Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2011 |
Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarita' riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 92.2 Regolamento (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo «OFIS». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Sentito il comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile con procedura di consultazione scritta e tenuto conto del parere positivo espresso dallo stesso comitato nella riunione del 19 luglio 2011; Considerata la necessita' di definire le modalita' di risposta alle notifiche presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 92.2 regolamento (CE) n. 889 del 2008, secondo il sistema informativo europeo «OFIS» (Organic Farming Information System) ed individuare le attivita' che dovranno essere svolte dalle amministrazioni e dai soggetti interessati dalle suddette notifiche.
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarita' o infrazione di seguito indicate «irregolarita'» riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell'art. 92.2 del regolamento (CE) n. 889/2008, presentate dagli Stati membri dell'UE, di seguito indicati «Stati membri», tramite il sistema informativo OFIS. 2. In conformita' all'art. 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di irregolarita' riguardanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008, su prodotti biologici provenienti da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE. |
| Art. 2
1. Per la gestione di tali informazioni la Commissione UE ha previsto l'utilizzo del sistema OFIS, attraverso il quale lo Stato membro che constata l'irregolarita' del prodotto biologico, notifica la stessa allo Stato membro interessato che dovra' fornire informazioni utili mediante lo stesso sistema informativo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica. |
| Art. 3
1. Nei casi di irregolarita', rilevate su prodotti biologici commercializzati in uno degli Stati membri e provenienti dallo Stato italiano, la notifica e' trasmessa attraverso il sistema informativo OFIS, dallo Stato interessato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', ufficio Saq X, di seguito indicato «Ministero», che assegna un codice di identificazione progressivo alla notifica stessa. 2. Se risulta necessario per la corretta valutazione della notifica, il Ministero acquisisce elementi integrativi presso lo Stato membro notificante. 3. Il Ministero invia per posta elettronica apposita richiesta di informazioni, all'organismo di controllo, di seguito indicato «ODC», al quale l'operatore e' assoggettato e per conoscenza alle autorita' pubbliche di cui al successivo art. 4.2. 4. Se l'ODC accerta il coinvolgimento di operatori controllati da altri ODC, informa prontamente detti organismi, mediante posta elettronica, trasmettendo la richiesta di informazioni e i relativi allegati ed inviando il messaggio per conoscenza al Ministero e alle autorita' pubbliche di cui al successivo art. 4.2. |
| Art. 4
1. Alla richiesta di informazioni, prevista al precedente art. 3, e' allegato il documento di notifica OFIS redatto dallo Stato membro notificante ed eventuali informazioni ulteriori, utili alla comprensione dell'irregolarita'. 2. La richiesta di informazioni e' inviata per conoscenza: alle autorita' pubbliche di vigilanza: Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - VICO, regioni e province autonome in cui ha sede l'operatore coinvolto; alle seguenti autorita' pubbliche di controllo: Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - PREF, Comando Carabinieri politiche agricole. 3. Le comunicazioni sono identificate con un riferimento numerico, cosi' come previsto al precedente art. 3. |
| Art. 5
1. Gli ODC che ricevono la richiesta di informazioni redigono apposito format denominato «Rapporto rapido» di cui all'allegato I al presente decreto, corredato dalle prove documentali raccolte. 2. Gli ODC trasmettono il rapporto rapido al Ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica saq10@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, alle autorita' pubbliche di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 4. 3. Gli ODC coinvolti successivamente, ai sensi dell'art. 3.4, redigono il «Rapporto Rapido» di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento agli operatori da essi controllati e lo trasmettono secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Il «Rapporto rapido», relativo agli esiti delle attivita' ispettive e di controllo svolte, fornisce gli elementi utili per consentire al Ministero di rispondere alla notifica dello Stato membro attraverso il sistema OFIS. 5. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema OFIS di non accettare la risposta, il Ministero richiede agli ODC interessati informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite dagli ODC entro quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. 6. In caso di segnalazioni riguardanti contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, l'ODC interessato effettua apposite analisi ai sensi dell'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. I risultati di tali indagini e i rapporti di prova analitici sono comunicati al Ministero anche qualora l'esito sia negativo. 7. Il Ministero informa gli ODC e le autorita' pubbliche coinvolte, dell'accettazione da parte dello Stato membro notificante della risposta inserita nel sistema OFIS. |
| Art. 6
1. Le autorita' che effettuano controlli nel settore agroalimentare e gli ODC segnalano al Ministero le irregolarita' rilevate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell'UE. 2. Eventuali irregolarita' riscontrate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell'UE sono comunicate dagli operatori biologici agli ODC, che provvedono alla trasmissione tempestiva, comunque entro sette giorni lavorativi, al Ministero. 3. La segnalazione, corredata dalle relative prove documentali, e' inviata all'indirizzo saq10@politicheagricole.gov.it, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato II al presente decreto. Il Ministero informa le autorita' pubbliche di vigilanza e di controllo di cui all'art. 4. 4. Il Ministero, attraverso il sistema informativo OFIS, notifica allo Stato membro interessato l'irregolarita' rilevata e mette a conoscenza le autorita' competenti nonche' gli ODC, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2011
Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno |
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
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