicazione ufficiale dell'esito del gioco;
b) provvede ad accreditare al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, le somme derivanti dalle vincite e/o dai rimborsi.
2. Relativamente alle vincite e/o ai rimborsi di fascia alta, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:
a) comunica al sistema centralizzato la richiesta di pagamento, entro un'ora dalla comunicazione ufficiale dell'esito del gioco;
b) provvede alla contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e/o dei rimborsi sul conto di gioco, entro quattordici giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito del gioco;
c) provvede ad accreditare al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, le somme derivanti dalle vincite e/o dai rimborsi.
 
Art. 6
Flussi finanziari ed adempimenti

1. Sono adottate le modalita' di gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili previsti dalle vigenti disposizioni, con riferimento ai medesimi giochi raccolti presso i punti vendita.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, cessa di avere efficacia il decreto direttoriale 18 gennaio 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 268
 
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