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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 26 luglio 2011 |  | Modifiche al decreto 31 gennaio  2011  in  materia  di  modalita'  di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
 LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
 
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modificazioni ed integrazioni, di seguito  denominato  «Codice  della strada» ed in particolare  l'art.  119,  come  da  ultimo  modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n.  495,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della strada", ed in particolare l'art. 331;
 Visto il decreto a propria firma del 31  gennaio  2011,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38  del  16  febbraio  2011,  recante «Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il conseguimento e il  rinnovo  della  patente  di  guida»,  di  seguito denominato «Decreto direttoriale 31 gennaio 2011»;
 Considerata  la  necessita'  di  implementare  la  casistica  delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3,  del  predetto  decreto  al fine di ricomprendere anche  le  ipotesi  di  inibizione  pro-tempore dell'attivita' istituzionale  dei  medici  appartenenti  alle  stesse strutture o corpi, dalla quale  derivi  -  a  qualunque  titolo,  ivi compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea  della funzione certificatoria, nonche' la cessazione di tale inibizione;
 Ritenuto  opportuno,   per   maggiore   chiarezza   interpretativa, riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto  si'  da definire la fattispecie dei medici  che  abbiano  fatto  parte  delle commissioni  mediche  locali  riproponendo  in  modo  pedissequo   la previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo,  del  codice della strada;
 Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione  del codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede di rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida, al fine di semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione  da  parte del competente ufficio del centro elaborazione dati  della  direzione generale per la motorizzazione;
 Considerata infine l'opportunita' di prorogare il  termine  del  31 agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3,  del  piu'  volte  citato decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio  reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui  all'art. 1 del medesimo decreto, accordando  agli  stessi  medici  un  maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 Modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
 
 1. All'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale 31  gennaio  2011, dopo le parole: «al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, per  il  tramite dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio,» ed  e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le predette  amministrazioni  e corpi comunicano altresi',  con  la  medesima  modalita',  al  centro elaborazione dati della  direzione  generale  per  la  motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attivita' istituzionale dei propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonche'  la  cessazione  di tale inibizione.».
 |  |  |  | Art. 2 Modifiche all'art. 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
 
 1. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31  gennaio  2011, le parole «negli ultimi cinque anni» sono sostituite da: «per  almeno cinque anni».
 |  |  |  | Art. 3 
 Introduzione dell'art. 3-bis al decreto direttoriale 31 gennaio 2011
 
 1. Nel decreto direttoriale 31  gennaio  2011,  dopo  l'art.  3  e' inserito il seguente:
 «Art. 3-bis (Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle  certificazioni  utili  ai  rinnovi  di  validita'  di   titoli abilitativi alla guida). - 1. All'atto del rilascio  del  certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), conforme al  modello IV.4, che  vale  comunicazione  al  centro  elaborazione  dati  della direzione generale per la  motorizzazione  in  caso  di  conferma  di validita'  dei  titoli  abilitativi  alla   guida,   il   codice   di identificazione e' apposto  alla  sinistra  del  campo  "generalita', qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari  a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.».
 |  |  |  | Art. 4 Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
 
 1. All'art. 6, comma 3, del decreto direttoriale 31  gennaio  2011, le parole «Fino alla data del 31 agosto 2011» sono  sostituite  dalle seguenti: «Fino alla data del 15 febbraio 2012».
 Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il settimo  giorno  successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 26 luglio 2011
 
 Il Capo dipartimento: Fumero
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