Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 15 giugno 2011 |
Disposizioni per assicurare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e conseguenti modifiche al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 351/11/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 15 giugno 2011; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169, e, in particolare, il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', e le sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche "il Regolamento del personale"); Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e le sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 464/04/CONS del 22 dicembre 2004 e, in particolare, l'art. 2 che riconosce al personale in servizio alla data di approvazione della medesima ai soli fini della legittimazione alla partecipazione ai concorsi, l'anzianita' maturata in Autorita' con il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica; Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente "Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell' 11 novembre 2004, n. 265; Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento", pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2007; Vista la delibera n. 315/07/CONS recante la definizione della nuova dotazione organica dell'Autorita' in applicazione dell'art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Vista la delibera n. 557/08/CONS del 17 settembre 2008 recante disposizioni in merito alle attivita' relative al completamento della pianta organica; Vista la delibera n. 349/11/CONS del 15 giugno 2011, recante modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Visto l'art. 1, comma 543, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che consentiva all'Autorita' di "proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale"; Vista la delibera n. 315/07/CONS, gia' citata, resa esecutiva con d.P.C.M. del 10 luglio 2007, con la quale, oltre a definire la dotazione organica dell'Autorita', si indicava un percorso di graduale incremento dell'organico ricorrendo a piani di reclutamento anche a medio periodo; Considerati gli impegni che graveranno in misura sempre piu' rilevante sulla struttura nel prossimo futuro e, in special modo, quelli in materia di procedure per l'assegnazione delle frequenze, di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione, dei nuovi servizi di media audiovisivi e di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica; Considerato che occorre assumere iniziative idonee a superare le criticita' connesse alla carenza di risorse umane, a fronte dell'impegno, sempre piu' intenso, derivante dai compiti istituzionali gia' affidati all'Autorita' e delle incombenze conseguenti alle nuove attribuzioni come sopra descritte; Considerato che e' opportuno a tal fine provvedere in tempi rapidi ad un'adeguata provvista di personale in possesso delle risorse professionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' istituzionale e, nel contempo, a reclutare personale in misura tale da garantire l'espletamento dei servizi di carattere generale; Ritenuto che, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, sussistono i presupposti per procedere in tempi rapidi al completamento del percorso gia' indicato nella delibera 315/07/CONS coprendo le vacanze nella dotazione organica, nel rispetto di una equilibrata ripartizione del personale tra le due sedi dell'Autorita' e ferma restando la verifica della corretta copertura della spesa; Considerato che l'art. 48-bis, comma 1-sexies, del Regolamento del personale prevede che ai fini dell'ammissione al concorso per funzionari l'"esperienza triennale maturata in costanza di contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente articolo, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per funzionari banditi per il livello iniziale zero della stessa qualifica, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 30, comma 2 lettera a) del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale"; Considerato che, per converso, l'art. 30, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento, limita ad un anno l'esperienza richiesta per accedere alla medesima tipologia di concorso ai funzionari con contratto a tempo determinato (ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo); Considerato che il citato art. 48-bis, comma 1-sexies, del Regolamento del personale ingenera disparita' di trattamento, in quanto, nonostante la medesima attivita' funzionariale, ai funzionari con contratto a tempo determinato e' sufficiente la sola maturazione di un anno di lavoro presso l'Autorita', mentre per il personale assunto con contratto di specializzazione a tempo determinato sono richiesti ben tre anni; Considerato che tale differenziazione non appare ragionevole poiche' limita in modo aprioristico la