Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136
Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare, gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003, con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguati;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 5 e dell'allegato A della
legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici
o codici di settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le altre norme legislative
vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i
codici di settore riguardino principi fondamentali nelle
materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' al parere della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma
1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi unici o nei codici di settore non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.».
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE (9);
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica,
nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'
.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, edizione speciale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, supplemento ordinario.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 2009, n. 3.
- Il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e
98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la
gente di mare.».
- La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L 319.
- La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
giugno 1998, n. L 172.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145.
- La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 luglio 1999, n. L 167.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
- La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 novembre 2002, n. L 324.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2006, n. 246, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e
2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare.».
- La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 dicembre 2003, n. L 326.
- La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 marzo 2005, n. L 62.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 maggio 2001, n. L 136.
- La direttiva 2008/106/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
3 dicembre 2008, n. L 323.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
2009, n. 55, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che
modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare.».
- La direttiva 2005/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2005, n. L 255.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 maggio 2001, n. L 136.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211;
b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;
d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato, se richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti riportati nell'allegato I;
e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capitolo II dell'allegato I;
h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capitolo III dell'allegato I;
n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;
o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC code);
z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);
bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri;
cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;
dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;
ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;
qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e societa' autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;
rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto;
uu) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;
vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro;
zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;
aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro certificato;
bbb) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera , in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211, si vedano le note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 16 del citato codice della
navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 1942,
cosi' recita:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione
marittima), approvato col citato decreto del Presidente
della repubblica n. 328 del 1952, cosi' recita:
«Art. 2 (Mare territoriale). - Sono soggetti alla
sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui
coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando
la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo,
del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia
marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia
marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione
del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea
retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro
ventiquattro miglia marine.
E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la
zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo
le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo
le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel
comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea
costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite
per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da
convenzioni internazionali.».
- Il comma 1, art. 1, punti 37, 39 e 40, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1)-36) (omissis);
37) navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 20 miglia dalla costa;
38) navigazione nazionale: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla
costa;
39) navigazione nazionale costiera: una navigazione che
si svolge tra porti dello Stato nel corso dalla quale la
nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) navigazione litoranea: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
(omissis).».
- Per la legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le
note alle premesse.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- L'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324, cosi'
recita:
«Art. 3 (Istituzione di un comitato). - 1. La
Commissione e' assistita dal comitato per la sicurezza
marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi ("comitato COSS").
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8
della stessa.
I termini stabiliti all'art. 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.
3. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano l'art. 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e
l'art. 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'art. 8 della stessa.».
- Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, e' pubblicato
nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.



 
Art. 3
Autorita' competenti

1. Le autorita' marittime rilasciano, secondo il riparto di competenze di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, i certificati adeguati, redatti su carta valori, con oneri a carico del richiedente, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Le autorita' marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), rilasciano, sulla base della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, presentata dal lavoratore marittimo, l'attestato di addestramento conseguito in conformita' al punto 6 dell'allegato IV.
3. Il Ministero della salute rilascia gli attestati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati adeguati di cui al capo IV dell'allegato I.
5. Le rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida, redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Le autorita' competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati adeguati.



Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 124 e 127 del citato codice
della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942,
cosi' recita:
«Art. 124 (Rilascio dei documenti di abilitazione). -
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali
marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del
secondo comma dell'art. precedente e' di competenza del
direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri
titoli professionali e' di competenza del capo del
compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal
regolamento.».
«Art. 127 (Assunzione all'estero). - All'assunzione di
personale per la formazione o per il completamento degli
equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende
l'autorita' consolare.».



 
Art. 4
Certificato

1. Un certificato e' qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.
 
Art. 5
Formazione ed abilitazione

1. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, siano in possesso di un certificato o di un certificato adeguato.
3. L'Amministrazione assicura che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano alla Commissione europea le disposizioni adottate nelle materie di rispettiva competenza.
 
Art. 6
Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, con uno o piu' decreti, disciplina:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato adeguato;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresi':
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che e' formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione, maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione;
d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento nonche', qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico;
f) che la commissione sia composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste;
g) che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione ed abbia maturato, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
4. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1 rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha superato l'esame di cui al comma 3, lettera c).
5. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
6. L'Amministrazione controlla che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
7. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
8. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento, al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualita' e dei relativi controlli.
9. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8, l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
10. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento.
12. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.



