Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2011
Individuazione dei criteri e delle modalita' di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011 e 2012.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito;
Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, che ha previsto:
lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;
lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;
Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento e' dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed e' restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che cosi' dispone: «AAMS puo' richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validita' della concessione, variazioni alle attivita' indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»;
Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, individuate sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, possano altresi' trovare significativi miglioramenti nella sostituzione e/o aggiornamento dei punti di accesso (PdA) da parte dei concessionari;
Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilita', conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilita' 2011), richiedano infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione al sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA attraverso l'utilizzo di meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica;
Considerato che AAMS, con nota del 14 aprile 2011, prot. 2011/13599/Giochi/UD, a conclusione dell'attivita' istruttoria, ha chiesto al partner tecnologico Sogei di individuare i meccanismi piu' idonei per la georeferenziazione dei PDA;
Vista la nota prot. n. 3836 del 22 aprile 2011, con la quale il partner tecnologico SOGEI ha proposto quale strumento tecnologico utilizzabile ai fini del miglior controllo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. un sistema di georeferenziazione in grado di trasmettere al sistema centrale di AAMS le coordinate GPS di ciascun PdA, riservandosi di definire entro giugno 2011 le soluzioni con caratteristiche tecniche piu' idonee, e prevedendo, a tal fine, una prima fase di sperimentazione in laboratorio di due mesi, seguita da una seconda fase di sperimentazione sul territorio;
Visto il decreto direttoriale 2011/ 9274 /Giochi/ADI del 29 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2011, adottato a seguito della definizione delle caratteristiche di massima del sistema di georeferenziazione di cui alla citata nota SOGEI del 22 aprile 2011;
Considerato, in particolare, che il citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011 ha stabilito, sul presupposto che l'attivita' di aggiornamento dei PdA sarebbe stata operativa a partire dal 1° settembre 2011, pari ad un terzo dell'anno, che la percentuale del numero di PdA da aggiornare con criteri di georeferenziazione entro il 31 dicembre 2011, potrebbe essere individuata in un terzo dei PdA gestiti da ogni singolo concessionario;
Considerato che il predetto decreto ha inoltre stabilito che con successivo provvedimento del Direttore per i giochi sarebbero stati definiti i requisiti tecnici dei punti di accesso nonche' il periodo di tempo entro il quale attuare la sperimentazione sulla base delle specifiche acquisite, da parte del partner tecnologico SOGEI, per una corretta georeferenziazione dei PdA;
Vista la nota inviata da SOGEI in data 24 giugno 2011 a scioglimento della riserva sopra citata, ove:
a) si evidenzia la necessita' di ricorrere esclusivamente alla tecnologia di rilevazione GPS, in quanto sola idonea a garantire la migliore sicurezza ed affidabilita' dei dati da trasmettere, in alternativa ad altre tecnologie disponibili che consentono tecniche di posizionamento tramite la rete GSM/UMTS;
b) si esclude la possibilita' di utilizzo di moduli GPS esterni ai PdA;
c) si propone come preferibile una soluzione tecnica tale da richiedere l'introduzione del sistema GPS mediante adeguamento dell'hardware e del software dei PdA e quindi tempi tecnici di lavoro diversi da quelli inizialmente ipotizzati;
d) si conferma un periodo di sperimentazione in laboratorio di due mesi, come indicato nella precedente nota del 22 aprile 2011;
e) si sottolinea la necessita' di avviare, solo successivamente alla fase di verifica di cui alle lettere precedenti, una sperimentazione sul campo della sostituzione o aggiornamento dei PdA, in misura tale da richiedere per il suo completamento tutto il residuo anno 2011, con cio' rivedendo le previsioni tempistiche date con la citata nota del 22 aprile;
Vista la nota 4 luglio 2011 con la quale AAMS ha chiesto al partner tecnologico SOGEI alcuni approfondimenti in ordine a quanto da essa riferito con la citata nota 24 giugno 2011;
Vista la nota del partner tecnologico SOGEI del 15 luglio 2011 con la quale e' ulteriormente precisato che:
a) la soluzione evidenziata con nota del 24 giugno 2011, ovvero l'utilizzo del sistema GPS, garantisce il georiferimento, certo, dei PdA attraverso una soluzione tecnica integrabile con l'architettura oggi utilizzata per gli apparecchi Newslot. Tuttavia, tale soluzione richiede comunque un aggiornamento di hardware e software dei PdA esistenti, che necessita della rimozione e provvisoria sostituzione dei medesimi;
b) la soluzione proposta, pur riferendosi a specifici strumenti non attualmente in commercio, utilizza esclusivamente componenti reperibili sul mercato ed e' realizzabile da ogni azienda produttrice e/o assemblatrice di apparecchiature elettroniche attraverso l'ingegnerizzazione di una strumentazione collegabile e/o integrabile ai PdA esistenti;
c) le attivita' di cui alle lettera a) e b), richiede la realizzazione di un prototipo, per la realizzazione del quale occorre un periodo compreso tra le quattro e le dieci settimane e, successivamente, una preliminare fase di sperimentazione in laboratorio, ad opera di SOGEI, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici previsti ed al fine dell'effettuazione del relativo collaudo;
d) la corretta georeferenziazione richiede l'adeguamento del protocollo di comunicazione relativo al colloquio tra il sistema dei concessionari ed il sistema di AAMS;