partecipazione dei giovani laureati che hanno gia' intrapreso un percorso di specializzazione limitando la possibilita' di una loro stabilizzazione; Ritenuto indispensabile valorizzare l'esperienza dei giovani laureati maturata presso l'Autorita' nello svolgimento dei propri compiti istituzionali attraverso l'attivita' funzionariale, anche al fine di assicurare il ricambio generazionale e la continuita' dell'azione amministrativa; Ritenuto opportuno eliminare in radice la disparita' di trattamento precedentemente ravvisata, abrogando la disposizione che richiede un requisito differente per i assunti giovani laureati con contratto di specializzazione a tempo determinato rispetto a quelli con contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo; Considerato che i contratti con giovani laureati hanno natura peculiare perche' sono finalizzati a far acquisire adeguata professionalita' nelle materie di competenza dell'Autorita', sono di durata limitata a tre anni e non sono rinnovabili ; Considerato che, per i motivi sopraesposti, i rapporti contrattuali di specializzazione dei giovani laureati non sembra possano rientrare, a rigore, nel novero dei contratti che ai sensi della legge istitutiva l'Autorita' puo' stipulare per assumere dipendenti in possesso di particolari contenuti professionali o ai quali assegnare specifici obiettivi, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, norma alla quale l'art. 1, comma 18, della legge istituiva fa rinvio; Considerato che la delibera n. 315/07/CONS di approvazione della nuova dotazione organica rinvia ad un apposito provvedimento dell'Autorita', allo stato non ancora adottato, per la ripartizione della dotazione organica complessiva tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo determinato e quella del personale contratto a tempo determinato, fermo restando il limite di trenta unita' per il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni - collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi - gia' stabilito dalla legge 350 del 2003; Ritenuto, pertanto, che il reclutamento dei giovani laureati, in assenza di piu' articolate previsioni, debba soggiacere comunque al limite complessivo della dotazione organica dell'Autorita' stabilito nella delibera n. 315/07/CONS; Considerato che e' necessario prevedere, similmente a quanto gia' disposto nell'ordinamento del personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, misure che assicurino la naturale evoluzione dei rapporti contrattuali di specializzazione in modo coerente alla finalita', indicate nella delibera n. 685/07/CONS, di assicurare il ricambio generazionale e la continuita' dell'azione amministrativa attraverso il graduale innesto di giovani funzionari che abbiano intrapreso il percorso di approfondimento nelle materie di competenza dell'Autorita'; Ritenuto che tale finalita' possa essere utilmente perseguita prevedendo la possibilita' che alla scadenza del contratto di specializzazione di cui all'art. 48-bis del regolamento possa essere stipulato un contratto a tempo determinato nella qualifica di funzionario secondo le previsioni di cui all'art. 48 del regolamento; Considerato che i risultati obiettivamente positivi ottenuti attraverso i contratti di specializzazione rendono opportuno acquisire figure di giovani laureati che intendano intraprendere un percorso di approfondimento nelle materie di competenza dell'Autorita'; Considerato che il periodo formativo dei contratti di specializzazione attualmente in corso, di cui alla delibera n. 230/09/CONS del 22 aprile 2009, stipulati ai sensi dell'art. 48-bis del Regolamento, e' in fase conclusiva e che e' interesse di questa Autorita' avere a disposizione una platea di aspiranti il piu' ampia possibile cosi' da attingere anche alle nuove leve di giovani laureati; Ritenuto pertanto opportuno avviare specifiche procedure concorsuali per il reclutamento di giovani laureati con contratto di specializzazione a tempo determinato e, conseguentemente, considerare esaurita l'efficacia della graduatoria di cui alla delibera n. 230/09/CONS del 22 aprile 2009; Considerato che, similmente a quanto previsto per i funzionari dall'art. 43 del regolamento e per la categoria degli operativi dal regolamento del personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, e' opportuno prevedere modalita' di accesso del personale operativo di ruolo alla qualifica di funzionario che consentano di valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti attraverso la valutazione del merito e delle esperienze maturate; Ritenuto che tale obiettivo possa essere realizzato prevedendo una procedura selettiva interna riservata al personale operativo di ruolo che sia in servizio da almeno cinque anni, riconoscendo a tal fine anche l'anzianita' maturata ai sensi dell'art. 2 della delibera 464/04/CONS, e che sia