Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3954).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del Presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 21 giugno 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2010 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2011, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, la note del 19 maggio 2011 dei presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, del 16 giugno 2011 dei Commissari delegati e del 4 luglio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2011, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
D'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. L'ing. Riccardo Riccardi, assessore alle infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo, Presidente della medesima Regione, per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa.
 
Art. 2

1. Allo scopo di accelerare il superamento dell'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, i sedimenti di dragaggio provenienti dai Canali della laguna, con caratteristiche chimiche «entro C» del «Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia dell'8 aprile 1993» (Protocollo 1993), possono essere conferiti nel sito denominato «Isola delle Tresse» realizzato nell'ambito Portuale di Venezia.
2. Qualora ritenuto necessario, una volta realizzate le casse di colmata in fase di progettazione nella Laguna di Grado e Marano, puo' essere messa a disposizione del Commissario delegato per l'emergenza socio - economico - ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia una volumetria per il conferimento di sedimenti di dragaggio di analoga qualita' e quantita'.
3. I sedimenti di dragaggio provenienti dai Canali della laguna di Marano e Grado, con caratteristiche chimiche «oltre C Protocollo 1993», possono essere conferiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», realizzata nell'ambito Portuale di Venezia, ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in allegato D, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio di cui trattasi, devono essere eseguite le determinazioni analitiche previste dal D.M. 7 novembre 2008, tabella A/2; per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto Superiore di Sanita' nella nota n. 36565 del 5 luglio 2006, come modificato con il decreto ministeriale 4 agosto 2010.
5. Il conferimento dei sedimenti di cui ai punti 1 e 3 deve avvenire con le stesse modalita' tecniche e amministrative seguite per il conferimento dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia nei siti sopra indicati.
6. Agli effetti della classificazione dei sedimenti di dragaggio di cui trattasi, si tiene conto dei risultati ottenuti dal «Piano di caratterizzazione ambientale di aree e canali interni alla Laguna di Marano Lagunare e Grado», approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 giugno 2008.
7. Le attivita' di cui al Piano di caratterizzazione citato, nonche' quelle ritenute ulteriormente necessarie, eseguite con gli stessi criteri, sono condotte dall'ARPA Friuli Venezia Giulia, che supervisiona i campionamenti ed esegue direttamente le analisi di laboratorio. Le attivita' di controllo sui sedimenti conferiti nei siti ubicati in ambito portuale di Venezia sono condotte da ARPA Veneto.
8. Le modalita' tecniche, economiche e operative di conferimento dei sedimenti di dragaggio piu' volte citati saranno regolamentate da apposito Accordo fra i Commissari delegati ed i soggetti pubblici e privati interessati.
9. Le attivita' previste dal presente articolo possono essere completate anche allo scadere delle situazioni emergenziali in atto.
10. Le attivita' di cui ai commi 7, 8 e 9 sono espletate nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa della gestione commissariale e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

1. Al fine di favorire il rapido espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al perseguimento delle finalita' dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il Dipartimento della protezione civile si avvale della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4

1. Al comma 2 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 21 gennaio 2011 e' aggiunto il periodo: «L'assegnazione definitiva degli immobili viene effettuata dal comune di Cerzeto con atto pubblico notarile in deroga all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, tenuto conto del piano predisposto dal medesimo comune ai sensi del comma 1».
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, Il Dipartimento della protezione civile provvede all'espletamento delle procedure per l'affidamento dell'incarico del notaio di cui si avvarra' il Comune per l'assegnazione definitiva degli immobili di cui al comma 1 e per la verifica della regolarita' dei requisiti in possesso degli interessati.
3. I cittadini interessati all'assegnazione definitiva degli immobili de localizzati, che non abbiano gia' provveduto a comunicare al comune di Cerzeto (Cosenza) la volonta' di acquisire l'immobile contestualmente alla cessione della proprieta' dell'immobile sito nella frazione di Cavallerizzo sgomberato a seguito della frana verificatasi il 7 marzo 2005, devono provvedere a tale adempimento entro e non oltre il 31 ottobre 2011.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, gli immobili ricostruiti in localita' Pianette destinati ai cittadini interessati all'assegnazione definitiva rimangono acquisiti al patrimonio comunale.
5. Il Comune di Cerzeto e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011 e per un importo complessivo di 20.000 euro su base annua, di due unita' di comprovata professionalita' per lo svolgimento delle attivita' conseguenti alla delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in deroga all'articolo 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Gli oneri occorrenti all'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 200.000,00, sono posti a carico del Fondo della protezione civile che presenta le necessarie disponibilita'.
 
Art. 5

1. All'articolo 1, comma 12, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' a specifiche iniziative volte al rilancio dell'immagine dell'Isola quale territorio dall'alta valenza paesaggistico - culturale.». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011.
2. Al fine di dare un migliore assetto al sistema scolastico delle scuole di ogni ordine e grado delle isole di Lampedusa e Linosa e garantire la continuita' didattica per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale docente ed ATA verra' data la precedenza al personale scolastico nativo o residente da almeno 10 anni nelle citate due isole.
La copertura dei citati posti e' assicurata:
a) fino al 50% con l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2011/2012 e il trasferimento a domanda per l'anno scolastico 2012/2013, da parte del personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato in servizio presso altre sedi;
b) per la restante percentuale al personale docente ed ATA, nativo o residente nelle due isole da almeno 10 anni, inserito nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti, e' riconosciuta a domanda la precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi annuali o fine al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti nelle scuole di Lampedusa e Linosa e di ogni altra attivita' progettuale, con particolare riferimento a quelle relative all'integrazione da effettuarsi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del fondo d'istituto;
c) analoga precedenza assoluta e' riconosciuta al personale docente ed ATA incluso nelle graduatone di circolo ed istituto delle scuole di Lampedusa e Linosa, nativo o residente nelle citate due isole da almeno 10 anni, rispetto ai non residenti inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto per la copertura dei rimanenti posti vacanti, da parte dei dirigenti scolastici e il conferimento delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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