Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 luglio 2011 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle societa' «American Airlines Inc». (Decreto n. 60650). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»; Visto l'accordo siglato in data 12 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' American Airlines INC nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 13 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della societa' di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Fiumicino-Roma (RM) (terminal partenze internazionali); Vista l'istanza con la quale la societa' American Airlines INC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il semestre dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti presso la sede dell'aeroporto di Fiumicino-Roma (RM) (terminal partenze internazionali); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle societa' American Airlines INC ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 12 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della societa' American Airlines INC, dell'aeroporto di Fiumicino- Roma (RM) (terminal partenze internazionali), per il periodo dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011, Matricola INPS: 4956408419 |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' American Airlines INC e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1,della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2011
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il sottosegretario delegato Bellotti |
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