Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2011
Approvazione del «Foglio Avvertenze» relativo alle procedure per l'iscrizione a ruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative comminate dal Garante. (Provvedimento n. 35).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, l'art. 166 concernente il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal Garante;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento del Garante n. 1/2000, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante;
Visto il regolamento n. 1/2007, come modificato dalla deliberazione del Garante n. 31 del 15 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 16 novembre 2009, e in particolare l'art. 16 che prevede la procedura per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative comminate dal Garante;
Considerata la necessita' per il Garante di attivare la modalita' di riscossione coattiva delle somme relative a violazioni amministrative di cui agli articoli 161 e seguenti del Codice;
Visto il provvedimento prot. n. 2010/46308 del 10 marzo 2010 del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui e' stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento;
Ritenuto necessario approvare il Foglio Avvertenze, le cui informazioni devono obbligatoriamente essere contenute nella cartella di pagamento in relazione alle somme da iscrivere a ruolo;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto cio' premesso
il Garante
approva il «Foglio Avvertenze», allegato n. 1 al presente provvedimento formandone parte integrante, relativo alle somme iscritte a ruolo da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2011

Il Presidente: Pizzetti
Il relatore: Chiaravalloti
Il segretario generale: De Paoli
 
Allegato

Ruoli emessi dal Garante per la protezione dei dati personali
Avvertenze
Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi al procedimento sanzionatorio a cui si riferisce la cartella di pagamento e' possibile chiedere informazioni al Garante per la protezione dei dati personali - Dipartimento attivita' ispettive e sanzioni - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma - tel 06.696771 - dais@garanteprivacy.it . A tale ufficio, inoltre, potra' essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe ne' sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e' il dirigente dell'ufficio/dipartimento, o un suo delegato, indicato nella pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti». Quando e come presentare ricorso.
Se prima della notifica della cartella il destinatario ha ricevuto la notifica di un'ingiunzione di pagamento o di ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilita', e' possibile presentare ricorso avverso il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.
Eventuali ragioni di opposizione avverso il ruolo o la cartella di pagamento potranno essere proposte all'Autorita' giudiziaria ordinaria:
nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalita' del destinatario) o vizi di notifica. Sospensione del pagamento.
In caso di impugnazione e' possibile presentare istanza in carta semplice al responsabile del procedimento per chiedere la sospensione del pagamento.
Qualora intervenga la sospensione ma successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi legali maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
 
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