Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 luglio 2011 |
Rettifica del decreto 14 luglio 2011 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Marchignoli Solange, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dalla sig.ra Marchignoli; Visti il proprio decreto datato 14 luglio 2011 con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Marchignoli Solange, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che nel decreto sopra citato per mero errore materiale e' stata applicata una prova attitudinale errata; Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento; Vista l'istanza della sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente sig.ra Marchignoli e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 aprile 2003 in Italia presso la Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano; Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Lorca" (Spagna); Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia; Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense; Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessata; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati. Il decreto cosi' modificato dispiega efficacia a decorrere dal 14 luglio 2011. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 28 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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