Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 luglio 2011 |
Attuazione della convenzione MEF - Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' e dei conti a esso assimilabili (articolo 47, legge n. 196/2009). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005, recante «la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» (di seguito «Conto»); Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), per «lo scambio di informazioni sui flussi di tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul conto», stipulata in data 6 aprile 2006 e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 58641 del l' giugno 2006, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 64302 del 16 giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante «disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria»; Visto l'art. 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'art. 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito «Legge di contabilita' e finanza pubblica»); Visto l'art. 46 della legge di contabilita' e finanza pubblica, recante «Programmazione finanziaria»; Considerato che all'art. 5, comma 5, del Testo unico si dispone che «il Ministero e la Banca stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario»; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in data 22 marzo 2011, ai sensi del citato art. 5, comma 5, del Testo unico (di seguito «Convenzione»); Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge di contabilita' e finanza pubblica, «fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverra' secondo le modalita' ed i termini previsti dal citato art. 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge»; Tenuto conto che il quadro regolamentare di cui all'art. 47, commi 1 e 5, della legge di contabilita' e finanza pubblica e' in fase di definizione; Tenuto conto dell'attuale contesto di mercato, che impone una gestione della liquidita' improntata a criteri prudenziali, e la conseguente esigenza di valutare attentamente i livelli di rischio ed onerosita' delle operazioni del Ministero sul mercato monetario; Considerato che l'entrata in vigore della convenzione e' preceduta da un periodo di sperimentazione tra le parti, ai sensi dell'art. 9, comma 1; Ritenuto opportuno dare avvio ad una fase di sperimentazione di congrua durata, al fine di verificare il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova operativita', valutare l'efficienza dello scambio di informazioni previsionali sulle variazioni giornaliere del saldo del conto e dei conti ad esso assimilabili, tenendo conto del citato contesto di mercato e dell'effettiva disponibilita' degli operatori di mercato a partecipare alle operazioni finanziarie a valere sul conto; Sentito il parere della Banca;
Decreta:
Art. 1
Periodo di sperimentazione
1. La fase di sperimentazione di cui all'art. 9, comma 1, della convenzione potra' essere svolta a partire dalla data odierna, per una durata non superiore a tre mesi. 2. Il periodo di sperimentazione e' cosi' disciplinato: a. Il Ministero e' autorizzato ad effettuare operazioni di raccolta e di impiego sul mercato monetario ed altre operazioni in uso nei mercati finanziari, indipendentemente dal relativo tasso di remunerazione delle giacenze; b. Il Ministero e' altresi' autorizzato ad impiegare la propria liquidita' presso la Banca, in depositi vincolati a scadenza predeterminata, secondo le modalita' stabilite nell'art. 6 della convenzione; c. Il Ministero e la banca avviano lo scambio di informazioni relativo alle previsioni del saldo del conto di fine giornata, secondo modalita' che saranno definite tra le due istituzioni. 3. Durante la fase di sperimentazione, il Ministero e la banca, attraverso appositi gruppi di lavoro, analizzano i risultati in termini di funzionamento delle procedure, dello scambio di informazioni previsionali e delle operazioni finanziarie, citato nelle premesse. |
| Art. 2
Norme transitorie
1. Durante la fase di sperimentazione, le operazioni di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a, si svolgono secondo le modalita' disciplinate dal decreto ministeriale n. 64302 del 16 giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni, citato nelle premesse. 2. Ai fini della sperimentazione dello svolgimento delle operazioni di impiego della liquidita', di cui al precedente art. 1, comma 2, e' inefficace il disposto dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005, citato nelle premesse. 3. Durante la fase di sperimentazione, il conto e' remunerato secondo le modalita' previste dall'art. 47, comma 3, della legge di contabilita' e finanza pubblica, citato nelle premesse. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. E' approvata la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in data 22 marzo 2011, citata nelle premesse. Tale convenzione entra in vigore a tutti gli effetti a partire dal 5 ottobre 2011. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2011
Il Ministro: Tremonti |
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