Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 160 de 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 24 maggio 2008, con il quale l'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Pane di Matera», per un periodo di tre anni; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio di tutela del Pane di Matera IGP con la quale il predetto Consorzio alla scadenza del triennio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» «BioAgriCert Srl», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5; Vista la nota prot. n. 6911 del 24 marzo 2011 della Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore con la quale si comunica a «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» di svolgere le attivita' di verifica sui requisiti di conformita' del «Pane di Matera IGP», nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto di autorizzazione in precedenza citato, fino al momento dell'emanazione del decreto di autorizzazione al nuovo organismo di controllo «BioAgriCert Srl»; Considerato che «BioAgriCert Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 giugno 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «BioAgriCert Srl», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «BioAgriCert Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» non puo' modificare la denominazione sociale e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pane di Matera», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «BioAgriCert Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «BioAgriCert» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pane di Matera» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
«Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» la documentazione inerente il controllo svolto sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» fino alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 9
L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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