Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 luglio 2011 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Leagas Delaney Italia Srl. (Decreto n. 60740). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto il decreto n. 53169, del 12 luglio 2010, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 15 ottobre 2009, in favore di un numero massimo di 18 unita' lavorative della societa' LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., cosi' suddivise: Roma (RM) - 4 lavoratori; Milano (MI) - 14 lavoratori; per il periodo dal 19 ottobre 2009 al 18 ottobre 2010; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 ottobre 2010, relativo alla societa' LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Viste le note con le quali le Regioni Lazio (21 febbraio 2011) e Lombardia (3 dicembre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l.; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 ottobre 2010, in favore di un numero massimo di 15 unita' lavorative, della societa' LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., dipendenti presso le sedi di Roma (RM) (5 dipendenti) e Milano (MI) (10 dipendenti), per il periodo dal 19 ottobre 2010 al 31dicembre 2010. La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata fino ad un massimo del 80%. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 19 ottobre 2010 al 31dicembre 2010. A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 41.346,90 (quarantaunomilatrecentoquarantasei/90). Pagamento diretto: SI |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 41.346,90 (quarantaunomilatrecentoquarantasei/90), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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