e) per effetto delle attivita' e delle relative tempistiche per le attivita' di cui alle lettere a), b), c) e d), l'estensione delle modifiche predette in esercizio e' ipotizzabile non prima del 1° novembre 2011;
f) rispetto alle ipotesi precedentemente vagliate la soluzione proposta richiede tempi di adeguamento superiori a quelli ipotizzati;
g) l'effettiva installazione del numero di PdA con tecnologia adeguata, avviata non prima del 1° novembre 2011, non potra' che riguardare un numero limitato di PdA, stimato non superiore al 7 per cento del totale, con l'obiettivo di individuare, per ciascuna tipologia di esercizio le reali condizioni operative e solo successivamente di avviare l'installazione massiva sul territorio;
h) alla data del 15 luglio nessun concessionario ha richiesto l'avvio della sperimentazione in laboratorio di modelli prototipali di PDA georeferenziati;
Considerato conseguentemente che, sulla base di quanto indicato dal partner tecnologico, SOGEI, per la realizzazione delle predette attivita' nel corrente anno residua un periodo non superiore a due mesi;
Considerato che occorre adeguare, per l'effettiva operativita' della comunicazione telematica delle informazioni di georeferenziazione, il protocollo di comunicazione esistente;
Ritenuto che il numero di PdA sui quali installare meccanismi di georeferenziazione debba essere individuato comunque con riferimento ad un criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti;
Considerato che il partner tecnologico SOGEI stima in misura non superiore al 7 la percentuale del numero di PdA installabili, nel corso del 2011, con nuova tecnologia da parte ciascun concessionario;
Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di quanto stabilito dal citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011, per l'anno 2011, per la determinazione dell'an e del quantum della restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello 0,5 per cento versato;
Considerato che il riparto percentuale della restituzione del deposito cauzionale previsto dal citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011, ove rivisto alla luce delle immutate condizioni tecniche e di tempo risultanti dalle vincolanti indicazioni di SOGEI;
Ritenuto pertanto, che poiche' la prevista restituzione del deposito cauzionale nella misura dello 0,25% era rapportata all'aggiornamento di un terzo di PdA, fattibile nel periodo temporale disposto di 4 mesi, ossia di un terzo dell'anno, risulti coerente stabilire la restituzione per un importo pari a 0,10% corrispondente alla percentuale (7%) di PdA di cui e' richiesto l'aggiornamento in un periodo temporale pari a 2/12 dell'anno;
Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera c), punto 1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta implementazione, stimati non superiori ad un quinto delle somme da restituire;
Considerato, pertanto, che la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, possa essere parametrata alla percentuale massima sopra individuata, fino ad un massimo dello 0,10 delle somme giocate;
Ritenuto che occorre individuare i criteri per la restituzione dello 0,40 per cento delle somme giocate e a tal fine non puo' che farsi riferimento all'altra ipotesi prevista dalla lettera c), punto 2) dell'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera c), punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario per individuare criteri di restituzione nella misura dello 0,25 per cento e nella misura di un ulteriore 0,15 per cento delle somme raccolte, possa attestarsi rispettivamente all'ottanta per cento e al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;
Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di quanto stabilito dal citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011, per l'anno 2011, per la determinazione dell'an e del quantum della restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello 0,5 per cento versato;
Ritenuto quindi che, per l'anno 2011, la determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, con riguardo ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, di sostituzione e/o aggiornamento, ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, rispetto al 7% degli apparati PdA gestiti, nonche' nella realizzazione di percentuali non inferiori rispettivamente all'ottanta per cento e al novantacinque per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;
Ritenuto, peraltro, che il sistema di georeferenziazione debba essere inserito anche tra i requisiti tecnici previsti per partecipare alla procedura di selezione, che sara' avviata entro il 30 settembre 2011, per l'affidamento della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla previsione, anche per l'anno 2012, dei criteri per la restituzione del predetto deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera c), punto 1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2012, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta totale implementazione;
Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera c), punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario, sempre per l'anno 2012, per individuare criteri di restituzione possa attestarsi al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione;
Ritenuto quindi che, per l'anno 2012, la determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, con riguardo ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, di sostituzione e/o aggiornamento, dei PdA gestiti ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, rispetto al totale degli apparati, nella misura massima dello 0,4 per cento delle somme raccolte, nonche' nella realizzazione di percentuali non inferiori al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, nella misura massima dello 0,10 per cento delle somme raccolte;
Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;
Considerato che in data 7 luglio 2011 e' scaduto il contratto del Direttore generale dei monopoli di Stato ed e', ad oggi, ancora in corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il direttore per le strategie e' il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto determina per gli anni 2011 e 2012, i criteri e le modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.
 