in possesso del titolo di laurea di vecchio ordinamento o di laurea specialistica in materie attinenti all'attivita' istituzionale dell'Autorita'; Considerato che il contingente dei posti disponibili per tale forma di selezione interna riservata al personale operativo di ruolo deve essere di volta in volta definito dal Consiglio in base alle disponibilita' di bilancio, valutando anche le esigenze organizzative e le professionalita' necessarie per coprire le vacanze di organico; Considerata l'esigenza di dotarsi di personale con la qualifica di operativo che possa adeguatamente supportare lo svolgimento dell'attivita' istituzionale e l'espletamento dei servizi di carattere generale; Considerata, altresi', l'esigenza di dotarsi di personale con la qualifica di operativo che abbia le competenze e l'esperienza necessaria per svolgere mansioni operative relative all'elaborazione delle buste paghe ed i connessi adempimenti fiscali e accertata, inoltre, l'impossibilita' di reperire personale con tali competenze nell'ambito dei dipendenti attualmente in servizio; Visto l'art. 28, comma 4, del regolamento del personale che consente di prevedere nei bandi di concorso titoli e requisiti professionali particolari coerenti con l'esigenza di reclutare personale con qualificate professionalita' specialistiche; Ritenuto pertanto di dover adottare bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di operativo livello iniziale della seconda fascia - operativo II - della qualifica di operativo e, altresi', bandi per la selezione di personale da assumere con contratto a termine, della durata di quattro anni, in possesso di requisiti di carattere specialistico per lo svolgimento di mansioni operative concernenti l'elaborazione delle buste paghe, con i connessi adempimenti fiscali; Considerato, relativamente alla qualifica di dirigente, di dover provvedere alla copertura delle vacanze di organico attuali, e di quelle che si verificheranno nel prossimo futuro, mediante l'attivazione delle procedure che, secondo l'impostazione indicata dall'art. 43 del regolamento del personale, rappresentano l'ordinario sistema di copertura dei posti di dirigente, da attuare con regolarita' e con cadenza annuale, finalizzato a premiare il merito e le esperienze maturate attraverso la promozione dei funzionari alla qualifica superiore; Considerato che, in aggiunta alle procedure di selezione interne, occorre prevedere il ricorso a procedure concorsuali previo esaurimento delle graduatorie ancora utilizzabili, per specifiche posizioni organizzative di livello dirigenziale; Visto l'art. 2 della delibera n. 522/07/CONS che prevede, quale requisito di ammissione alla procedura di cui all'art. 43 del Regolamento del personale, in prima applicazione, l'anzianita' di ruolo di cinque anni maturata nella qualifica di funzionario alla data di adozione del bando; Considerato che nella delibera n. 627/07/CONS, che ha dato attuazione alla delibera n. 522/07/CONS avviando le procedure per la promozione a dirigente, e' previsto che "il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facolta' per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa"; Considerato che con la predetta previsione della delibera n. 627/07/CONS si e' evidentemente ritenuto di applicare la procedura di selezione, come regolata dall'art. 2 della delibera n. 522/07/CONS, anche in relazione a future procedure di promozione alla qualifica di dirigente da effettuarsi entro una arco di tempo limitato, comunque non superiore a tre anni; Considerato che la predetta disposizione puo' essere fonte di legittime aspettative per quei candidati che, avendo superato le prove scritte per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo, possono confidare nella facolta' loro concessa di essere ammessi direttamente allo scrutinio per merito comparativo in virtu' del risultato ottenuto in precedenza ; Considerato che diversamente opinando l'applicazione della predetta disposizione, che prevede la validita' della prova anche per i successivi scrutini sarebbe preclusa nei confronti di coloro che hanno partecipato alla procedura avviata con delibera n. 627/07/CONS, ottenendo il punteggio minimo richiesto per l'ammissione, ma che potrebbero non essere in possesso del requisito ordinariamente previsto dall'art. 43 per la partecipazione alla procedura di promozione a dirigente (livello stipendiale non inferiore al trentesimo); Ritenuto, sulla base delle predette considerazioni, che per l'ammissione alla procedure di promozione a dirigente di cui all'art. 43 del Regolamento del personale debba essere mantenuto il requisito indicato nella delibera n. 522/07/CONS consistente nell'anzianita' di ruolo di cinque anni maturata nella qualifica di funzionario alla data di adozione dei relativi bandi, fermo restando l'ulteriore limite temporale di un triennio