Note all'art. 6:
- L'art. 123 del citato codice della navigazione di cui
al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 123 (Titoli professionali del personale
marittimo). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione
con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle
abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la
necessaria attivita' di certificazione.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali
sono:
a. medico di bordo;
b. marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo
sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma
dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da
leggi e regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative
all'esercizio della professione marittima e prescrive
altresi' i requisiti per la specializzazione del personale
di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il
personale addetto ai servizi portuali e per il personale
tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal
regolamento.».



 
Art. 7
Certificati e convalide

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina, i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, deve essere in possesso di un certificato adeguato rilasciato o di un certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, e' rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.
3. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal decreto di cui al comma 2, posseduta dal lavoratore marittimo e le eventuali limitazioni.
4. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'allegato IV, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII.
5. L'attestato di addestramento conseguito e' parte integrante del certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al comma 3.
6. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4.
7. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante, sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione.
8. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.
9. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza.
10. I certificati di convalida di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, hanno la validita' del certificato adeguato riconosciuto o fino a quando lo stesso non e' revocato, sospeso od annullato e comunque non superiore a sessanta mesi.
11. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana.
12. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 5.
13. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico rilascia un certificato adeguato separato nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
14. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.



Note all'art. 7:
- L'art. 292-bis del citato codice della navigazione di
cui al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni
di comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo
delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il
primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del
comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo
dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali
funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e della
legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti
di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali
il comandante e' investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinati i programmi di qualificazione
professionale, nonche' l'organismo competente allo
svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di
cui al primo comma.».



 
Art. 8
Requisiti della formazione

1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.
2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione della materie di rispettiva attribuzione.
 
Art. 9
Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'Amministrazione possono essere determinate disposizioni piu' favorevoli in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi provvedimenti sono comunicati alla commissione europea.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato parte della Convenzione STCW adibite a viaggi costieri, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti per i marittimi italiani.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, devono soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.
 
Art. 10
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.
2. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.
 
Art. 11
Norme di qualita'

1. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, istituiscono con propri provvedimenti un sistema di norme di qualita' che comprendono:
a) le modalita' di controllo dell'attivita' di rilascio e rinnovo dei certificati adeguati e di convalida degli stessi, condotta da enti od agenzie indipendenti dalla pubblica amministrazione;
b) la gestione del sistema di abilitazione, i corsi ed i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli stessi o sotto la loro autorita', le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;
c) le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualita' adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti;
d) una valutazione indipendente, ad intervalli non superiori a cinque anni, condotta da esperti nel settore della certificazione di qualita' non aventi interessi nell'attivita' di cui al comma 1, sulle conoscenze, le capacita' di comprensione, le abilita' e le competenze acquisite.
2. L'attivita' di valutazione e della gestione del sistema di abilitazione di cui al comma 1, prevede che:
a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attivita' conseguenti siano conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c) siano intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 2, l'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
 
Art. 12
Norme sanitarie, rilascio e registrazione dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, hanno:
a) eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato adeguato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
c) effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio degli attestati di addestramento di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono, l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario, dopo la frequenza di corsi, definiti con decreto del Ministero della salute.
3. Il decreto di cui al comma 2, viene adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina i contenuti, metodi, mezzi di insegnamento, procedure di qualificazione dei docenti dei corsi e le relative norme di qualita'.
4. Per il rilascio dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 4, i lavoratori marittimi devono possedere i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
5. Presso l'Amministrazione opera il registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalita' del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
f) la scadenza, se prevista;
g) il rinnovo, se previsto;
h) eventuali limitazioni;
i) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
l) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
m) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
6. Presso l'Amministrazione, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17.
7. L'Amministrazione comunica le informazioni concernenti i certificati adeguati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.



Note all'art. 12:
- Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1934, n. 4.
- La legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1934, n. 50.



 
Art. 13
Rinnovo dei certificati adeguati

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo le modalita' stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), e' soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu' periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
5. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.
 
Art. 14
Uso di simulatori

1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:
a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta dalla parte A del codice STCW.
 