Art. 2
Criteri di restituzione del deposito
cauzionale per l'anno 2011

1. Per l'anno 2011, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno e' determinato in relazione:
a) al numero di punti di accesso, rispetto al 7% di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;
b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale rispettivamente dell'ottanta per cento e del novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione.
2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera a) e' riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario e' riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2011, da parte del concessionario medesimo, del numero di punti di accesso (PdA) rispetto al totale richiesto ad ogni singolo concessionario pari al 7% dei PdA gestiti alla data di emanazione del presente decreto. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, sara' nulla per PdA aggiornati =0 e pari al 100 per cento per PdA aggiornati rispetto a quelli che ciascun concessionario deve aggiornare, ossia il 7% di quelli da ciascuno gestiti alla data di emanazione del presente decreto.
3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera b), e' riconosciuta fino ad un massimo del 0,40 per cento delle somme giocate. L'importo da restituire, e' calcolato sulla base della media annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento, ed e' ripartito come di seguito specificato: fino alla misura massima dello 0,25 per cento, a fronte del raggiungimento di percentuali di comunicazioni dell'80 per cento degli apparecchi attivi; l'importo, fino ad un massimo dello 0,15 per percentuali di comunicazioni superiori al 90 per cento. Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire e' calcolata secondo la seguente formula:



(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + ... Pm12) * 100
----------------------------------------------------
12


dove: Pm 1, 2, 3 ... 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purche' tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'80 per cento ed il 90 per cento. La percentuale restituita e' pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.
 
Art. 3
Criteri di restituzione del deposito
cauzionale per l'anno 2012

1. Per l'anno 2012, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno e' determinato in relazione:
a) al numero di punti di accesso, rispetto al totale di quelli gestiti, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;
b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'ottantacinque per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione.
2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera a) e' riconosciuta fino ad un massimo del 0,40 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario e' riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2012, da parte del concessionario medesimo, del numero di punti di accesso (PdA) rispetto al totale dei PdA gestiti. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, sara' nulla per PdA aggiornati = 0 rispetto a quelli aggiornati al 31 dicembre 2011 e pari al 100 per cento per il totale dei PdA aggiornati rispetto a quelli gestiti da ciascun concessionario.
3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera b), e' riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire, e' calcolato sulla base della media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento purche' uguale o superiore al 90 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalita' prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire e' calcolata secondo la seguente formula:



(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + ... m12) * 100
---------------------------------------------------
12


dove: Pm 1 ,2, 3 ... 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purche' tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'85 per cento ed il 90 per cento. La percentuale restituita e' pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.
 
Art. 4
Modalita' operative di restituzione
del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.
2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali e' stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non e' previsto conguaglio.
3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate negli anni di riferimento, e' imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e' abrogato il decreto direttoriale 2011/ 9274 /Giochi/ADI del 29 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2011.
2. I requisiti tecnici dei punti di accesso oggetto di aggiornamento sono quelli indicati ai concessionari con provvedimento del Direttore per i giochi del 27 giugno 2011, da pubblicare sul sito istituzionale di AAMS, ovvero, nei casi eccezionali a valere dal 2012 nei quali la tecnologia prevista non puo' essere applicata, quelli indicati con successivo provvedimento del Direttore per i giochi da emanare entro il 31 marzo 2012, e da pubblicare sul sito istituzionale di AAMS, sulla base di quanto comunicato per il tramite del partner tecnologico SOGEI, anche in base alla sperimentazione citata;
3. Le specifiche per l'adeguamento del protocollo di comunicazione per il colloquio tra il sistema dei concessionari e il sistema di AAMS sono comunicate ai concessionari e pubblicate sul sito entro il 31 agosto 2011.
4. La rilevazione dei livelli di servizio per l'anno 2012 viene adeguata, a partire dalla data di stipula del nuovo atto di convenzione, secondo i criteri e le modalita' previste nell'atto medesimo, ferma restando la restituzione dell'importo dello 0,10 della raccolta al raggiungimento della percentuale di cui all'art. 3.
5. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2011

p. il direttore generale: Tagliaferri

Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 26
 
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