di cui alla delibera n. 627/07/CONS che decorrere dalla data, 29 luglio 2009, di approvazione delle graduatorie finali della selezione per valutazione compartiva; Considerato che le disposizioni derivanti da accordi con le Organizzazioni sindacali, ma non trasfuse nel regolamento del personale, con le quali si prevedono riserve nei concorsi pubblici risultano incompatibili, ai sensi della delibera 211/11/CONS, con l'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 perche' riguardano la materia della macro-organizzazione; Considerato che l'art. 28 del regolamento del personale attribuisce all'Autorita' il potere di stabilire nei bandi di concorso, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, una riserva di posti per il personale di ruolo, per il personale con contratto a tempo determinato ovvero per il personale in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi incluso il personale di cui all'art. 4 del Regolamento di organizzazione; Visto l'art. 34 che impone il previo superamento di un concorso pubblico per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorita' del personale a contratto e di quello comunque distaccato; Considerato il rilievo progressivamente assunto dell'esercizio da parte dei Corecom delle funzioni ad essi delegate dall'Autorita', soprattutto a partire dalle nuove deleghe operative in tema di decisione di controversie tra consumatori e operatori, di monitoraggio delle emittenti locali e di Registro degli Operatori di Comunicazione; Considerato necessario provvedere, attraverso una figura dirigenziale con esperienza e professionalita' adeguate, alla copertura dell'ufficio Corecom al fine di assicurare le relazioni con i Comitati regionali per le comunicazioni garantendo il necessario raccordo amministrativo ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate; Considerato che le competenze attribuite al Servizio organizzazione, bilancio e programmazione, in materia di bilancio, organizzazione e procedure, programmazione e pianificazione, trattamento economico, rivestono un ruolo centrale nello svolgimento delle funzioni amministrative di questa Autorita' al fine di perseguire un elevato livello di efficienza nel rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti; Considerato che, per i motivi sopraesposti, e' indispensabile assicurare, con carattere di stabilita', l'assegnazione ai predetti uffici di un dirigente in possesso della professionalita' adeguata, al fine di rafforzare la struttura amministrativa nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; Visti gli articoli articoli 28, comma 4, e 29, comma 5, del Regolamento del personale che consentono all'Autorita' di bandire concorsi per un livello superiore al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente; Considerato che per le predette posizioni dirigenziali presso l'ufficio Corecom e il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione non e' possibile reperire le competenze richieste tra il personale di ruolo, trattandosi, in entrambe le ipotesi, di competenze specifiche che devono essere, altresi', accompagnate da comprovata esperienza nel settore; Considerato, pertanto, necessario provvedere con concorso pubblico all'acquisizione delle figure dirigenziali da assegnare all'Ufficio Corecom e al Servizio organizzazione bilancio e programmazione; Ritenuto che, in relazione al livello di professionalita' richiesta e al rilievo dell'ufficio nell'ambito dell'organizzazione complessiva, sia ragionevole prevedere un inquadramento non inferiore al 18° livello della fascia dirigenziale per la figura dirigenziale da assegnare all'Ufficio Corecom e al 33° livello per la figura dirigenziale da assegnare al Servizio organizzazione bilancio e programmazione; Sentite le Organizzazioni Sindacali nella riunione del 7 - 8 marzo 2011 in merito al documento predisposto dall'amministrazione in materia di procedure di valorizzazione e reclutamento del personale e valutate le osservazioni svolte in quella sede e quelle contenute in documenti presentate; Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'
1. Il comma 1-sexies dell'art. 48-bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e' abrogato. 2. All'art. 48-bis del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, come modificato dal comma 1, e' aggiunto dopo il comma 1-quinquies il seguente: "1-sexies. Al termine del periodo di specializzazione di cui al presente articolo puo' essere stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 48, nella qualifica di funzionario, a condizione che il giovane laureato abbia superato un apposito scrutinio di idoneita' ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un concorso pubblico per la qualifica di funzionario bandito dall'Autorita'. ". 