Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Avola» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Siracusaa, Federazione Provinciale Coldiretti Sezione di Siracusa, Unione Provinciale Agricoltori Sezione di Siracusa, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Avola»;
Visto il parere favorevole della regione Sicilia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA DEI VINI «AVOLA»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Avola» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, per le seguenti tipologie:
bianco;
rosso, anche nella tipologia novello;
rosato.

Art. 2.

I vini a indicazione geografica tipica «Avola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell' ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della regione Siciliana, a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l' indicazione geografica tipica «Avola» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell' ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Avola», a tonnellate 13 per i vini rossi e rosati e a tonnellate 15 per i vini bianchi, limite gia' comprensivo dell'aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996, per tutte le tipologie.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Avola» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di : 11,50 % vol per i rossi , 11% vol per i rosati, 11% vol per i novelli, 10,50% vol per i bianchi

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere eseguite in tutto il territorio della Regione Sicilia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80 % per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

1. I vini a indicazione geografica tipica «Avola» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcoli metrici volumici totali minimi:
«Avola» rosso : 11,50 % vol;
«Avola» rosato: 11,50% vol;
«Avola» novello: 11,00% vol;
«Avola» bianco 11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica « Avola» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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