Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2011, n. 134
Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 19, 28-bis e 32;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale.
2. La formazione all'estero e' disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.
3. Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonche' i dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
(Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di
dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si rendono
disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli
ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base
di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi
incarichi richieda specifica esperienza e peculiare
professionalita', alla copertura di singoli posti e
comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato,
attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso
dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali
corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti
sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in
possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso
tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all'organico dell'Unione europea in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
assunti dall'amministrazione e, anteriormente al
conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e'
completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e'
obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei
mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici
di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le modalita' di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del
livello di professionalita' acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4
sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».



 
Art. 2

Obiettivi della formazione

1. La formazione all'estero si fonda sull'esperienza comparata e mira a:
a) far acquisire ai dirigenti competenze e strumenti tipici delle scienze manageriali;
b) fornire ai dirigenti gli strumenti e le tecniche proprie del processo decisionale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione degli uffici pubblici, agli indicatori di qualita', alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo;
c) incrementare il livello delle competenze dei dirigenti per assicurarne il miglior contributo alla performance generale dell'organizzazione statale;
d) sviluppare la capacita' di interagire con amministrazioni e organismi internazionali.
2. La formazione si svolge essenzialmente su metodologie funzionali alla razionale impostazione dei processi, in correlazione alla efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa.
 
Art. 3

Programmazione della formazione all'estero

1. Le amministrazioni che bandiscono il concorso di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 curano la programmazione della formazione all'estero dei dirigenti nell'ambito del piano annuale della formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in modo da assicurarne lo svolgimento nel periodo immediatamente successivo all'assunzione e precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, le esigenze formative dei dirigenti che saranno assunti in esito alle procedure, tenendo conto dei posti messi a concorso.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 28-bis del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art.7-bis (Formazione del personale). - 1. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle universita' e degli enti di ricerca,
nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di
comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e
delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le
risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro
un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.».



 
Art. 4

Individuazione delle amministrazioni estere
presso le quali effettuare la formazione

1. La formazione si svolge presso gli uffici amministrativi degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione, degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' degli organismi dell'Unione europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e sentiti il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con le amministrazioni estere per lo svolgimento della formazione di cui al presente regolamento, prevedendo forme di controllo sull'effettivo svolgimento del predetto periodo di formazione.
3. Le amministrazioni che bandiscono il concorso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando concordano con la Scuola superiore della pubblica amministrazione l'utilizzo di accordi o convenzioni di cui al comma 2 ovvero, in ragione di esigenze formative specifiche, la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni estere per disciplinare le modalita' di svolgimento della formazione.
4. Per la formazione all'estero dei dirigenti le amministrazioni, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, possono altresi' avvalersi degli accordi di reciprocita' stipulati ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni che hanno bandito il concorso individuano, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto del numero e della tipologia dei posti banditi, le amministrazioni estere presso cui far svolgere ai dirigenti assunti l'attivita' di formazione e ne danno apposita pubblicita' sul proprio sito istituzionale, prima dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso.
6. L'amministrazione estera di destinazione e' scelta dal vincitore al momento dell'assunzione tra quelle preventivamente individuate ai sensi del presente articolo.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
«Art. 3 (Compiti). - 1. Per adempiere alla missione di
cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attivita'
nell'ambito delle seguenti competenze principali:
a) attivita' di formazione, selezione e reclutamento
dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla
legislazione vigente;
b) organizzazione della formazione dei dirigenti
delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo
2009, n. 15;
c) attivita' di formazione e aggiornamento legata ai
processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti
delle amministrazioni centrali;
d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in base
a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei
committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche
diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi
pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di
migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di
collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione
statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con
il settore privato;
e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a
funzionari di altri Paesi in un quadro di cooperazione
internazionale;
f) attivita' di ricerca, analisi e documentazione
finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita'
di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione
della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e
su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti
sull'economia e la societa', anche in collaborazione con
universita' e istituti di ricerca pubblici e privati,
italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e
istituzioni e societa' private;
g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla
metodologia e sui criteri di valutazione della formazione
offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni
pubbliche e private;
h) attivita' di pubblicazione e diffusione di
materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti
editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso
dell'e-editing;
i) attivita' di valutazione, validazione e
monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e
sulla base di apposite indicazioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della
qualita' delle offerte formative presentate da soggetti
terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e
attivita' di monitoraggio;
l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture
di formazione similari di altri Paesi e la definizione con
essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di
collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di
tutte le attivita' di competenza della Scuola;
m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di
collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione in funzione del
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2.
2. La Scuola puo' promuovere o partecipare ad
associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di
programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e
privati.
3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta
professionalita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita'
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli
organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere
rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».



 
Art. 5

Modalita' di compimento della formazione

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d'intesa con le amministrazioni che hanno bandito il concorso e con le amministrazioni estere presso le quali la formazione deve essere svolta, predispone apposito progetto formativo, tenuto conto della tipologia e delle peculiarita' dell'incarico che deve essere conferito al dirigente. Nel progetto sono indicati gli obiettivi formativi da conseguire durante il periodo di formazione ed i criteri di valutazione del dirigente.
2. La formazione si svolge a tempo pieno per un periodo di sei mesi, preferibilmente continuativi presso una o piu' amministrazioni estere secondo i contenuti del progetto formativo.
3. Il periodo di formazione puo' essere rinviato o sospeso quando ricorrono legittime cause di sospensione della prestazione lavorativa. In ogni caso, la formazione deve essere completata entro tre anni dalla conclusione del concorso.
4. La formazione si svolge mediante una attivita' pratica di stage e con la partecipazione del dirigente ad eventuali convegni e seminari.
5. Il dirigente organizza la propria attivita' e assicura la presenza in servizio nel rispetto delle esigenze della struttura presso la quale svolge la formazione.
 
Art. 6

Valutazione del livello di professionalita'

1. Al termine del periodo di formazione, l'amministrazione estera, sentita l'amministrazione che ha bandito il concorso, effettua la valutazione del livello di professionalita' acquisito dal dirigente in ragione dei contenuti del progetto formativo e dei criteri individuati nello stesso progetto. In caso di formazione svolta presso piu' amministrazioni, ciascuna cura la valutazione per il periodo di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 7, la valutazione positiva del dirigente equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per coloro che non hanno gia' superato il periodo di prova in qualita' di dirigente di II fascia nella stessa o in altre amministrazioni.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 28-bis del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».



 
Art. 7

Trattamento economico spettante ed oneri finanziari
per il periodo di formazione all'estero

1. Anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo di formazione all'estero, al dirigente sono corrisposti il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa vigente.
2. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di accordi di reciprocita', il trattamento economico di cui al comma 1 puo' essere posto direttamente a carico dell'amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 115



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 32 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 4.



 
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