Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2011
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la DOC «Capriano del Colle» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Capriano del Colle DOC, intesa ad ottenere la modifica dei vini a DOC «Capriano del Colle» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla sopra citata domanda di modifica;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 96 del 27 aprile 2011;
Vista altresi' l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio Capriano del Colle DOC, intesa ad ottenere un periodo transitorio di adeguamento degli impianti alla nuova base ampelografia ai fini dell'iscrizione dei vigneti allo schedario vitivinicolo, di cui all' art. 2 del disciplinare di che trattasi;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla sopra citata istanza;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 23 e 24 giugno 2011, favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Capriano del Colle» in conformita' ai pareri espressi dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», riconosciuto con decreto ministeriale 3 giugno 1998, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del corrente art. 2, ed all'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Capriano del Colle», potranno usufruire della denominazione medesima.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2011

Il Capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA «CAPRIANO DEL COLLE».
Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» e' riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
«Capriano del Colle» bianco,
«Capriano del Colle» bianco superiore,
«Capriano del Colle» Trebbiano;
«Capriano del Colle» rosso;
«Capriano del Colle» frizzante, limitatamente alla tipologia bianco e trebbiano;
«Capriano del Colle» novello, limitatamente alla tipologia rosso,
«Capriano del Colle» Marzemino
«Capriano del Colle» rosso riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello e «Capriano del Colle» rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%; Merlot minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di Marzemino al 100%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 40% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l' 85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15%
del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
In deroga a quanto sopra, i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione, potranno usufruire della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovra' avvenire l'adeguamento dei vigneti per l'iscrizione allo schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia prevista dallo stesso disciplinare.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada Brescia-Quinzano in localita' Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle; costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero.
Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo,
la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo cascina Ortigara e attraverso le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli. Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la localita' La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la Viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi o lunghi) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4500 calcolati sul sesto d'impianto.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di cui all'art. 2, ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:




Vino Resa uva/ Titolo alcolometrico
ha(tonumerite) naturale minimo% vol.

Bianco 12,5 10,00 Superiore 11 11,00 Trebbiano 12,5 10,50
rosso 12,5 10,50 marzemino 10 11,00
riserva 10 11,50



Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:
1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;
2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: 50% della produzione per ettaro;
3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: 100% della produzione per ettaro;
1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;
2° anno dal sovrainnesto: 100% della produzione per ettaro;
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Lombardia, anche su istanza del Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di Commercio I. A. A. Di Brescia.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» puo' essere designato con la qualificazione «novello» a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione superiore deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno dodici mesi, anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione riserva deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello, «Capriano del Colle» riserva e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine. Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta di certificazione al consumo.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Capriano del Colle» bianco anche frizzante
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Capriano del Colle» superiore
colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l'ivecchiamento,
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Capriano del Colle» trebbiano anche frizzante
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,
odore: delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Capriano del Colle» rosso
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Capriano del Colle» novello
colore: rosso con riflessi violacei;
odore: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;
sapore: fresco, rotondo,equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Capriano del Colle» marzemino
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Capriano del Colle» riserva
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;
sapore: fine, asciutto, vellutato
eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E' consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresi' l'uso dell'indicazione aggiuntiva «vigna» secondo la normativa vigente.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» l'indicazione bianco e rosso e' facoltativa.
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore, frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano del Colle». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata CAPRIANO DEL COLLE ma non inferiori alla meta' della stessa.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» e' vietato l'uso del tappo a corona.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore e riserva deve essere immesso al consumo solo in recipienti di vetro con tappo di sughero, di capacita' compresa tra 0.375 e 3.0 litri.
Le bottiglie con capacita' inferiore a 0.375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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