Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 22 luglio 2011 |
Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie A per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 426/11/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27; Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante "Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" e, in particolare, l'art. 11; Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' ai principi e alle disposizioni del decreto delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione, ed eventualmente della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, nel caso di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 9/08, e approva le predette linee guida entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse; Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2011 (prot. n. 35420) con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha trasmesso le linee-guida, approvate dalle competenti assemblee della stessa Lega in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9/2008, per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni organizzate dalla medesima Lega Calcio: campionato di serie A, campionato di serie B, Coppa Italia, Supercoppa, campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera, per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; Vista la nota in data 11 luglio 2011, prot. n. 35447, con la quale la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha comunicato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla approvazione da parte del Consiglio dell'Autorita' delle predette linee-guida, specificando nella stessa sede il termine di conclusione del procedimento, in scadenza il giorno 9 settembre 2011, il nominativo del responsabile del procedimento e la facolta' per l'organizzatore della competizione di richiedere di essere sentito. In pari data, in ottemperanza al disposto dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, venivano pubblicati sul sito web dell'Autorita' un apposito comunicato di avvio di tale procedimento istruttorio, con espressa precisazione della facolta', per gli operatori della comunicazione aventi un interesse diretto, immediato e attuale nel procedimento istruttorio, di far pervenire informazioni, documenti e osservazioni scritte inerenti l'oggetto del procedimento stesso; Sentita in audizione la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche LNPA) in data 15 luglio 2011, durante la quale gli uffici dell'Autorita' hanno mosso alcuni rilievi in merito alla compatibilita' di alcune disposizioni delle linee-guida, nella versione depositata in data 11 luglio 2011, rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sinteticamente esposti come segue: al fine di garantire che le linee guida per il triennio in questione assicurino a tutti gli operatori parita' di condizioni l'Autorita', in via preliminare, raccomanda che gli inviti ad offrire, che saranno elaborati sulla base delle Linee guida, siano formulati nel rigoroso rispetto di condizioni di equita', trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione; con riferimento alla clausola del no single buyer di cui al paragrafo 29 delle Linee guida, l'Autorita' ha richiesto di precisare meglio i termini della stessa, suggerendo altresi' l'inserimento di un esplicito riferimento al dettato di cui all'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 9/08, relativo ai divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti; con riferimento alle piattaforme emergenti, l'Autorita' raccomanda che la formulazione del relativo paragrafo sia sufficientemente elastica, in modo da assicurare coerenza con le eventuali modifiche alla delibera n. 665/09/CONS di individuazione di tali piattaforme, la quale, come da disposto del decreto n. 9/2008, deve essere sottoposta a revisione ogni due anni, fatti salvi i diritti quesiti. In secondo luogo, l'Autorita' suggerisce di inserire nei pacchetti a queste rivolti anche taluni eventi in diretta, in modo da rendere piu' appetibile l'offerta; con riferimento all'introduzione di pacchetti di estratti sonori in diretta, l'Autorita' ha chiesto di precisare se gli stessi siano o meno cumulabili con il diritto di cronaca consentito dalla delibera n. 406/09/CONS, suggerendo di assicurare, in ogni caso, una durata congrua ed economicamente appetibile rispetto al mero esercizio del diritto di cronaca; sul paragrafo 34 delle Linee guida l'Autorita' ha rilevato la necessita' di prendere in considerazione anche i casi per i quali non sia necessario il possesso di un idoneo titolo abilitativo, in modo da non escludere dall'ambito di applicazione della previsione soggetti che non ne abbisognano in base alla normativa vigente; con riferimento ai paragrafi 40 e 45, su richiesta di chiarimenti dell'Autorita' in merito alle modalita' di esercizio dei pacchetti che rientreranno a qualsiasi titolo nella disponibilita' della LNPA, quest'ultima ha specificato che le opzioni saranno prese in considerazione sulla base del criterio economico, sottolineando comunque come i costi di gestione del canale tematico comporterebbero eventualmente la necessita' di esercitare i pacchetti fino alla loro naturale scadenza; in ordine ai contratti sottoscritti in corso di stagione, per i quali si prevede la decorrenza a far data dalla richiesta di assegnazione e con un corrispettivo definito pro rata temporis, l'Autorita' ha invitato a valutare anche l'ulteriore ipotesi dell'efficacia retroattiva del contratto dall'inizio della stagione, previa corresponsione dell'intero prezzo; infine, in ordine agli allegati, di cui si rileva la mancanza dell'Allegato 1, l'Autorita' ha evidenziato l'opportunita' di meglio precisare il tariffario per la connected tv che, cosi' come formulata, potrebbe creare situazioni discriminatorie a seconda dell'apparecchio utilizzato per la connessione ad internet in violazione del principio di neutralita' tecnologica; Vista la versione definitiva delle linee guida, depositate in data 18 luglio 2011, acquisite dall'Autorita' con prot. n. 37137 del 19 luglio 2011; Rilevato che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS da parte di Sky Italia S.r.l. con nota acquisita in data 19 luglio 2011, prot. n. 37145; Rilevato che nella versione definitiva risultano formalmente recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria come sopra specificati, con particolare riferimento alla piena compatibilita' delle procedure di offerta per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e radiofonici rispetto alle varie competizioni sportive interessate, avuto specifico riguardo ai criteri di concorrenzialita' delle procedure e alla garanzia di condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione dei partecipanti alle stesse procedure; Ritenuto pertanto di poter approvare le linee-guida nella versione definitiva acquisite in data 19 luglio 2011, n. prot. 37137 e riportate in allegato alla presente delibera, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovra' tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee-guida e nell'organizzazione delle procedure competitive: che per tutte le fasi della procedura di assegnazione siano rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione tra i partecipanti; che le modalita' di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole societa' sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse; che eventuali modifiche al contenuto dei pacchetti posti in commercializzazione a seguito della necessita' di procedere a nuove procedure competitive non siano lesive del valore dei diritti esclusivi gia' assegnati; che il vincolo del possesso del titolo abilitativo per le piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi sia inteso solo laddove espressamente previsto dalla normativa di settore, e non escluda pertanto le attivita' il cui esercizio e' libero, quali a titolo esemplificativo le attivita' libere su internet e le applicazioni che forniscono informazioni al pubblico, integrando contenuti editoriali e contenuti digitali; che in caso di modifiche al testo successive all'approvazione delle presenti Linee guida da parte dell'Autorita', la LNPA ne dia tempestiva comunicazione all'Autorita' per gli eventuali adempimenti di competenza. Vista la proposta della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali; Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti acquisita in data 19 luglio 2011, prot. n. 37137, riportate all'allegato A della presente delibera. La presente delibera e' notificata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e pubblicata sul sito web dell'Autorita' e, priva di allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2011
Il presidente: Calabro' I commissari relatori Lauria - Magri |
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