Art. 15
Responsabilita' delle compagnie di navigazione

1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero un certificato munito di convalida, in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all' articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacita' alla sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere:
a) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare;
b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e' le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.
 
Art. 16
Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Amministrazione. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108.
6. Gli orari di guardia sono affissi in un luogo facilmente accessibile.
7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate.
8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.



Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato
decreto legislativo n. 108 del 2005, cosi' recita:
«Art. 3 (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili). - 1. L'art. 11 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al
comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore
marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una
durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a
settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non
deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni,
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve
essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non
piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere
almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14
ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di
salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e
normative nazionali e da convenzioni internazionali sono
svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
periodi di riposo del lavoratore e non provocare
affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si
trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare
di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il
normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia
impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli
stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le
misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare
contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti
fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve
essere contenuto; le deroghe debbono consentire la
fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi
o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori
marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi
di breve durata, o adibite a servizi portuali.
8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni
non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per
«orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9
ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo
dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca
nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una
tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del
presente decreto con l'organizzazione del servizio di
bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del
servizio in porto; nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero
minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente
decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia
delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di
tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a
disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere
dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di
lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e
di ore di riposo e sino al ripristino delle normali
condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a
situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il
carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unita'
mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo
in mare.
12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
la normale condizione di navigazione, il coordinamento
della nave deve far si' che i lavoratori marittimi,
impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di
riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e'
aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del
presente decreto."».
«Art. 4 (Registro dell'orario di lavoro a bordo delle
navi mercantili). - 1. Al fine di consentire agli organi di
vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 3, a bordo di tutte le unita' di cui all'art.
1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro
su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore
giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana
ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di
cui all'allegato B del presente decreto.
3. Il registro deve essere presentato, a cura
dell'armatore, all'Autorita' marittima competente per
territorio, la quale constata la conformita' del registro
al modello stabilito dal presente decreto, appone il
proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione
attestante il numero di pagine complessive di cui si
compone il registro.
4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto
per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi
vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove
necessario, le correzioni o rettifiche devono essere
eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito
risulti leggibile.
5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura
dell'armatore una copia del registro che lo riguarda,
firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e
dal marittimo stesso.
6. Il modello di registro deve essere esaminato e
vistato in occasione delle visite di cui all'art. 18 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate
dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni
territoriali indicate all'art. 31 del citato decreto
legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste,
il modello di registro va comunque vistato, a cadenza
biennale, a cura dell'Autorita' marittima.».
«Art. 5 (Obblighi dell'armatore e del comandante). - 1.
L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse
necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel
rispetto delle finalita' di cui all'art. 6.
2. Il comandante della nave adotta tutti i
provvedimenti necessari per far si' che le disposizioni
relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi,
alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente
decreto siano rispettate.».
«Art. 6 (Definizione delle tabelle di armamento in
relazione all'orario di lavoro). - 1. La definizione delle
tabelle di armamenti di sicurezza delle unita' di cui
all'art. 1 deve essere effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) necessita' di evitare o ridurre al minimo, orari
eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al
fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione
alla tipologia di nave e di navigazione svolta;
b) necessita' di prevedere la presenza a bordo di un
numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire
la sicurezza e l'efficienza in conformita' con la tabella
minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».



 
Art. 17
Dispensa

1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta ad accertata indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita' consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.
2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato, la dispensa e' rilasciata a lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.
3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento dell'Amministrazione a dimostrazione che la dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.
4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.
5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
 
Art. 18
Comunicazioni a bordo

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.
2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti o dirette ad un porto di uno Stato membro, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, deve essere facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:
a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata;
b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali;
d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.
5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori, controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro osservino il presente articolo.



Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si
veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 19
Riconoscimento dei certificati emessi
da uno Stato membro dell'Unione europea

1. I certificati adeguati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Il riconoscimento dei certificati adeguati e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento dell'Amministrazione possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 9, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7, con provvedimento dell'Amministrazione sono stabilite modalita' per accertare che i lavoratori marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.
 
