Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2011
Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilita' di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;
Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2007 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
Visto il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S (VLT) , che ne disciplina anche i limiti di installabilita';
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81 e 82;
Considerata in particolare la necessita' di emanare ai sensi del predetto articolo 1, comma 81, un decreto direttoriale recante la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri della tipologia di locali in relazione all'esclusivita' dell'attivita' di gioco esercitata e della estensione della superficie;
Ritenuto di dover tener conto della ricognizione effettuata sempre ai sensi della medesima disposizione normativa;
Considerato che, ai fini della rilevazione dei parametri numerico quantitativi, ricorre la necessita' di disciplinare preliminarmente con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma 72 del predetto articolo della legge di stabilita' 2011, lo stato e l'ubicazione degli apparecchi;
Ritenuto, ancora, di dover disciplinare separatamente gli esercizi nei quali si svolge attivita' di gioco in via esclusiva e quelli assimilabili a questi ultimi;
Ritenuto inoltre di dover dettare apposita disciplina per gli esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in via diretta o indiretta, una concessione per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico;
Ritenuto ancora che, in ogni caso, deve farsi riferimento alla superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti, dettando limiti massimi sia la superficie minima da assicurare per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento;
Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;
Considerato che in data 7 luglio 2011 e' scaduto il contratto del Direttore Generale dei monopoli di Stato ed e', ad oggi, ancora in corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie e' il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1
Stato e ubicazione degli apparecchi

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto, sono definiti i seguenti stati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento:
esercizio: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco;
magazzino: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione censita come magazzino nella banca dati di AAMS, e nella quale non e' consentita la raccolta di gioco, ovvero i videoterminali esclusi dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco VLT, risultino non abilitati alla predetta raccolta;
manutenzione straordinaria: stato nel quale gli apparecchi, ovvero i videoterminali gia' in stato di esercizio o di magazzino, risultino indisponibili in quanto e' stato comunicato dai concessionari di rete un messaggio telematico, contenente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con la conseguente inibizione della raccolta del gioco.
2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, e' il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videoterminali risultino allocati in stato di esercizio o di magazzino.
3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS.
 
Art. 2
Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi

1. Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni:
a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per il tramite del punto di accesso installato nel punto di vendita ovvero tramite il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso la stessa ubicazione, secondo quanto previsto all'art. 1;
b) non si tiene conto degli apparecchi e dei videoterminali che risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero in stato di manutenzione straordinaria;
c) la data di installazione risulta fissata al momento dell'acquisizione in banca dati di AAMS;
d) sono considerati eccedenti gli apparecchi o i videoterminali che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata la presenza del numero che la singola ubicazione puo' al massimo ospitare.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lo stato di esercizio degli apparecchi o dei videoterminali allocati presso il punto vendita di ubicazione si presume mantenuto fino a quando una successiva informazione non dichiari la sopravvenienza di un nuovo stato e/o di una nuova ubicazione.
 
Art. 3

Tipologia dei punti di vendita presso i quali e' consentita la
raccolta di gioco

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attivita' di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attivita' di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:
a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonche' delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.
2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attivita' di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attivita' di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreche':
dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attivita' di gioco, e l'eventuale riferimento all'attivita' di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attivita' di gioco;
l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
l'attivita' di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attivita' di gioco stessa.
3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attivita' di gioco e' riferibile ad un concessione gia' esistente:
a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attivita' principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.
4. Sono altresi' da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attivita' diversa da quella di gioco:
a) Bar ed esercizio assimilabile;
b) Ristorante ed esercizio assimilabile;
c) Stabilimento balneare;
d) Albergo o esercizio assimilabile;
e) Edicole;
f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonche' altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., purche' ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilita' e sia identificata la titolarita', ai fini della determinazione delle responsabilita', ai sensi della normativa vigente.
5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o piu' delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.
6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita e' comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 4

Parametri numerico quantitativi per l'installabilita' di apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

1. Condizione minima di installabilita' degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovra' essere rispettata altresi' per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra piu' giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali puo' assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovra' essere moltiplicata per il numero di postazioni.
2. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili e' previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti, nonche' all'estensione della superficie del punto di vendita , secondo quanto riportato nella tabella seguente.
3. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. Gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente art. 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente art. 3.
3. Il titolare del punto di vendita e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.
 
Art. 6
Sanzioni

1. Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'art. 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporne la rimozione.
2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di AAMS-Sogei, quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione.
3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata.
5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'art. 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente art. 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilita', della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto.
6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi, previsti nella tabella di cui all'art. 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente art. 3, nel quale i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.
7. Il mancato rispetto della condizione minima di installabilita' degli apparecchi di cui al precedente art. 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonche' dal comma 2 dell'art. 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.
2. In sede di prima applicazione, che si conclude entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto i dati rilevati per verificare l'eccedenza rispetto ai parametri numerico quantitativi, di cui al presente decreto, sono quelli derivanti dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dalle rilevazioni di cui all'art. 6, comma 1, nonche' da accessi, controlli ed ispezioni.
3. La ricognizione prosegue, a carico dei concessionari, con cadenza mensile per tutti gli esercizi per i quali non sia pervenuta, a qualunque titolo, comunicazione, sempre da parte dei concessionari, dei dati di installazione nei punti di vendita.
4. Successivamente al termine di cui al precedente comma 2 , il riscontro delle informazioni derivante dalla ricognizione puo' essere effettuato con le dichiarazioni che i titolari dei punti di vendita, di cui al precedente art. 3, nei quali i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, possono rendere in sede di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
5. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2011

p. Il direttore generale: Tagliaferri

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 114
 
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