3. Dopo il comma 1 dell'art. 45 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' e' aggiunto il seguente: "1--bis. Il personale operativo che abbia prestato servizio presso l'Autorita' per almeno cinque anni, riconoscendo a tal fine anche l'anzianita' maturata ai sensi dell'art. 2 della delibera 464/04/CONS, e sia in possesso del titolo di laurea di vecchio ordinamento o di laurea specialistica in materie attinenti all'attivita' istituzionale dell'Autorita' puo' accedere al livello iniziale della qualifica di funzionario previo superamento di apposite procedure selettive interne, ad esso riservate, per titoli ed esami con prove scritte e orali. Il numero dei posti complessivamente destinati a tali procedure selettive interne e' definito dal Consiglio in base alle disponibilita' di bilancio, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle professionalita' necessarie per coprire le vacanze di organico". 4. In prima applicazione, il numero dei posti complessivamente destinati alle procedure selettive interne introdotte con il comma 3 del presente articolo e' determinato dal Consiglio in sede di adozione dei bandi con i quali sono avviate le predette procedure. |
| Art. 2 Avvio delle attivita' per il complemento della pianta organica
1. Con successive delibere, previa eventuale rideterminazione dei contingenti previsti nella dotazione organica per ciascuna qualifica di personale e verifica della sussistenza di positive previsioni in materia di disponibilita' delle necessarie risorse finanziarie, saranno adottati: a) i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di funzionario di livello iniziale nell'area economica, giuridica, tecnica, sociologica e amministrativa; b) i bandi per l'avvio di procedura selettiva interna riservata al personale operativo di ruolo che sia in servizio presso l'Autorita' da almeno cinque anni e sia in possesso del titolo di laurea di vecchio ordinamento o di laurea specialistica in materie attinenti all'attivita' istituzionale dell'Autorita' per la copertura di posti suddivisi tra le seguenti aree: economica, tecnica, giuridico-sociologica e amministrativa; c) i bandi per la selezione di giovani laureati di in discipline giuridiche, tecniche, economiche e sociologiche da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato; d) i bandi per la selezione di impiegati da assumere con contratto a termine, della durata di quattro anni, per lo svolgimento di mansioni operative concernenti l'elaborazione delle buste paghe, ed i connessi adempimenti fiscali, e gli adempimenti relativi alla gestione del personale; e) i bandi per l'avvio delle procedure per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale mediante procedure concorsuali previa utilizzazione delle graduatorie finali dei concorsi pubblici per la qualifica di dirigente, e procedure selettive interne, prevedendo per queste ultime come requisito di ammissione l'anzianita' di ruolo di cinque anni maturata nella qualifica di funzionario alla data di adozione dei relativi bandi, come indicato nella delibera n. 522/07/CONS; f) bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di operativo livello iniziale della seconda fascia - operativo II - della qualifica di operativo; g) previa verifica dell'impossibilita' di individuare le competenze necessarie tra il personale di ruolo, bandi di concorso, ai sensi degli articoli 28, comma 4, e 29, comma 5, del Regolamento del personale per un livello superiore al livello iniziale della seconda fascia della qualifica di dirigente, per l'assunzione di due figure dirigenziali da assegnare rispettivamente all'Ufficio Corecom, di cui alla delibera 349/11/CONS, con inquadramento non inferiore al 18° livello della fascia dirigenziale e al Servizio organizzazione bilancio e programmazione con inquadramento al 33° livello della fascia dirigenziale. 2. Nei bandi di concorso o di selezione di cui al comma 1 e' esplicitamente previsto: a) che l'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori sara' disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e assunzione nei ruoli dell'Autorita'; b) il riconoscimento, agli aventi titolo, dell'anzianita' utile prevista dalla delibera n. 464/04/CONS del 22 dicembre 2004. |
| Art. 3 Disposizioni di carattere economico
1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione gravano per il corrente anno e per gli esercizi successivi sul capitolo 1051069 del bilancio di previsione. Gli uffici competenti provvederanno a verificare, in relazione ai bandi di concorso, la corretta copertura della spesa. Il Servizio Risorse Umane e Formazione, d'intesa con il Segretario generale, assicura l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera ed adotta i provvedimenti conseguenti. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 15 giugno 2011
Il presidente: Calabro' I commissari relatori Lauria - Mannoni |
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