Art. 20
Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

1. I lavoratori marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, sono autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera italiana, se e' stata adottata, secondo la procedura di cui all'allegato II, lettera B), una decisione in merito al riconoscimento del loro certificato.
2. Ai certificati di convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
3. I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, per le materie di competenza, che intendono riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presentano alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento.
4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di una Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, lettera A), entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
5. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo l'allegato III, lettera B).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, i lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 12, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati adeguati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.
 
Art. 21
Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1, sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori, per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo abbiano un certificato adeguato o ne siano stati debitamente dispensati.
2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che:
a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati o che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorita' dello Stato di bandiera;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
3. Gli ispettori valutano, in conformita' con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio;
b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori valutano se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.
5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
 
Art. 22
Fermo

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorita' competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente:
a) il lavoratore marittimo non possiede il certificato adeguato ovvero il certificato ne' fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorita' dello Stato di bandiera o non e' stato validamente dispensato;
b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave dallo Stato di bandiera;
d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;
e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento;
f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.



Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si
veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 23
Illeciti amministrativi

1. L'armatore ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti e' punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione.
2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati e' punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1.
3. L'armatore ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 16 e' punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 900 euro.



Note all'art. 23:
- L'art. 1178 del citato codice della navigazione di
cui al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 1178. - Irregolare assunzione di personale e
omessa annotazione sul ruolo di equipaggio.
L'armatore o il comandante della nave o del
galleggiante marittimi, che ammette a far parte
dell'equipaggio una guire la relativa annotazione sul ruolo
di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a
euro 1.549.
Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante addetti alla
navigazione interna, l'esercente o il comandante
dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla
legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel
personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme
relative alle visite mediche di detto personale di volo.».



 
Art. 24
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati.
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55;
d) gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256, 266, 267, 268, 270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere a), b) e d), 270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c), 271, numero 1, lettera a), e numero 2, lettera b), 272, 298, commi 1 e 3, 299 e 300 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2008, n. 141.
2. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e del decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.



