Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2011
Differimento dei termini nonche' la disciplina dei versamenti delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 per i soggetti con domicilio fiscale nel cratere del sisma del 6 aprile 2009.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)»;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2011, per il periodo d'imposta 2010, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2010, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente la cedolare secca sugli affitti, unitamente al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, che ha disciplinato, tra l'altro, le modalita' di versamento dell'acconto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e, in particolare, l'ordinanza 30 dicembre 2009, n. 3837, che ha disposto la sospensione degli adempimenti fino al 30 giugno 2010;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha prorogato la sospensione fino al 20 dicembre 2010 nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo nonche' dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro;
Visto l'art. 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 3-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha stabilito, tra l'altro, che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo che la ripresa della riscossione delle rate non versate e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 recante il differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche' dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011;
Considerata l'obiettiva difficolta' per i contribuenti di adempiere correttamente all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 a causa del breve lasso di tempo intercorrente tra la ripresa degli adempimenti e il termine di presentazione delle predette dichiarazioni;
Ritenuta la necessita' di un riallineamento temporale dei termini scadenza degli adempimenti dichiarativi dei soggetti residenti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti, degli operatori e dell'Amministrazione finanziaria, al fine di garantire una maggiore semplificazione e agevolare il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione coordinando le nuove scadenze con quella del 31 dicembre 2011 prevista dall'art. 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Considerata la necessita' di differire ulteriormente i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni da presentare nell'anno 2011 da parte dei soggetti residenti e delle imprese operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti;
Considerato che occorre altresi' disciplinare la riscossione delle rate non versate in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2009 e 2010

1. Le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 sono presentate entro il 31 dicembre 2011 dalle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari superiore a 200.000 euro, dai sostituti d'imposta, individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, nei cui confronti i termini di sospensione degli adempimenti tributari sono cessati il 30 giugno 2010.
2. Le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010 sono presentate entro il 16 marzo 2012:
a) dalle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari superiore a 200.000 euro, dai sostituti d'imposta, individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, nei cui confronti i termini di sospensione degli adempimenti tributari sono cessati il 30 giugno 2010;
b) dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dai soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, nei cui confronti i termini di sospensione degli adempimenti tributari sono cessati il 20 dicembre 2010.
 
Art. 2
Versamento delle rate scadenti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2011

1. Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' effettuato entro il 16 dicembre 2011.
 
Art. 3

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011, residenti ovvero operanti nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, tenuti, entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione o il 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i predetti versamenti sono effettuati:
a) dal 6 agosto al 5 settembre 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
b) dal 6 settembre al 4 ottobre 2011, maggiorando le somme da versare del 1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
c) dal 5 ottobre al 3 novembre 2011, maggiorando le somme da versare del 1,60 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
d) dal 4 novembre al 5 dicembre 2011, maggiorando le somme da versare dello 2,00 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive nonche' dell'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca puo' essere effettuato entro il 5 dicembre 2011 senza maggiorazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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