Note all'art. 24:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 2006, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 2009, n. 55, si veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256,
266, 267, 268, 272, 299 e 300 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952,
abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 248 - Capitano di lungo corso.».
«Art. 249 - Capitano superiore di lungo corso.».
«Art. 250 - Aspirante capitano di lungo corso.».
«Art. 251 - Allievo capitano di lungo corso.».
«Art. 253 - Padrone marittimo di prima classe per il
traffico.».
«Art. 253-bis - Padrone marittimo di seconda classe per
il traffico.».
«Art. 256 - Marinaio autorizzato al traffico.».
«Art. 266 - Capitano di macchina.».
«Art. 267 - Aspirante capitano di macchina.».
«Art. 268 - Allievo capitano di macchina.».
«Art. 272 - Fuochista autorizzato.».
«Art. 299 - Attivita' di lavoro richiesta per
conseguire i titoli professionali.».
«Art. 300 - Velocita' delle navi agli effetti
dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei
capitani di macchina.».
- Si riporta il testo degli articoli 270, 270-bis, 271
e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 1952, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 270 (Meccanico navale di prima classe
specializzato). - Per conseguire il titolo di meccanico
navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti
requisiti:
1. essere iscritto nella prima categoria della gente di
mare;
2. avere compiuto i 21 anni di eta';
3. possedere il diploma di istituto professionale per
le attivita' marinare o di istituto professionale per
l'industria e l'artigianato - settore gente di mare,
sezione meccanici navali di Stato o legalmente
riconosciuti;
4. avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto
al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su
navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo'
essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale
durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a
vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata
alla condotta di caldaie a vapore;
5. avere sostenuto con esito favorevole un esame,
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per
la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato puo':
1. imbarcare:
a. (abrogata);
b. (abrogata);
c. come ufficiale in servizio di guardia in
macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non
superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al
precedente punto a;
2. assumere la direzione di macchina:
a. (abrogata);
b. (abrogata);
c. di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non
superiore alle 2000 tonnellate, purche' dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 3 anni di
navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in
macchina;
d. (abrogata).
I meccanici e i motoristi navali della marina militare
provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni
dall'invito in congedo, possono conseguire il titolo di
meccanico navale specializzato di prima classe, purche'
abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione
complessiva di 4 anni in servizio di macchina.».
«Art. 270-bis (Meccanico navale di prima classe). - Per
conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe
occorrono i seguenti requisiti:
1. essere iscritto nella prima categoria della gente
di mare;
2. avere compiuto i 21 anni di eta';
3. possedere la licenza di scuola media;
4. avere lavorato almeno diciotto mesi in uno
stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione
di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di
navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore
dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla
costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere
sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in
qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di
capo fuochista.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo'
essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale
durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a
vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata
alla condotta di caldaie a vapore;
5. avere frequentato, con esito favorevole, dopo il
tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo
secondo le modalita' e i programmi stabiliti con decreto
del ministro per la marina mercantile di concerto col
ministro per la pubblica istruzione;
6. avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per
la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe puo':
1. imbarcare:
a. (abrogata);
b. (abrogata);
c. (abrogata);
2. assumere la direzione di macchina:
a. di navi da carico o adibite al rimorchio dotate
di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli
asse o ai 2000 cavalli indicati purche' dopo il
conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di
navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in
macchina;
b. di navi da passeggeri dotate di apparato motore
di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450
cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo
abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in
servizio di guardia in macchina;
c. di navi da pesca di stazza lorda non superiore
alle 2000 tonnellate purche' dopo il conseguimento del
titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno
1 in servizio di guardia in macchina;
d. di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina
adibite alla navigazione a distanza non superiore alle
venti miglia dalla costa, purche' dopo il conseguimento del
titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali
almeno 1 in servizio di guardia in macchina.».
«Art. 271 (Meccanico navale di seconda classe per
motonavi). - Per conseguire il titolo di meccanico navale
di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti
requisiti:
1. essere iscritto nella prima categoria della gente
di mare;
2. avere compiuto i 21 anni di eta';
3. avere conseguito la licenza di scuola media;
4. avere frequentato, con esito favorevole, un corso
specializzato presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati dal Ministro per la marina mercantile avere
effettuato, inoltre, 18 mesi di navigazione al servizio di
motori a combustione interna, di potenza non inferiore a
100 cavalli asse;
5. avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per
la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi
puo':
1. imbarcare:
a. (abrogata);
b. come ufficiale in servizio di guardia in
macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda
non superiore alle 2000 tonnellate;
2. assumere la direzione di macchina:
a. su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di
potenza non superiore a 800 cavalli asse;
b. (abrogata);
c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato
motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;
d. su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda
non superiore alle 500 tonnellate;
e. su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda
non superiore alle 1000 tonnellate, purche', dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di
navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi
navali provenienti dal servizio permanente o volontario
della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in
congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di
seconda classe per motonavi, purche' abbiano effettuato
almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.».
«Art. 298 (Navigazione valida per conseguire i titoli
professionali). - (Abrogato).
(Abrogato).».
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 23 luglio 2008, n. 141 (Regolamento concernente
le modalita' per il rinnovo dei certificati di competenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2008, n. 213.
- Il decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre
2007 (Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e
di macchina per gli iscritti alla gente di mare), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2008, n. 13,
supplemento ordinario.



 
Art. 25
Modifiche

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministri dello sviluppo economico e della salute si puo' procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere z), aa), dd), gg) ed mm), che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nella direttiva 2008/106/CE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento CE n. 2099/2002.



Note all'art. 25:
- Per la direttiva 2008/106/CE, si vedano le note alle
premesse.
- Il regolamento CE n. 2099/2002 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e
recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi), e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002,
n. L 324.



 
Art. 26
Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI
DALLA CONVENZIONE STCW
Capo I
Disposizioni generali

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
2. Qualsiasi riferimento ad un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
3. I lavoratori marittimi devono possedere le adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera italiana.
4. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtu' delle disposizioni della Convenzione STCW. Le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV le idoneita' specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
a) navigazione;
b) maneggio e stivaggio del carico;
c) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
d) macchine e motori marini;
e) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
f) manutenzione e riparazioni;
g) radiocomunicazioni, ai seguenti livelli di responsabilita':
1) livello direttivo;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
5. Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

Capo II
Comandante e sezione di coperta
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali
responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori
a 500 GT.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiore a 500 GT deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore ad un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.

Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e
primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 GT.
1) Comandante e Primo ufficiale di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT:
1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima pari o superiore a 3000 GT devono possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT.
2) Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra 500 e 3000 GT:
1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di n avi adibite alla navigazione marittima tra 500 e 3000 GT deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT;
2.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra 500 e 3000 GT.

Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali
responsabili della guardi di navigazione e di comandanti di navi
inferiori a 500 GT.
1) Navi non adibite a viaggi costieri:
1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi pari o superiori a 500 GT;
2. ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato per il servizio in qualita' di comandante di navi tra 500 e 3000 GT.
2) Navi adibite a viaggi costieri:
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione:
1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione; oppure
2.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
2.2.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti conformemente alle norme radio;
2.2.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lordo inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri;
Comandante:
1. ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione in qualita' di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
2.1. avere almeno 20 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti ed avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri;
3. l'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti inattuabili, puo' nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti
parte di una guardia di navigazione.
1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GT, che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui compiti, mentre e' di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve avere:
2.1. almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di guardi di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a 6 mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.

Capo III
Reparto macchine
Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale
responsabile della guardia in macchina in un locale macchine
presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un
locale macchine periodicamente non presidiato.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine conformemente alla sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.

Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttor e di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
motore di propulsione di potenza pari o superiore a 3000 KW.
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualita' di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilita', essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000
KW.
1. Ogni direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di responsabile della guardia in macchina e:
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, aver prestato servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW puo' prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 KW purche' abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale di macchina a livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente
parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al
servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non
presidiato.
1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di potenza pari superiore a 750 KW, che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazioni, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.

Capo IV
Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio

Nota esplicativa: le disposizioni obbligatorie relativa alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.

Regola IV/1
Applicazione.
1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla SOLAS 74, nella versione modificata.
2. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della SOLAS 74, non e' obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinche' siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto
ai servizi radio GMDSS.
1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della SOLAS 74, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

Capo V
Requisiti particolari relativi alla formazione
del personale di taluni tipi di navi
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle
qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna.
1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1 e devono:
1.1. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza; oppure
1.2. aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia l'amministrazione puo' ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al punto 1.1 purche' sussistano le seguenti condizioni:
1.2.1. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.2.2. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.2.3. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.2.4. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico e sovraintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2. devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito cono esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla nave petroliera, nave chimichiera o nave gasiera su cui prestano servizio.
3. L'amministrazione provvede affinche' ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui al punto 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni comune avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.

Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale
di navi da passeggeri ro-ro.
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
3. La gente di mare che e' tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 2, del codice STCW.
6. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 3, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 4, del codice STCW.
8. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 5, del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale
di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
3. La gente di mare che e' tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque anni precedenti.
4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, punto 1, del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, punto 2, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificatamente indicati alla sezione A-V/3, punto 3, del codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilita' specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, punto 4, del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato nella sezione A-V/3, punto 5, del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Capo VI
Funzioni relative alle situazioni d'emergenza,
alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica
e alla sopravvivenza
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento,
all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza
per tutti i lavoratori marittimi.
1. Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.

Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di
idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di
salvataggio e battelli di emergenza).
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, punti da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneita' all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, punti da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneita' all'uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare
nella lotta contro gli incendi.
1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio deve aver superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e
assistenza medica.
1. La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 1 a 3, del codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi hanno una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.

Capo VII
Certificati alternativi
Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi.
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III del presente allegato, le amministrazioni competenti di cui all'art. 3 rilasciano o autorizzano il rilascio di certificati diversi da quelli sopra menzionati, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilita' attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso rientrano tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilita' che sono attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilita' indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' alle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati a norma dell'articolo 12 del presente decreto e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo puo' essere rilasciato prima che l'amministrazione competente abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare.
1. Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o piu' funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.

Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi.
1. L'amministrazione competente che decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinche' siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilita' di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. la gente di mare abilitata ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quella abilitati ai sensi del capo VII sia in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato alternativo ai sensi del presente capo non deve essere finalizzato:
3.1. a ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.2. ad abbassare il livello di professionalita' o le qualifiche della gente di mare; oppure
3.3. a consentire l'assegnazione, nell'arco di un solo turno di guardia, di compiti misti di guardia in macchina e di guardia in coperta al possessore di un unico certificato.
4. Alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
5. I principi di cui ai punti 1 e 2 del presente capitolo devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
 
Allegato II

(previsto dall'articolo 20, comma 1)
A) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati o
certificati emessi da un Paese terzo.

1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.
3. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si e' accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.
4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sara' tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformita' di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.
B) Procedure per il riconoscimento di certificati adeguati emessi da
un Paese terzo.

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvedere a raccogliere le informazioni di cui al punto 3, lettera A), del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale e' stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
3. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non e' adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda puo' decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sara' adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III.
4. Uno Stato membro puo' decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.
5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.
6. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtu' dell'allegato IV.
7. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.
C) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti
o societa' di formazione marittima e di programmi e corsi di
istruzione e di formazione marittima.

I. Un istituto, ente o societa' di formazione marittima, al fine di ottenere l'idoneita' a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;
1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o societa', che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attivita' di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attivita' di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o societa' contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attivita' di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o societa', ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attivita' di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o societa', sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneita' ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti adeguato;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformita' dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.
 
Allegato III

(previsto dall'articolo 20, comma 4)
A) Procedura del Comitato.

1. La Commissione europea e' assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. La Commissione europea nel decidere in merito al riconoscimento di un Paese terzo applica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo cono delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE e' fissato in otto settimane.
B) Mancata conformita'.

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato membro, ovvero la Commissione europea, ritiene che un Paese terzo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione europea, ovvero gli Stati membri, precisando i motivi.
2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A) del presente allegato.
3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informa immediatamente la Commissione europea e tutti gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione europea, assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese terzo in questione per verificare se questo e' venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa piu' le prescrizioni della Convenzione STCW la Commissione europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese e' revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui alla lettera A) del presente allegato, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro.
7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui e' adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica piu' elevata, salvo quando detta rivalutazione e' fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
C) Rivalutazione.

1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2. La Commissione europea definisce i criteri di priorita' per la valutazione di detti Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.
3. La Commissione europea presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
D) Controllo periodico dell'adempimento.

1. La Commissione europea, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'art. 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE.
 
Allegato IV

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

MODALITA' PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI
1. Validita' dei certificati.

I certificati adeguati di cui all'articolo 2, lettera pp), rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti a rinnovo da parte delle autorita' marittime di iscrizione del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio.
2. Condizioni di rinnovo.

L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validita', e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;
b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;
c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto.
Il requisito di cui alla lettera a), e' soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di rimorchio, anche portuale, ovvero unita' da diporto o da pesca di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, precedenti la scadenza del certificato stesso.
3. Navigazione utile ai fini del rinnovo.

Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.
Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu' di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo e' rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.
4. Navigazione parziale.

Al marittimo che non ha completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal punto 3, il certificato e' rinnovato se supera, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da sostenersi, a seconda della categoria di appartenenza, secondo le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 7 marzo 2007. Il periodo quinquennale di validita' del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.
Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato e' rinnovato qualora abbia frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purche' soddisfi uno dei requisiti previsti dal punto 2, lettere b) o c). Il periodo quinquennale di validita' del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.
Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al punto 2, lettere b) o c), ma che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto.
Il marittimo in possesso di un certificato adeguato scaduto e mai rinnovato ovvero di un titolo professionale non convertito, puo' ottenere il rilascio di un nuovo certificato adeguato alle seguenti condizioni:
a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008, atto a confermare il mantenimento delle competenze professionali necessarie per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato ovvero al titolo posseduto;
b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento previsti per l'abilitazione richiesta.
5. Equipollenze.

Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:
a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle capitanerie di porto;
b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso societa' di armamento.
Le occupazioni alternative, di cui al precedente capoverso, sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la propria opera.
I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso, purche':
abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione richiesta;
abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato.
6. Validita' degli attestati di superamento dei corsi di
addestramento.

Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto sono conformi al modello di cui all'allegato VII, hanno validita' quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato.
Il modello di cui all'allegato VII ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato.
Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non e' in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato e' rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante.
Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito reca la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.
Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui all'allegato VII, l'autorita' marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese.
7. Proroga di validita'.

Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato adeguato, e' imbarcato all'estero si reca presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validita' del certificato adeguato da rinnovare.
Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorita' marittima presso il porto di attracco dell'unita'.
Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorita' marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.
 
Allegato V
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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